Danni da maltempo: se superiori al 30% scattano i benefici fiscali

Le imprese agricole che non sono assicurate contro le calamità atmosferiche e naturali non possono ottenere risarcimenti in caso di danni, anche gravi. Il rimborso, per legge, non può essere corrisposto per i danni conseguenti da “eventi assicurabili”. Le Regioni possono però chiedere al Governo di dichiarare lo stato di calamità, qualora il danno sia pari ad almeno 2/3 della produzione lorda vendibile: in tal caso scattano alcuni benefici fiscali.
Come precisa infatti l’Agenzia delle Entrate se un fondo rustico costituito per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui è chiusa l’annata agraria, è ridotto al 30%.
In caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente.
A tal fine, la perdita deve essere causata da eventi naturali e non da atti dolosi o colposi. Inoltre, la perdita deve essere misurata avuto riguardo al prodotto dell’intero fondo. L’evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’Agenzia del Territorio, che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e la trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici, l’Agenzia del Territorio, su richiesta dei sindaci dei Comuni interessati o di altri soggetti, provvede alla delimitazione delle zone danneggiate e all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmette agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
IlSole24Ore, commentando le disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 del TUIR, precisa che “l’impatto di queste norme è oggi meno significativo rispetto al passato. Ciò a causa dell’introduzione dell’Imu e delle agevolazioni introdotte per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza i cui redditi agrari, grazie alla previsione di cui all’articolo 1, comma 44 della legge 232 del 2016 sono stati di fatto azzerati per il quadriennio 2017-2020 e dimezzati per il 12021. Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce le imposte sui redditi e le addizionali sul reddito dominicale mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati sono dovute sia l’Irpef che l’Imu”.

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