Esonero contributivo per il mese di novembre e dicembre 2020 per le imprese della filiera agricola

L’INPS con messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020 ha fornito prime indicazioni sull’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’art. 16 del DL n. 137/2020 e all’art. 21 del DL n. 149/2020 (cosiddetti “ristori” e “ristori bis”).
Le disposizioni hanno previsto l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione della quota INAIL, a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (DL n. 137/2020) e a dicembre 2020 (DL n. 149/2020), appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020.
L’esonero si applica alle imprese delle filiere agricola, della pesca e dell’acquacoltura che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO indicati nell’allegato n. 3 al decreto-legge n. 149/2020 che sostanzialmente ricomprende tutte le attività agricole, in virtù della piena inclusione dei codici 01.XX, 02.XX, 03.XX.
Il beneficio rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e quindi si applica nel limite di 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Per accedere all’esonero occorre presentare apposita istanza, con modalità che saranno successivamente indicate dall’INPS.
Per i lavoratori autonomi agricoli, in attesa di disporre dell’istanza di esonero, l’INPS precisa che possono portare in detrazione sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 (III rata 2020) un dodicesimo della contribuzione dovuta (relativo quindi solo all’esonero di novembre 2020), con esclusione dei contributi INAIL.
Per i lavoratori autonomi agricoli l’esonero si applica per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione previdenziale. L’importo da portare in detrazione va quindi moltiplicato per il numero di unità attive. Laddove si tratti di imprese che hanno anche diritto ad altre agevolazioni contributive – come, ad es., i giovani agricoltori under 40 che si sono iscritti per la prima volta nel 2017, 2018 o 2020 – l’importo della detrazione indicato nella tabella INPS deve essere ridotto in misura proporzionale all’altra agevolazione spettante.
Le Unioni Agricoltori provvederanno a contattare le imprese interessate per l’ottenimento dei benefici.