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Con la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023, l’INPS ha fornito le indicazioni necessarie per l’applicazione delle “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”, la nuova tipologia contrattuale introdotta – in via sperimentale, per il biennio 2023-2024 – dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, c. 344-354, legge n. 197/2022) in sostituzione dei cd. voucher (contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge n. 50/2017) che sono stati eliminati per il settore agricolo.
Si tratta di un documento che arriva a quasi un anno dall’entrata in vigore della norma e che contiene indicazioni utili per la corretta interpretazione ed applicazione della nuova forma contrattuale, la cui normativa di riferimento non era del tutto chiara. Resta però, purtroppo, incompiuta la piena attuazione della disciplina, dato che l’INPS rinvia ad un successivo messaggio per le ulteriori indicazioni di dettaglio relative alla modalità di esposizione dei dati retributivi e contributivi delle giornate prestate ed alle modalità di pagamento.
In sintesi, L’INPS chiarisce, in primo luogo, che le “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” rientrano nel novero dei rapporti di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato.
Ad esse si applica, per quanto compatibile, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato in agricoltura. Si tratta di un passaggio questo particolarmente importante perché, sulle base delle norme che disciplinano l’istituto (contenute nella legge di bilancio 2023), esso appariva come una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale.
La circolare indica poi che possono utilizzare questa forma contrattuale le imprese che operano nel settore primario, inquadrate (o inquadrabili) ai fini contributivi dall’INPS come datori di lavoro agricolo e che le “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” possono riguardare solo attività di carattere “stagionale”, per non più di 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Il compenso per il lavoratore, che deve essere corrisposto mediante bonifici o altre modalità tracciabili, è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

L’Inps con una propria circolare ha stabilito che la riduzione contributiva per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori under 36 si applica anche ai rapporti di accesi nel 2° semestre 2022. Possono accedere all’esonero anche i datori di lavoro dell’agricoltura. Il dipendente, al momento della costituzione del rapporto, non deve aver compiuto il trentaseiesimo anno di età e non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. Non impediscono l’applicazione del beneficio periodi di lavoro precedenti in apprendistato, lavoro intermittente a tempo indeterminato, lavoro domestico a tempo indeterminato, di lavoro a termine, attività di natura professionale in forma autonoma.
L’esonero contributivo INPS è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi posti a carico dei datori di lavoro, con un massimo annuo di € 8.000.
La durata dell’esonero è fissata in 36 mesi. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive quali l’esonero giovani (legge 27 dicembre 2017, n. 205) assunzione di donne (ex art. 4, c. 8-11, della legge n. 92/2012, art. 1, c. 16, della legge di Bilancio 2021, art. 1, c. 298, della legge di Bilancio 2023) disabili (art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68), beneficiari della NASpI (art. 2, c. 10-bis, legge n. 92/2012).
Per il settore agricolo l’esonero non è cumulabile con la riduzione contributiva prevista per le aziende che operano nei territori montani o nelle zone svantaggiate. I datori di lavoro dell’agricoltura, che utilizzano il sistema Uniemens PosAgri, recupereranno i benefici esclusivamente nella dichiarazione contributiva di settembre 2023.

L’Inps, con messaggio n. 1901 del 23 maggio 2023, ha fornito indicazioni operative ai propri uffici circa le modifiche apportate dal recente decreto-legge “lavoro” (d.l. n.48/2023) alle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali.
In pratica l’art. 23 del citato decreto-legge ha corretto la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti per il datore di lavoro (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall’entità dell’omissione (art 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
Con la modifica apportata, che rende più equa la previsione, il legislatore ha stabilito che la misura delle sanzioni irrogabili possa oscillare tra un minimo di una volta e mezza ed un massimo di quattro volte l’importo omesso, legando direttamente l’entità della sanzione al valore dell’omissione contributiva.
Inoltre il messaggio Inps precisa, come richiesto da Confagricoltura, che la nuova (più favorevole) disposizione si applica in modo retroattivo anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 48/2023, ritenendo equiparabile la sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art 2, comma secondo, c.p.).
Sul piano pratico quest’ultima norma obbliga l’Istituto a procedere, in autotutela, alla rideterminazione degli importi delle sanzioni già notificate ai debitori, applicando i nuovi parametri di legge (tra un minimo di una volta e mezza ed un massimo di quattro volte l’importo omesso) anche nelle ipotesi di pagamento in forma rateale.

Con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, che contiene le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, l’INPS ha descritto le categorie cui è destinata la disposizione che prevede, in modo sperimentale per il 2023, il diritto alla pen­sione anticipata flessibile: i beneficiari sono coloro che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 2023 l’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Il trattamento pensionistico è concesso per un importo massimo lordo mensile pari a cinque volte l’importo minimo previsto dalla legislazione in vigore, per ciascun mese di anticipo rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

La legge di bilancio per il 2022 ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero – pari allo 0,8 per cento – sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori subordinati. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile complessiva ai fini previdenziali del lavoratore, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La disciplina così prevista è stata, da ultimo, modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (c.d. decreto Aiuti-bis) , che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che la suddetta aliquota dello 0,8 per cento sia innalzata di 1,2 punti percentuali (2 per cento totale) in relazione ai periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga. Resta inalterato il requisito essenziale del limite di importo mensile per tredici mensilità, non eccedente i 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
A seguito della modifica normativa, l’INPS ha emanato un nuovo messaggio (in allegato) con cui, oltre a dare indicazioni operative per l’applicazione della nuova misura di esonero (2% nel periodo luglio-dicembre 2022), fornisce più in generale ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta applicazione della misura agevolativa (0,8 + 1,2%), ad integrazione della citata circolare n. 43/2022.
Il messaggio contiene infatti importanti chiarimenti sulla determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativamente alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, alla presenza di una pluralità di denunce mensili, al caso di cessazione del rapporto di lavoro, all’ipotesi di lavoratori distaccati all’estero.
Restano ferme le modalità operative per l’accesso al beneficio, stabilite nella circolare INPS n. 43 del 22 marzo 2022, sia con riferimento ai datori di lavoro che operano col sistema UniEmens e sia per quelli che operano con l’UniEmens-PosAgri.

Per quanto riguarda in particolare questi ultimi, l’INPS chiarisce che:

• per la fruizione dell’esonero nella misura del 2 per cento riferita alle competenze a partire dal mese di luglio 2022 l’Istituto utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi UniEmens-PosAgri trasmessi per fruire dell’esonero nella misura dello 0,8 per cento applicando la nuova misura del 2 per cento;

• i datori di lavoro che non hanno potuto riconoscere nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 l’esonero contributivo ai lavoratori nella misura del 2 per cento, devono restituire, nella prima retribuzione utile ai lavoratori aventi diritto all’esonero, la quota di contribuzione corrispondente all’incremento dell’1,2 per cento della misura della quota del lavoratore.

INPS_Messaggio_numero_3499_del_26-09-2022