ESONERO PER L’ASSUNZIONE/TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNDER 36

L’Inps con una propria circolare ha stabilito che la riduzione contributiva per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori under 36 si applica anche ai rapporti di accesi nel 2° semestre 2022. Possono accedere all’esonero anche i datori di lavoro dell’agricoltura. Il dipendente, al momento della costituzione del rapporto, non deve aver compiuto il trentaseiesimo anno di età e non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. Non impediscono l’applicazione del beneficio periodi di lavoro precedenti in apprendistato, lavoro intermittente a tempo indeterminato, lavoro domestico a tempo indeterminato, di lavoro a termine, attività di natura professionale in forma autonoma.
L’esonero contributivo INPS è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi posti a carico dei datori di lavoro, con un massimo annuo di € 8.000.
La durata dell’esonero è fissata in 36 mesi. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive quali l’esonero giovani (legge 27 dicembre 2017, n. 205) assunzione di donne (ex art. 4, c. 8-11, della legge n. 92/2012, art. 1, c. 16, della legge di Bilancio 2021, art. 1, c. 298, della legge di Bilancio 2023) disabili (art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68), beneficiari della NASpI (art. 2, c. 10-bis, legge n. 92/2012).
Per il settore agricolo l’esonero non è cumulabile con la riduzione contributiva prevista per le aziende che operano nei territori montani o nelle zone svantaggiate. I datori di lavoro dell’agricoltura, che utilizzano il sistema Uniemens PosAgri, recupereranno i benefici esclusivamente nella dichiarazione contributiva di settembre 2023.