Ministero dei Trasporti: aggiornamento e sostituzione delle circolari n. 1735 del 23 marzo e 1 aprile 2020

Con nota del 16 Aprile u.s, il MIT ha aggiornato le proroghe e le sospensioni dei termini per le attività di competenza del medesimo Ministero, già oggetto di una precedente circolare del 23 Marzo u.s, anche alla luce di quanto stabilito nell’ultimo Decreto Legge 23/2020 (Decreto Liquidità).

Alla fine della nota, il MIT ha aggiornato l’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza di operatori presso gli UMC, inserendo anche un nuovo punto: “10. immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.”

Di seguito, pertanto, ripubblichiamo il testo della menzionata nota, con gli aggiornamenti che sono stati resi noti dal Ministero.

  • 103, comma 1 – sospensione dei termini procedimentali.

Nei procedimenti amministrativi di competenza degli UMC sia ad istanza di parte che d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020. Inoltre, stante le difficoltà degli UMC, è prevista la possibilità che i procedimenti pendenti vengano chiusi anche dopo il 15 maggio, se legati ad attività differenti da quelle indifferibili da rendere in presenza o comunque non espletabili tramite lavoro agile

  • 103, comma 2 – proroga di validità delle autorizzazioni alla circolazione.

La disposizione prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”

La circolare prevede che nell’ambito di questa disposizione rientrano:

  • Le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di mezzi sul territorio nazionale (es, gli estratti delle carte di circolazione rilasciate ai sensi dell’art. 92.1 c.d.s; le ricevute rilasciate dagli studi di consulenza automobilistica; le autorizzazioni alla circolazione in prova, per le quali non è pendente il procedimento di rinnovo);
  • L’autorizzazione alla circolazione per i veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche di 3 o 6 anni sulle cisterne, e alle verifiche periodiche dei mezzi in regime ATP. Peraltro, per le prove periodiche sulle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose in regime ADR, ricordiamo che con la sottoscrizione da parte dell’Italia dell’accordo multilaterale M325, la validità dei controlli in scadenza tra il 1 Marzo e il 1 Agosto p.v, è stata estesa al 30 Agosto p.v (vedere la nota https://bit.ly/2XPruxS del 6 Aprile u.s.)
  • 92, comma 4 – differimento termini operazioni tecniche.

Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s) entro il 31 luglio p.v, la circolazione su strada è autorizzata fino al 31 ottobre 2020. La proroga opera in automatico, per cui nessuna incombenza è richiesta agli interessati, ed interessa anche i mezzi sottoposti a revisione con esito “ripetere”, purché siano state sanate le irregolarità rilevate in quella sede. Questa proroga, inoltre, comprende anche le scadenze del cd “Barrato rosa”, per i mezzi che trasportano merci pericolose in regime ADR.

Nella seconda parte della circolare, sono state riportate le attività indifferibili da rendere in presenza, di competenza degli UMC:

  1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
  2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone;
  3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
  4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
  5. autorizzazione all’esercizio della professione (iscrizione al REN);
  6. trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
  7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisioni in Italia;
  8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
  9. autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo; 10. immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

Ricordiamo inoltre che, con una precedente nota del 19 Marzo, il MIT aveva già evidenziato i rinvii relativi:

  • alle patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio u.s., che sono state prorogate fino al 31 Agosto 2020, (art. 104 del Cura Italia);
  • alle carte di qualificazione del conducente e ai certificati di formazione professionale per gli autisti che trasportano merci pericolose, con scadenza dal 23 Febbraio al 29 Giugno 2020, che sono stati prorogati fino al 30 giugno 2020 (d.m 10.3.2020 e art. 103, comma 3 del Cura Italia). Peraltro, per il patentino ADR dei conducenti, ricordiamo che l’accordo multilaterale M324 firmato anche dall’Italia, ha esteso al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati che scadono tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020.
  • agli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni di età, per guidare autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton, che sono stati prorogati al 15 Giugno p.v (art.103, comma 2 del Cura Italia)

 

2020-04-16 circolare MIT 2394