,

MOVIMENTAZIONI DI SUINI DA VITA DA ZONE DI RESTRIZIONE PER PSA: INDICAZIONI OPERATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte ha pubblicato le indicazioni operative inerenti le movimentazioni di suini da vita da zone di restrizione per PSA verso altri stabilimenti siti sul territorio regionale, fatti salvi eventuali diversi sviluppi della situazione epidemiologica.
Si precisa inoltre che la deroga al divieto di tali movimentazioni è vincolata al nullaosta del Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Piemonte e che per quanto concerne gli invii di partite verso altre regioni sarà necessario acquisire, oltre al suddetto nullaosta, anche il parere favorevole dell’ASL del territorio di destinazione e della regione competente.

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destinazione

La deroga allo spostamento di suini da uno stabilimento sito in zona di restrizione verso uno stabilimento sito in un’altra zona di restrizione o zone libere può essere concessa se nello stabilimento di partenza e di destinazione l’ATS competente effettua almeno le seguenti attività:

• controlli documentali, compresa l’analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;

• verifica dell’attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini” e i requisiti previsti dall’allegato III del reg. 2023/594;

• un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;

• blocco delle movimentazioni, quando il carico giunge a destinazione, e attuazione della sorveglianza clinica con campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recentemente, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Condizioni specifiche per la movimentazione di suini da zone di restrizione:

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall’ASL competente per territorio presso lo stabilimento di invio:

• Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli a essere spostati, conforme all’art. 26 del Reg (UE) 2020/687;

• Il prelievo, nelle 72 ore precedenti l’invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSPLVdA, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 giorni). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

Se nelle 72 ore prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore preceden+ dia esito favorevole.

In caso di riscontro di suini morti durante la visita clinica (suini morti nelle 48 ore precedenti), la movimentazione è subordinata all’esito favorevole delle analisi di laboratorio eseguita sui soggetti morti e una nuova clinica nelle 24 ore precedenti, ivi inclusa la valutazione dei parametri di mortalità.
In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.
L’esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul Mod. 4. A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito in ZR, garantendo le seguenti misure:

• tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;

• tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura “Automezzo disinfettato”;

• gli addetti al trasporto devono essere informati sull’applicazione delle misure di biosicurezza e a impedire la diffusione della malattia;

• le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;

• l’automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l’azienda;

• il percorso, per raggiungere l’allevamento, avverrà u+lizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti avicoli.

• non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;

• l’azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all’arrivo dei suini che devono rimanere nell’azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell’IZSPLVdA per la ricerca del virus. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo stato di salute degli animali introdotti e anche ai morti durante il trasporto. Anche in questo caso i campioni devono essere inviati ad IZSPLVdA per escludere la presenza della PSA

• l’allevatore deve immediatamente comunicare al servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.