NOVITÀ SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel corso delle ultime settimane sono intervenute importanti novità riguardo la gestione dei rifiuti presso le aziende, che meritano un approfondimento. La prima novità è inerente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio u.s. del decreto 4 aprile 2023, n. 59, un regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 15 giugno e avrà come obiettivo la raccolta e la disponibilità in formato digitale dei dati relativi ai rifiuti generati e gestiti dai soggetti tenuti a iscriversi. Le prime iscrizioni saranno riservate esclusivamente ai produttori iniziali di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, che occupano più di 50 dipendenti e inizieranno soltanto a partire da dicembre 2024.

Il nuovo regolamento definisce:

• i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;
• le modalità di iscrizione al Rentri e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
• il funzionamento del Rentri, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati.

Il nuovo Registro per la tracciabilità RENTRI non ricalcherà le annose criticità che erano presenti nel vecchio Sistri. “Come Confagricoltura abbiamo, infatti, ottenuto che venissero eliminati i dispositivi hardware USB e black box che determinarono i costi esorbitanti e le inefficienze del vecchio sistema di tracciabilità“, afferma l’Organizzazione agricola. “Abbiamo chiesto, inoltre, la piena interoperabilità tra i sistemi di gestione aziendali e il nuovo sistema informatico e che tutte le attuali semplificazioni presenti per la gestione dei propri rifiuti da parte delle imprese agricole venissero mantenute“.
Rimangono vive, pertanto, le possibilità di delegare le associazioni imprenditoriali o i circuiti organizzati di raccolta per la gestione degli adempimenti, nonché le diverse esenzioni se la movimentazione è saltuaria e occasionale o se è finalizzata a raggiungere la cooperativa o il consorzio di cui si è soci.
Le imprese agricole possono, inoltre, adempiere alla tenuta dei registri conservando i FIR o i documenti di conferimento rilasciati dal gestore del circuito organizzato di raccolta. Per quanto riguarda la dichiarazione annuale Mud, per le imprese che conferiscono al circuito organizzato di raccolta o al servizio pubblico competente per territorio, sarà tale soggetto e non l’impresa agricola, a farsi carico della comunicazione limitatamente alle quantità che gli sono state conferite dall’azienda.
Importante, inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno u.s., del Decreto Legislativo numero 213 del 23 dicembre 2022, titolato “Correttivo al Recepimento Pacchetto economia circolare rifiuti”.
Il nuovo provvedimento, le cui disposizioni entreranno in vigore il 16 giugno p.v., contiene sostanziali modifiche al Decreto Legislativo numero 152 del 2006 (“Norme in materia ambientale”), tra cui la cancellazione della possibilità di istituzione di schemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) “anche su istanza di parte” (articolo 178-bis) e il divieto di incenerimento per rifiuti raccolti in modo differenziato.
Sono stati modificati poi gli obblighi informativi dei sistemi di gestione degli imballaggi (articolo 237, Dlgs 152/2006) per spingere la promozione dell’ecodesign di prodotti che contengono materie prime critiche. Scomparsa la norma presente nelle prime bozze del provvedimento che considerava i rifiuti prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali come rifiuti urbani, facendoli quindi tornare nel perimetro applicativo della Tari a dispetto di quanto contenuto nel Dlgs 116/2020. Si ricorda, infatti, che tale Dlgs ha classificato i rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse come rifiuti speciali.
Con l’eliminazione di tale misura si conferma, pertanto, che le aziende agrituristiche potranno scegliere autonomamente il soggetto privato a cui affidare la raccolta dei propri rifiuti mantenendo comunque la facoltà, se ritenuto più conveniente e vantaggioso a livello economico o gestionale, di consegnare i propri rifiuti al servizio di raccolta comunale, previa stipula di apposita convenzione con l’ente locale o con il gestore del servizio da esso designato.