MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E PER IL RILANCIO DELLE POLITICHE INDUSTRIALI

Nella giornata di ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Qui sotto ne trasmettiamo una sintesi:

L’art. 1 della Legge 27 aprile n 34 prevede, per il secondo trimestre 2022, l’azzeramento degli oneri di sistema delle utenze elettriche domestiche e non fino a concorrenza della somma di 3 miliardi di euro.

L’art. 2 stabilisce la riduzione dell’IVA al 5% e delle aliquote degli oneri di sistema relativi al gas metano rispettivamente per 591 milioni di euro e 250 milioni di euro.

L’art. 8 interviene a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai rincari dell’energia.

L’art 11 apporta modifiche all’art 65 della Legge 24 marzo 2021 n. 27 contenente disposizioni urgenti per concorrenza, sviluppo infrastrutture e competitività. Le variazioni riguardano la regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola.

Degno di nota e di approfondita lettura l’art. 11 bis, il quale prevede la riconversione e l’incremento dell’efficienza energetica delle serre, attraverso uno specifico Piano nazionale predisposto con decreto dal Ministro della Transizione Ecologica, adottato di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico.

Il piano dovrà perseguire il rinnovamento strutturale delle serre con l’utilizzo di energia rinnovabile, favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione di energia, incentivare il fotovoltaico sui tetti di queste installazioni, etc. Il piano dovrà essere attuato anche con strumenti finanziari per l’agricoltura sostenibile e le agro energie di cui al PNRR.

Citiamo ancora l’art. 12, contenente alcune modifiche al decreto legislativo 199 del 2021 che attua la direttiva europea sulla promozione dell’uso dell’energia da fonte rinnovabile. Le modifiche dovrebbero apportare semplificazioni per gli impianti solari fotovoltaici, anche a terra, in aree idonee, tra cui anche quelle agricole distanti non più di 300 metri da zone industriali.

In ultimo, segnaliamo l’articolo 12 bis, che consente l’utilizzo negli impianti di biogas e biometano di sottoprodotti provenienti da attività agricole, allevamento, gestione del verde e attività forestale, nonché di sottoprodotti che si originano da attività alimentari e industriali se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del D.Lgs n. 152/06, e se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le disposizioni previste dal titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.