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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 29 dicembre 2023

Lo scorso 15 febbraio è stato pubblicato in G.U. il Decreto 29 dicembre 2023 inerente gli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuati dall’ISMEA.
Con il suddetto Decreto sono stati definiti i criteri e le modalità degli interventi finanziari dell’ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando ad un successivo Decreto quelli relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle specificità settoriali e dei regimi di aiuto.
Il citato Decreto si compone di due “Capi” uno dedicato agli interventi finanziari a “condizioni agevolate”, l’altro a “condizioni di mercato”.
Per entrambi gli interventi in parola possono beneficiare:
• le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli (Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea);
• le società di capitale partecipate al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea);
• le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole ex art. 32, comma 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986;
Più precisamente, per quanto riguarda gli Interventi finanziari a Condizioni Agevolate, trattasi di finanziamenti ipotecari agevolati per gli investimenti delle imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella distribuzione e nella logistica.
• I finanziamenti sono di durata massima di 15 anni, di cui fino a un massimo di cinque anni di preammortamento e fino ad un massimo di dieci anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.
• Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro. Gli interventi dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni debitamente compilata.
• Il procedimento istruttorio deve essere concluso, da parte dell’ISMEA, entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. In caso di richiesta di documentazione integrativa il suddetto termine è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.
• Il finanziamento agevolato è erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
• I SAL possono essere fino ad un massimo di 5. Ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% del valore dell’investimento da realizzare.
• La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di finanziamento agevolato.
• I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni dopo la data del loro completamento e comunque fino all’estinzione del finanziamento agevolato. La sede operativa dell’impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale fino all’estinzione del finanziamento agevolato. La violazione di tali disposizioni è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.
• L’ISMEA controlla, per l’intera durata dell’intervento agevolato, l’esecuzione degli investimenti da parte del soggetto beneficiario, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto.
Relativamente agli Interventi finanziari a condizioni di mercato, tramite essi l’ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza di società di capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti partecipativi, finalizzati a supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche mediante processi di aggregazione tra aziende, di imprese che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella distribuzione e nella logistica.
• Gli interventi a condizioni di mercato sono compresi tra un minimo di 2 milioni ed un massimo di 20 milioni di euro.
• I Rapporti tra l’ISMEA e ogni società partecipata sono definiti in specifici accordi nei quali sono indicati gli impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l’attuazione del progetto.
• Una volta completata l’istruttoria di ciascun progetto, l’ISMEA ne delibera l’approvazione e stipula gli accordi di cui al punto precedente.
• L’ISMEA controlla l’esecuzione dell’intervento per l’intera durata, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto approvato e autorizzato, anche ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno anche eseguendo sopralluoghi presso la società destinataria dell’intervento finanziario a condizioni di mercato.
Ai fini della operatività della misura agevolativa in parola è necessario attendere, da parte dell’ISMEA, lo schema delle Istruzioni applicative del Decreto in commento, volte a definire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati (ex art. 12 del DM 29 Dicembre 2023).

Si segnala, infine, che nella presente circolare sono stati evidenziati gli aspetti salienti del Decreto che ci occupa; pertanto, per una disamina più dettagliata si rinvia al contenuto del provvedimento ministeriale che si allega.

Per tutto quanto sopra l’Ufficio Credito e Finanza agevolata _ credito@confagricoltura.it_ resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore approfondimento e/o chiarimento.

Decreto Legge 29 dicembre 2023

Martedì 7 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 settembre 2023, che prevede disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.
Il decreto in oggetto definisce alcuni aspetti applicativi della Riforma della PAC, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di utilizzare determinati quantitativi minimi di sementi/materiale vegetativo certificati per percepire i “pagamenti accoppiati” a partire dal 2024.
Per ulteriori informazioni o delucidazioni è possibile contattare l’ufficio tecnico della Confagricoltura di Asti

In allegato il decreto in oggetto

DM 27 settembre 2023 -Sostegno accoppiato_Gazzetta Ufficiale

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03 ottobre 2023 è stato pubblicato il DPCM di programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023 – 2025.
Il testo del DPCM, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2023, comunica i flussi autorizzati sia con riferimento al numero complessivo di ingressi autorizzati, per ciascuno dei tre anni e sia riguardo alle quote riservate al lavoro subordinato stagionale dei settori agricolo e turistico – alberghiero (82.550 unità per l’anno 2023; 89.050 unità per l’anno 2024; 93.550 unità per l’anno 2025).

I criteri di programmazione, validi sia per il lavoro subordinato ordinario, sia per le esigenze di carattere stagionale, come anche per il lavoro autonomo sono:

a) progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

b) estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;

c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri;

d) incentivazione di modalità di collaborazione, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;

e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

f) sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito

Si evidenzia che il click-day per la presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro stagionale per l’anno 2023 è previsto per il 12 dicembre p.v. a partire dalle ore 9.00 (settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale).

I nostri uffici si riservano di tornare sull’argomento e stabilire le modalità operative non appena sarà pubblicata la circolare interministeriale attuativa del DPCM

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 29 settembre 2023 il decreto ministeriale che prevede di posticipare, limitatamente alla campagna in corso, la data di presentazione delle domande di accesso alla misura investimenti portandola dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023. Con il medesimo provvedimento è stato previsto il posticipo della data di definizione della graduatoria per l’accesso alla misura al 1° gennaio 2024.

In allegato il decreto ministeriale

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, la Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023 (“Decreto Lavoro”), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (cfr. ns comunicazione del 4 maggio 2023 e ns circolare n. 18621 dello scorso 11 maggio).
Il provvedimento è entrato in vigore in data 4 luglio 2023.
Di seguito, si evidenziano le principali novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge:

Assegno di inclusione (artt. 1 – 13)

La legge di conversione ha introdotto diverse modifiche alla disciplina del nuovo strumento assistenziale denominato Assegno di Inclusione (Adi), che – come noto – sostituirà a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza.
In particolare, potranno beneficiare dell’Adi, oltre ai nuclei con disabili, minori o over 60, anche quelli con i componenti in situazione di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla PA. Conseguentemente, la legge di conversione ha provveduto a modificare la scala di equivalenza ai fini dell’Adi inserendo un apposito parametro per le persone disabili o prese in cura dai servizi socio-sanitari-territoriali.
Viene poi prevista la possibilità di presentare domanda anche presso i CAF, a partire dal 1° gennaio 2024, oltre che presso l’Inps e i patronati.
Nell’ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dell’Adi, viene introdotta la possibilità di prevedere l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (anche con il coinvolgimento in progetti di volontariato degli Enti del Terzo settore).
Cambia anche la definizione di “offerta congrua” (ovvero, l’offerta che, se rifiutata fa perdere il sussidio al componente del nucleo familiare beneficiario dell’Adi) nel caso in cui la stessa sia riferita ad un contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione): in tal caso, l’offerta può essere rifiutata non solo se il luogo di lavoro disti più di 80 km da casa, ma anche (e qui interviene la legge di conversione) se il luogo di lavoro non sia raggiungibile entro i 120 minuti utilizzando i mezzi pubblici di trasporto.
Una ulteriore modifica stabilisce poi un’esclusione, per il beneficiario di Adi attivabile al lavoro, dall’obbligo di accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale esclusivamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati: in tal caso, l’offerta deve essere accettata nei limiti degli 80 Km dal domicilio e dei 120 minuti dei mezzi di trasporto pubblico.
Si segnala, in particolare, l’inclusione dei percettori dell’Adi tra i soggetti che possono svolgere rapporti di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura, in base alla disciplina transitoria stabilita per il 2023-2024 dalla Legge di bilancio 2023 (si rinvia, sul punto, alla ns circolare n. 16766 del 23 gennaio 2023).

Stralcio dei debiti contributivi (art. 23 – bis)

Ai soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti, per i quali sono stati annullati in via automatica i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro per il periodo 2000 – 2015 (art. 1, comma 222, L. n. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023), una nuova norma introdotta in sede di conversione in legge consente di chiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati.
Viene prevista la possibilità di saldare anche i debiti contributivi cancellati in virtù dell’articolo 4 del D.L. n.119/2018, relativamente ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000 – 2010.
Il saldo potrà avvenire in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. Per le modalità e per i tempi di presentazione della domanda si dovranno attendere le apposite istruzioni dell’Inps.
L’obiettivo della misura – da Confagricoltura fortemente sostenuta – è quella di tutelare le posizioni assicurative dei lavoratori autonomi agricoli e conseguentemente le loro posizioni pensionistiche.

Contratto di lavoro a termine e contratto di somministrazione (art. 24)

L’articolo 24 – modificato durante l’iter di conversione – ha previsto la possibilità per i contratti a termine di essere anche rinnovati, oltreché prorogati, liberamente nei primi 12 mesi (dunque senza necessità di dovervi apporre la causale).
Superati i 12 mesi, i contratti potranno essere rinnovati e prorogati solo in presenza delle nuove e più ampie condizioni previste dall’articolo 19 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 (lo ricordiamo: nei casi previsti dai contratti collettivi, o in assenza di questi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, ma solo fino al 30 aprile 2024; per ragioni sostitutive).
È stato, inoltre, specificato che, ai fini del computo dei 12 mesi, si terrà conto solo dei contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge (ovvero dal 5 maggio 2023).
La legge di conversione è intervenuta anche sulla disciplina del lavoro in somministrazione, (modificando l’art. 31, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015) e ha escluso dal limite di contingentamento previsto per il personale in somministrazione a tempo indeterminato:
i lavoratori somministrati assunti in apprendistato;
i lavoratori in mobilità;
i soggetti disoccupati che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ex DM 17 ottobre 2017.

Semplificazione degli obblighi informativi (art. 26)

Come già evidenziato nella ns nota n. 18621/2023, l’articolo 26 ha stabilito che l’onere informativo gravante sul datore di lavoro nei confronti dei lavoratori introdotto dal d.lgs. n. 104/2022 (cd. Decreto Trasparenza) si considera adempiuto, per tutta una serie di elementi riguardanti il rapporto di lavoro, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Si ricorda che, sempre in un’ottica di semplificazione, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Nel corso dell’iter di conversione, è stato previsto che l’onere informativo non si ritiene assolto nelle suddette modalità per quanto concerne la lettera p) dell’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 157/1997 (ovvero qualora il rapporto di lavoro sia caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili e non preveda un orario normale di lavoro programmato). In tal caso, il datore di lavoro è quindi tenuto ad informare il lavoratore circa:
 la variabilità della programmazione del lavoro;
 l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
 le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
 il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.

Lavoro agile (art. 28-bis; comma 3 bis, art. 42)

L‘articolo 28-bis, introdotto durante l’iter di conversione, ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per quei lavoratori (sia pubblici che privati) che sono affetti dalle gravi patologie individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, che era stato previsto all’articolo 1, comma 306, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Inoltre, all’articolo 42, il nuovo comma 3-bis (introdotto sempre in sede di conversione) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per alcune categorie di lavoratori del settore privato1, e nello specifico:
per i dipendenti con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia altro genitore non lavoratore;
per i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.
Si sottolinea che il comma in commento ha provveduto, quindi, a prorogare due diverse norme del periodo Covid per i c.d. lavoratori fragili: una per i lavoratori particolarmente esposti ai rischi di contagio dal Virus Sars Cov-2 (al 31 dicembre 2023) e una per i lavoratori individuati come fragili in quanto affetti da determinate patologie (ma la proroga dello smart-working in questo caso è più breve, fino al 30 settembre 2023).
Sul punto, si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato dello scorso 4 luglio, ha avvisato di aver aggiornato i modelli da utilizzare per l’invio dei nominativi all’interno dell’applicativo denominato “Lavoro Agile” disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it.