Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto 30 maggio 2023 del Ministero della Salute relativo alle “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”. Si tratta di misure già in uso da tempo nella nostra filiera avicola.
Articolo 7 Disposizioni transitorie ed abrogazioni
1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli operatori responsabili di stabilimenti già registrati nella BDN devono garantire il rispetto di quanto previsto all’allegato A, adeguando i propri stabilimenti entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori che registrano i propri stabilimenti nella BDN devono garantire il rispetto delle modalità operative per l’applicazione delle misure di biosicurezza previste dallo stesso.
3. Quanto previsto all’allegato A, paragrafo 5 «Distanze minime per l’apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti», non si applica agli allevamenti avicoli non ancora registrati nella BDN per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati comunque rilasciati tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’impianto. Questa deroga è stata fortemente voluta dalla Confederazione a tutela le situazioni relative a talune aziende che avevano già ottenuto le autorizzazioni per la realizzazione dell’impianto.
4. Le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018 sono superate dalle disposizioni del presente decreto.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010 recante le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale citato in premessa.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Allegato A Punto 5.
Distanze minime per l’apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti
In zona A e B:
I. Distanza minima di 1500 metri da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi e 500 metri da allevamenti suinicoli già esistenti.
Tale distanza si applica anche alle riconversioni in allevamenti all’aperto laddove consentito, alle riconversioni da allevamenti di altre specie in allevamenti di tacchini e ovaiole, nonché agli allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento, previa comunicazione alla ASL competente.
Tale distanza non si applica alle riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole previa valutazione favorevole da parte della ASL competente degli elementi di cui alla successiva lettera c);
II. In zona A è vietata l’apertura di nuovi allevamenti di tacchini all’aperto e la riconversione di allevamenti ordinari preesistenti in tale tipologia di allevamento;
III. In zona B è vietato l’allevamento all’aperto del tacchino, l’apertura di nuovi allevamenti ordinari all’aperto e la riconversione a modalità di allevamento all’aperto di allevamenti ordinari preesistenti (compresi quelli di selvaggina da penna).
– Nelle restanti zone del territorio nazionale: distanza minima di 1000 metri da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi gli svezzatori), e 500 metri da allevamenti suinicoli già esistenti.
– È possibile valutare deroghe alle distanze di cui alle lettere a) e b), ad eccezione delle zone B, fatto salvo l’obbligo di rispetto di una distanza minima di 1000 metri in zona A, e 500 metri nel resto del territorio nazionale, in funzione dei seguenti elementi:
• situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);
• contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità e modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);
• livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;
• livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;
• ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti pollina).
– Le deroghe sono rilasciate dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente, tenuto conto della valutazione del rischio effettuata di concerto con l’Osservatorio epidemiologico veterinario regionale secondo le modalità individuate a livello regionale.
– I nuovi allevamenti di tipo ordinario devono rispettare una distanza minima da un impianto di biogas) che utilizza pollina di altri allevamenti pari a 500 metri.
– Le regioni possono comunque definire parametri di distanza più restrittivi di quelli sopra definiti, in funzione del livello di rischio e della densità degli stabilimenti avicoli presenti sul territorio.
Le regioni con zone ad alto rischio, sulla base di una valutazione del rischio effettuata con il supporto dell’Osservatorio epidemiologico veterinario regionale:
✓ possono vietare su tutto o parte del proprio territorio l’apertura o la riconversione di allevamenti di tacchini all’aperto;
✓ possono prevedere, su tutto o su parte del proprio territorio, che l’apertura o riconversione in allevamenti ordinari all’aperto (inclusi gli svezzatori), sia soggetta a parere favorevole dell’Asl competente sullo stabilimento richiedente.