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ll 16 giugno scade il versamento della prima rata dell’acconto IMU 2022 (50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, con le aliquote e le detrazioni del 2021). Il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre, adottando le aliquote nel frattempo deliberate da ogni comune. Quest’anno non verranno più applicate le esenzioni previste nel 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (per esempio, l’esenzione della prima rata 2021 per gli agriturismi).
Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole IAP) e quelli situati nelle zone considerate di montagna o collina. L’esenzione vale anche nel caso di pensionati che mantengono l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola e di familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le aree fabbricabili (che pagano l’imposta sul valore venale invece che su quello catastale) coltivate e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero attrezzi o animali, magazzini, etc.) sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il comune può ridurre o azzerare. L’imposta è inoltre ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e, in presenza di particolari condizioni, anche per quelli concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado.

L’articolo 6 sexies del cosiddetto Decreto Sostegni, al fine di mitigare gli effetti del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, introduce l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 nei confronti dei soggetti destinatari del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1 del decreto-legge, tra cui rientrano i titolari di reddito agrario ex art. 32 del TUIR, al verificarsi delle condizioni ivi previste.
Il comma 2 della disposizione precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Stante la lettera della disposizione, si ritiene che l’esenzione sia applicabile anche in riferimento ai terreni agricoli, per cui non si applicano già altre cause di esenzione (per esempio terreni posseduti e condotti da IAP e CD e terreni in zone montani o collinari) e ai fabbricati strumentali alle attività agricole, a condizione che si verifichino i presupposti del possesso e della conduzione degli stessi immobili da parte dei soggetti passivi al tributo. Sull’argomento restiamo in attesa di spiegazioni ufficiali, con riserva di fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

Con l’approssimarsi della scadenza della rata a saldo del versamento dell’IMU per il 2020, si riepilogano, di seguito, le norme che riguardano l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU 2020, per i gestori delle attività sospese per l’emergenza Covid-19, e le ulteriori disposizioni con le quali è stata ampliata la categoria dei soggetti che svolgono attività agricola, che godono dell’esenzione dal tributo.
In particolare, partendo dall’art. 8 del Decreto “Ristori quater”, in cui viene stabilito che le esenzioni previste dai decreti sull’emergenza Covid-19 spettano non solo ai proprietari che conducono direttamente le attività, ma a tutti i soggetti passivi di imposta che le gestiscono ( titolari di diritti reali quali uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi ,superficie – vedi art.1 comma 743 della legge 160/2019), si evidenzia che le disposizioni di legge da cui traggono origine le agevolazioni in esame sono da ricondursi all’art. 78 del “Decreto “Agosto”, all’articolo 9 del Decreto “Ristori”, e all’articolo 5 del “Decreto Ristori bis”.
Ed è l’articolo 78 del Decreto “Agosto”, a stabilire, per la prima volta, l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU 2020 ancorando l’agevolazione, in primis, alla classificazione catastale dell’immobile oggetto di tassazione.
La norma stabilisce, altresì, che tra gli immobili destinatari del beneficio rientrano anche gli immobili degli agriturismi, oltre che gli immobili degli stabilimenti balneari, dei rifugi di montagna, ecc…. e quelli in genere classificati nella categoria catastale D.
Con l’art. 9 del Decreto “Ristori”, l’ esenzione dal versamento della seconda rata IMU per l’anno 2020, viene estesa agli immobili e le relative pertinenze, in cui vengono esercitate le attività sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica Covid–19, così come individuate dai Codici ATECO elencati nell’Allegato 1 del decreto citato, ed in cui vengono ancora una volta confermati i codici ATECO relativi allo svolgimento delle attività agrituristiche di alloggio e ristorazione ( rispettivamente codice 55.20.52 e 56.10.12).
Con l’art. 5 del Decreto “Ristori bis”), l’esenzione dal versamento della seconda rata viene ulteriormente estesa agli immobili ubicati nei comuni delle zone rosse, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto a causa del Covid-19, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute, in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 del decreto richiamato. Sul punto, va segnalata la precisazione contenuta nella FAQ n. 2 del 4 dicembre u.s. del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it), secondo cui per l’esonero della seconda rata dell’IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del DPCM 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata, indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa.
Per quanto riguarda più in generale il versamento dell’IMU per il 2020, si segnala che per effetto dell’art. 1, commi 4 quinquies e sexies, del D.L n.125 /2020, conv. in L. 159/2020 (decreto di proroga dello stato di emergenza epidemiologica), ai Comuni è data facoltà, per il solo anno 2020, di prorogare al 31 gennaio 2021 la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti relativi all’IMU 2020, con la conseguenza che potrebbe essere dovuta una parte dell’imposta “a conguaglio” per lo stesso anno. In tal caso, se la differenza d’imposta è positiva, si potrà procedere al versamento del conguaglio entro il 28 febbraio 2021, senza sanzioni ed interessi; in caso di differenza negativa il rimborso potrà essere chiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (art.1 comma 776 della L. 160/2019).
Si ricorda, inoltre, che con l’art. 8 bis del Decreto “Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, recante norme di interpretazione autentica in materia di agevolazioni IMU, è stata prevista, con effetti retroattivi l’estensione delle esenzioni IMU nei confronti:

a) dei soci di società di persone in possesso delle qualifiche di IAP e CD, di cui all’art.9 del D. Lgs.n.228/2001;
b) dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, (già riconosciuta a partire dall’anno 2019 ex art.1, c.705 della L.n.145/2018);
c) dei pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Infine, va ricordato quanto disposto dalla legge n. 160/2019, che nell’ambito della revisione della disciplina IMU-TASI, ha previsto l’assoggettamento all’IMU dei fabbricati rurali strumentali, con l’aliquota dello 0,1 per cento (1 per mille), che i comuni possono ridurre fino all’azzeramento. Contestualmente è stata disposta l’abrogazione della TASI.

 

 

 

Il decreto legge 104 in corso di conversione contiene, all’articolo 78bis, una norma che chiarisce che pensionati, coadiuvanti e soci di società di persone con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (lap), usufruiscono della esenzione da Imu sui terreni agricoli. Un articolo sul Sole24Ore in edicola.

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Con l’approvazione, da parte del Senato, della legge di conversione del DL 104/2020, cosiddetto “DL Agosto”, vengono accolte alcune importanti richieste avanzate da Confagricoltura, oggetto degli emendamenti approvati.
E’ il caso delle misure relative alla quarta gamma: per fare fronte alle difficoltà del comparto, che ha registrato con l’emergenza Covid un calo dei consumi, è stato istituito un fondo di 20 milioni per la promozione degli investimenti e finanziamenti per la promozione al consumo.
Sempre su richiesta di Confagricoltura, è estesa anche alla ristorazione nelle aziende agricole la possibilità di fruire del contributo per l’acquisto di prodotti alimentari del territorio.
In materia fiscale, la Confederazione aveva chiesto l’estensione temporale – con norma di interpretazione autentica ai fini IMU, anche ai periodi antecedenti il 2019 – dell’equiparazione allo IAP e al CD dei coadiuvanti familiari agricoli per le agevolazioni fiscali. Vengono anche equiparati per gli stessi effetti IAP e CD i pensionati che continuano le attività e sono iscritti alle relative gestioni previdenziali.
L’approvazione – sostiene Confagricoltura – mette fine all’incertezza applicativa sull’IMU e chiarisce inoltre che ai componenti di società di persone in possesso della qualifica IAP, spettano anche le agevolazioni riguardanti i tributi locali.
Bene la riapertura dei termini per la richiesta di contributo a fondo perduto – ex art.25 del “decreto Rilancio” – per i soggetti residenti nei comuni totalmente montani, di cui all’apposito elenco Istat, rientranti nell’elenco della circolare del Ministero delle Finanze n.9/1993.
Infine, Confagricoltura segnala che si fa fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate tra il 24 marzo e il 3 aprile 2020 con l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per un importo di 10 milioni di euro per il 2020.
L’approvazione degli emendamenti è un risultato frutto della proposta articolata effettuata in prima battuta proprio da Confagricoltura, tuttora impegnata a favore delle imprese agricole e di quei comparti che, con l’emergenza Covid, necessitano di misure specifiche. Per Palazzo Della Valle è importante che tutti i settori in sofferenza per la pandemia abbiano accesso a interventi fondamentali per la ripresa economica.