Imposte e tasse: IMU – Versamento seconda rata IMU 2020 – Esenzioni dal versamento della seconda rata per i gestori di attività sospese per l’emergenza Covid-19

Con l’approssimarsi della scadenza della rata a saldo del versamento dell’IMU per il 2020, si riepilogano, di seguito, le norme che riguardano l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU 2020, per i gestori delle attività sospese per l’emergenza Covid-19, e le ulteriori disposizioni con le quali è stata ampliata la categoria dei soggetti che svolgono attività agricola, che godono dell’esenzione dal tributo.
In particolare, partendo dall’art. 8 del Decreto “Ristori quater”, in cui viene stabilito che le esenzioni previste dai decreti sull’emergenza Covid-19 spettano non solo ai proprietari che conducono direttamente le attività, ma a tutti i soggetti passivi di imposta che le gestiscono ( titolari di diritti reali quali uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi ,superficie – vedi art.1 comma 743 della legge 160/2019), si evidenzia che le disposizioni di legge da cui traggono origine le agevolazioni in esame sono da ricondursi all’art. 78 del “Decreto “Agosto”, all’articolo 9 del Decreto “Ristori”, e all’articolo 5 del “Decreto Ristori bis”.
Ed è l’articolo 78 del Decreto “Agosto”, a stabilire, per la prima volta, l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU 2020 ancorando l’agevolazione, in primis, alla classificazione catastale dell’immobile oggetto di tassazione.
La norma stabilisce, altresì, che tra gli immobili destinatari del beneficio rientrano anche gli immobili degli agriturismi, oltre che gli immobili degli stabilimenti balneari, dei rifugi di montagna, ecc…. e quelli in genere classificati nella categoria catastale D.
Con l’art. 9 del Decreto “Ristori”, l’ esenzione dal versamento della seconda rata IMU per l’anno 2020, viene estesa agli immobili e le relative pertinenze, in cui vengono esercitate le attività sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica Covid–19, così come individuate dai Codici ATECO elencati nell’Allegato 1 del decreto citato, ed in cui vengono ancora una volta confermati i codici ATECO relativi allo svolgimento delle attività agrituristiche di alloggio e ristorazione ( rispettivamente codice 55.20.52 e 56.10.12).
Con l’art. 5 del Decreto “Ristori bis”), l’esenzione dal versamento della seconda rata viene ulteriormente estesa agli immobili ubicati nei comuni delle zone rosse, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto a causa del Covid-19, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute, in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 del decreto richiamato. Sul punto, va segnalata la precisazione contenuta nella FAQ n. 2 del 4 dicembre u.s. del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it), secondo cui per l’esonero della seconda rata dell’IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del DPCM 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata, indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa.
Per quanto riguarda più in generale il versamento dell’IMU per il 2020, si segnala che per effetto dell’art. 1, commi 4 quinquies e sexies, del D.L n.125 /2020, conv. in L. 159/2020 (decreto di proroga dello stato di emergenza epidemiologica), ai Comuni è data facoltà, per il solo anno 2020, di prorogare al 31 gennaio 2021 la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti relativi all’IMU 2020, con la conseguenza che potrebbe essere dovuta una parte dell’imposta “a conguaglio” per lo stesso anno. In tal caso, se la differenza d’imposta è positiva, si potrà procedere al versamento del conguaglio entro il 28 febbraio 2021, senza sanzioni ed interessi; in caso di differenza negativa il rimborso potrà essere chiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (art.1 comma 776 della L. 160/2019).
Si ricorda, inoltre, che con l’art. 8 bis del Decreto “Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, recante norme di interpretazione autentica in materia di agevolazioni IMU, è stata prevista, con effetti retroattivi l’estensione delle esenzioni IMU nei confronti:

a) dei soci di società di persone in possesso delle qualifiche di IAP e CD, di cui all’art.9 del D. Lgs.n.228/2001;
b) dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, (già riconosciuta a partire dall’anno 2019 ex art.1, c.705 della L.n.145/2018);
c) dei pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Infine, va ricordato quanto disposto dalla legge n. 160/2019, che nell’ambito della revisione della disciplina IMU-TASI, ha previsto l’assoggettamento all’IMU dei fabbricati rurali strumentali, con l’aliquota dello 0,1 per cento (1 per mille), che i comuni possono ridurre fino all’azzeramento. Contestualmente è stata disposta l’abrogazione della TASI.