Articoli

Il DM del 26 febbraio 2024, firmato ma non ancora pubblicato, disciplina le disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027, per violazione in materia di ecoschemi e per gli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.
Sulla base di quanto indicato all’art. 25 del d. lgs. 17 marzo n. 42 e successive modifiche (d. lgs. 23 novembre 2023 n. 188) il decreto in oggetto stabilisce le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della PAC. Il provvedimento, in allegato, riprende quanto già indicato nei due decreti legislativi sopra richiamati.
Si evidenzia però che, anche a seguito delle numerose richieste da parte di Confagricoltura, in materia di ecoschemi è prevista un’importante semplificazione per quanto riguarda l’ecoschema 1.
Infatti, come indicato all’art. 10, comma 4, per tale intervento sono sospese le sanzioni per il 2023, senza il vincolo per tale ecoschema a dover ripresentare la domanda anche l’anno successivo. Rispetto alle richieste avanzate da Confagricoltura, in più sedi, circa la non applicazione almeno per il 2023 delle sanzioni in materia di condizionalità rafforzata ed ecoschemi, si tratta di una semplificazione minimale ma comunque importante perché riguarda l’ecoschema con la maggior dotazione di risorse (42% rispetto al totale delle risorse destinate agli ecoschemi).

In allegato il decreto ministeriale

DM del 26 febbraio 2024

L’Inps, con messaggio n. 1901 del 23 maggio 2023, ha fornito indicazioni operative ai propri uffici circa le modifiche apportate dal recente decreto-legge “lavoro” (d.l. n.48/2023) alle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali.
In pratica l’art. 23 del citato decreto-legge ha corretto la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti per il datore di lavoro (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall’entità dell’omissione (art 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
Con la modifica apportata, che rende più equa la previsione, il legislatore ha stabilito che la misura delle sanzioni irrogabili possa oscillare tra un minimo di una volta e mezza ed un massimo di quattro volte l’importo omesso, legando direttamente l’entità della sanzione al valore dell’omissione contributiva.
Inoltre il messaggio Inps precisa, come richiesto da Confagricoltura, che la nuova (più favorevole) disposizione si applica in modo retroattivo anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 48/2023, ritenendo equiparabile la sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art 2, comma secondo, c.p.).
Sul piano pratico quest’ultima norma obbliga l’Istituto a procedere, in autotutela, alla rideterminazione degli importi delle sanzioni già notificate ai debitori, applicando i nuovi parametri di legge (tra un minimo di una volta e mezza ed un massimo di quattro volte l’importo omesso) anche nelle ipotesi di pagamento in forma rateale.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile scorso, il decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, che disciplina le sanzioni per i beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune (PAC).
La nuova impostazione della Riforma prevede che non siano i regolamenti comunitari a prevedere tali meccanismi sanzionatori ma la loro definizione è affidata agli Stati membri che vi provvede con specifici autonomi provvedimenti.
Il decreto prevede che le sanzioni non si applichino nei seguenti casi:

– inosservanza dovuta a un errore dell’Organismo Pagatore competente o di altra Autorità, nel caso in cui l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
– riduzione non superiore a 100 euro;
– inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (di cui art. 3 del Reg. UE 2021/2116).

Si evidenziano, in particolare, gli articoli 2 e 3 del decreto che riguardano le sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale. Come noto le norme relative alla condizionalità sociale costituiscono una novità rilevante dell’attuale Riforma e si applicano dal 1° gennaio 2023; l’Italia infatti non è ricorsa alla possibilità prevista dalla normativa comunitaria di spostare tale decorrenza in avanti sino al 2025.
Il decreto prevede che le sanzioni siano applicate ai beneficiari dei pagamenti diretti e degli interventi a superficie dello sviluppo rurale (art. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2021/2115), per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali relative alle direttive elencate nell’allegato IV del Reg. UE 2021/2115. In base alla gravità e ripetizione dell’infrazione, le riduzioni dei pagamenti vanno dall’1% al 15%. All’articolo 3, comma 5, è indicato una sorta di “ravvedimento operoso”, con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento da parte del beneficiario, nei tempi indicati, agli obblighi nazionali in materia di legislazione sociale e di lavoro.
Si segnala, inoltre, l’articolo 10 del decreto che indica le sanzioni per la violazione degli impegni per gli ecoschemi. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per gli ecoschemi e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi del Reg. UE 2021/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, entità, durata e ripetizione della violazione. Per gli anni 2023 e 2024 è sospesa l’applicazione di tali sanzioni. Quindi, qualora i beneficiari risultanti inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.
Si segnala, infine, che il decreto legislativo non prevede la disciplina delle sanzioni per le “misure settoriali” diverse da quelle per le patate disciplinate al capo VII del decreto. Per tali comparti risulta che sia in corso di predisposizione da parte degli uffici del Masaf un ulteriore decreto legislativo che integrerà quello appena pubblicato con le disposizioni relative ai vari comparti produttivi.

Prime valutazioni

Nel complesso, se il decreto legislativo accoglie in gran parte le richieste fatte da Confagricoltura sul tema per esempio della condizionalità sociale laddove sono state accolte le tre richieste fondamentali di: ridurre le sanzioni al massimo al 15%, applicarle solo ed unicamente per infrazioni relative agli articoli riportati nella normativa comunitaria e adottare il meccanismo di ravvedimento operoso, dall’altra non prevede ancora tutta quella necessaria flessibilità nell’applicazione del meccanismo sanzionatorio in considerazione della complessità dell’attuale Riforma della PAC e soprattutto dei ritardi nell’approvazione dei provvedimenti di implementazione della Riforma stessa che pure Confagricoltura auspicava. La Confederazione, infatti, ha richiesto in più sedi ad esempio la sospensione della applicazione delle sanzioni per il regime di condizionalità, per almeno il primo anno di applicazione della Riforma, in analogia con il meccanismo applicato nel caso degli ecoschemi; con l’obiettivo di attenuare il più possibile gli impatti di tali norme sulle aziende agricole.

In allegato il decreto legislativo

Dlgs 42_2023 Sanzioni PAC

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Oltre alle sanzioni previste dalla normativa per il contrasto al lavoro nero, a chi utilizza manodopera non regolarizzata saranno contestate anche le sanzioni previste a protezione del divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti. La sanzione amministrativa per il lavoro nero è cumulabile con la sanzione per il pagamento delle retribuzioni in contanti. In caso di accertamento dell’effettiva corresponsione in contanti delle retribuzioni è prevista una sanzione da 1.000 a 5.000 € per ogni giornata in cui è accertato il pagamento non tracciato. In caso di lavoro nero retribuito con mezzi non tracciati, a tale sanzione si aggiunge quella relativa alla mancata comunicazione al centro per l’impiego che ammonta:

– da 1.500 € a 9.500 € per ogni lavoratore irregolare in caso di utilizzo inferiore a 30 giorni di lavoro effettivo;
– da 3.000 € a 18.000 € per ogni lavoratore irregolare in caso di utilizzo compreso tra 30 e 60 giorni di lavoro effettivo;
da 6.000 € a 36.000 € per ogni lavoratore irregolare in caso di utilizzo superiore a 60 giorni di lavoro effettivo.