L’INPS RIMODULA SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI

L’Inps, con messaggio n. 1901 del 23 maggio 2023, ha fornito indicazioni operative ai propri uffici circa le modifiche apportate dal recente decreto-legge “lavoro” (d.l. n.48/2023) alle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali.
In pratica l’art. 23 del citato decreto-legge ha corretto la norma che prevedeva sanzioni amministrative particolarmente pesanti per il datore di lavoro (da 10.000 a 50.000 euro) in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore, a prescindere dall’entità dell’omissione (art 3, c. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
Con la modifica apportata, che rende più equa la previsione, il legislatore ha stabilito che la misura delle sanzioni irrogabili possa oscillare tra un minimo di una volta e mezza ed un massimo di quattro volte l’importo omesso, legando direttamente l’entità della sanzione al valore dell’omissione contributiva.
Inoltre il messaggio Inps precisa, come richiesto da Confagricoltura, che la nuova (più favorevole) disposizione si applica in modo retroattivo anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 48/2023, ritenendo equiparabile la sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art 2, comma secondo, c.p.).
Sul piano pratico quest’ultima norma obbliga l’Istituto a procedere, in autotutela, alla rideterminazione degli importi delle sanzioni già notificate ai debitori, applicando i nuovi parametri di legge (tra un minimo di una volta e mezza ed un massimo di quattro volte l’importo omesso) anche nelle ipotesi di pagamento in forma rateale.