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Gli acquisti di terreni sono in ripresa ma i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili, indeboliti dall’inflazione: al contrario delle locazioni che sono invece decollate sulla scia della diffusione dell’agrivoltaico. Il mercato fondiario è tornato a crescere: è aumentato del 59% nel 2021 rispetto al 2020, secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare, con punte del 70% nelle regioni del Nord Ovest e del Centro Italia. I dati dell’Agenzia delle Entrate confermano la tendenza anche nel 2022 con un’ulteriore crescita del 15% nel primo trimestre. Per le attività di compravendita, c’è un aumento del 30% degli atti registrati.
Sul mercato degli affitti, i prezzi si aggirano fra i 2.500 e i 3.500 euro all’ettaro all’anno con contratti minimi di 20 anni. Secondo l’ultimo censimento dell’Istat metà della superficie agricola nazionale è ormai coltivata da aziende con contratti d’affitto (5 milioni di ettari) o di comodato gratuito (1,2 milioni ettari).
L’incremento negli ultimi dieci anni è stato del 27%, mentre le aziende con terreni solo in proprietà si sono ridotte drasticamente sia come numero (-44%) che come estensione (-28%), a fronte di una crescita di quelle con terreni solo in affitto del 39% in numero e del 63% in superficie.

Dati Fonti Istat

Dopo la brusca frenata del 2020 causata dalla pandemia, nel 2021 il prezzo della terra ha ripreso a crescere, in concomitanza con un notevole aumento dell’attività di compravendita (+30%), sebbene il valore reale del patrimonio fondiario continui a diminuire (-12% rispetto al 2010) a causa di un tasso di inflazione nettamente superiore a quello riscontrabile negli ultimi anni (+1,9% nel 2021). Questo è il quadro che emerge dall’indagine sul mercato fondiario, curata dai ricercatori delle sedi regionali del CREA Politiche e Bioeconomia con il supporto del CONAF – Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali – e dei dati pubblicati da altre fonti ufficiali.
https://www.crea.gov.it/-/mercato-fondiario-e-degli-affitti-in-italia-nel-2021
Nel 2021 il prezzo dei terreni agricoli ha registrato, rispetto al 2020, un aumento del 1,1% a livello nazionale, trainato soprattutto dalla circoscrizione del Nord Ovest e del Nord Est e dalle zone di pianura, con un prezzo medio nazionale che sfiora i 21.000 euro ad ettaro, seppur con evidenti differenze tra il Nord Est (42.300 euro) e il Nord Ovest (29.100 euro) e il resto d’Italia (15.000 euro).

ll 16 giugno scade il versamento della prima rata dell’acconto IMU 2022 (50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, con le aliquote e le detrazioni del 2021). Il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre, adottando le aliquote nel frattempo deliberate da ogni comune. Quest’anno non verranno più applicate le esenzioni previste nel 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (per esempio, l’esenzione della prima rata 2021 per gli agriturismi).
Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole IAP) e quelli situati nelle zone considerate di montagna o collina. L’esenzione vale anche nel caso di pensionati che mantengono l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola e di familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le aree fabbricabili (che pagano l’imposta sul valore venale invece che su quello catastale) coltivate e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero attrezzi o animali, magazzini, etc.) sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il comune può ridurre o azzerare. L’imposta è inoltre ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e, in presenza di particolari condizioni, anche per quelli concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado.

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, limitatamente all’anno 2021, il comma 41 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, a favore di Coltivatori Diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale, il cui valore economico sia inferiore o uguale a 5.000 euro (sempre che i terreni siano qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti), non si applica l’imposta fissa di registro di 200 euro (articolo 2 comma 4-bis del D.L. n. 194/ 2009 conv. in L. 25/2010, ex PPC).

Nel caso di trasferimento di terreni agricoli in favore di un imprenditore agricolo professionale, l’aliquota del 9% trova applicazione sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni di cui al decreto legge n. 194 del 2009, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia nell’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per l’alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 551 del 18 novembre 2020, chiarendo che la decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno in capo all’istante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualifica che permane anche dopo la vendita del terreno e che permette l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro sull’originario atto di acquisto.
Di seguito il link alla risposta all’interpello 551 del 18 novembre scorso: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+551+del+18+novembre+2020.pdf/b4ffab73-9bd8-c884-d6b2-9762a6566b55