Esenzione dall’Imposta di registro per gli acquisti di terreni agricoli per facilitare il processo di ricomposizione fondiaria

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, limitatamente all’anno 2021, il comma 41 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, a favore di Coltivatori Diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale, il cui valore economico sia inferiore o uguale a 5.000 euro (sempre che i terreni siano qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti), non si applica l’imposta fissa di registro di 200 euro (articolo 2 comma 4-bis del D.L. n. 194/ 2009 conv. in L. 25/2010, ex PPC).