Nel caso di trasferimento di terreni agricoli in favore di un imprenditore agricolo professionale, l’aliquota del 9% trova applicazione sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni di cui al decreto legge n. 194 del 2009, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia nell’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per l’alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 551 del 18 novembre 2020, chiarendo che la decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno in capo all’istante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualifica che permane anche dopo la vendita del terreno e che permette l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro sull’originario atto di acquisto.
Di seguito il link alla risposta all’interpello 551 del 18 novembre scorso: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+551+del+18+novembre+2020.pdf/b4ffab73-9bd8-c884-d6b2-9762a6566b55
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