Il Settore fitosanitario autorizza a rilasciare passaporti per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci, qualora l’operatore professionale soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

– possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all’art. 87 del Reg. 2031 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’art. 30, par. 1 del medesimo regolamento, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi ad essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;

– dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui all’art. 69 del Reg. 2031 (registra i dati che permettono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto gli operatori professionali che hanno fornito questo materiale e quelli ai quali è stata fornita, oltre che le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante; conserva i dati registrati per almeno tre anni) e di cui all’art. 70 (istituisce sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l’identificazione degli spostamenti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti).

Accreditamento per la produzione di materiali di moltiplicazione

L’accreditamento del produttore vivaista da parte della Regione è finalizzato alla vendita di materiali di propagazione di fruttiferi, orticole e ornamentali per il quale sono richiesti specifici requisiti di qualità sotto il profilo genetico e sanitario. Consente la commercializzazione di questi materiali in tutta l’Unione Europea.
Possono richiedere l’accreditamento i vivaisti iscritti al Ruop anche contestualmente all’iscrizione al registro.

Per approfondimenti si rimanda al sito della Regione Piemonte – Settore fitosanitario

Il Regolamento UE 2031 del 2016 ha istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop) gestito dal Servizio fitosanitario che lo aggiorna e lo alimenta.

Un recente decreto Mipaaf di fine luglio ha fornito le indicazioni operative per far funzionare il sistema, che sinteticamente illustriamo.

Chi deve richiedere l’iscrizione:

a) l’operatore professionale che introduce o sposta nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;

b) l’operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell’art. 89 del Reg. (UE) 2031/2016;

c) l’operatore professionale che chiede all’autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e pre-esportazione;

d) l’operatore professionale autorizzato ad applicare il marchio ISPM15 o l’operatore professionale autorizzato a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all’articolo 99 del Reg. (UE) 2031/2016, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate;

Sono esonerati dall’iscrizione al RUOP:

✓ gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;

✓ gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di semente, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell’UE;

✓ chi esercita un’attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;

✓ chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Rammentiamo che il 27 settembre scorso è entrato in vigore il decreto del Ministero della Salute n. 134 del 5 agosto 2022 recante un aggiornamento delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali. Tuttavia, con le prime istruzioni operative è stato precisato che le nuove regole saranno applicabili pienamente solo dopo la predisposizione di un manuale operativo, ora in via di definizione in sede ministeriale, la cui adozione è prevista entro 45 giorni dalla pubblicazione, quindi entro l’11 novembre prossimo. Successivamente, il manuale dovrà essere approvato dalla Conferenza stato-regioni, per cui sarà operativo probabilmente da dicembre 2022.
Con la piena applicazione del manuale operativo sul sistema nazionale di identificazione e registrazione (I&R), il registro informatizzato in Bdn sostituirà obbligatoriamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al decreto. Ricordiamo ancora che gli allevatori di bovini, bufalini, ovini, caprini o suini, possono optare sin da subito per la tenuta del registro informatizzato, mentre questa possibilità sarà progressivamente introdotta anche per le altre specie animali e tipologie di stabilimenti. Le aziende che adottano l’opzione informatizzata non necessitano di nessun altro registro cartaceo.
In previsione di questo obbligo, gli allevatori che ancora adottano il registro cartaceo possono contattare le Unioni Agricoltori per valutare le modalità di passaggio alla versione informatizzata in BDN.

In vista del vertice dei capi di Stato e di Governo che si terrà a Bruxelles i prossimi 20 e 21 ottobre, il mondo agricolo, rappresentato all’interno del Copa ha assunto una decisione comune con l’obiettivo di fare partire con urgenza misure efficaci di contenimento dei prezzi energetici. “Oggi abbiamo messo a punto un documento di proposte concrete per la Commissione europea in vista dell’inizio dell’inverno, sui piani di razionamento del gas ed alla riduzione della domanda di elettricità. Gli agricoltori, in Italia come in Europa, sono in forte difficoltà anche per gli aumenti dei costi dei fattori di produzione e per i cambiamenti climatici, che hanno compromesso molte produzioni agricole in UE. Se non si interviene subito e in modo efficace, ciò che abbiamo dato per scontato, come il facile accesso al cibo, potrebbe essere compromesso”. Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e vicepresidente del Copa, in occasione del Praesidium dell’Organizzazione che riunisce gli agricoltori europei.
Il solo prezzo dell’energia elettrica, in Italia, da gennaio 2021 a settembre 2022 è lievitato del 691%, quello del gasolio agricolo del 94%. Nello stesso periodo per i fertilizzanti l’aumento dei costi è stato del 189,1% per l’urea e del 257,1% per il nitrato ammonico, senza calcolare gli altri fattori di produzione. E in Europa non va meglio. Se consideriamo anche l’inflazione e l’impatto dei cambiamenti climatici – ha proseguito Giansanti anticipando i contenuti del documento di concrete proposte per la Commissione e le Istituzioni – occorre a livello nazionale ed europeo supportare con urgenza gli agricoltori e il settore agroalimentare. Servono risorse finanziare specifiche europee per contenere l’impennata dei costi energetici, dei fertilizzanti e sostenere la liquidità delle imprese”.
Gli agricoltori europei vogliono produrre di più e in modo sostenibile, ma hanno necessità che, in circostanze di emergenza come l’attuale, si compiano sforzi straordinari dando risposte comuni ai cittadini, facendo funzionare il mercato unico e mettendo l’agroalimentare in grado di assicurare le forniture di cibo. “A proposito dell’introduzione di un prezzo massimo europeo sul gas – ha concluso il presidente di Confagricoltura e vicepresidente del Copacontiamo che le proposte urgenti ed efficaci della Commissione non interferiscano con le forniture energetiche e con l’approvvigionamento, dando effettiva priorità al settore agroalimentare”.

Con un’apposita risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha reso operativi i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel terzo trimestre 2022. E’ quindi possibile cominciare a presentare le richieste tramite modello F24.
Rammentiamo che il credito viene concesso alle imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale ed è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022.
Viene ugualmente riconosciuto, alle medesime condizioni, un credito d’imposta, pari al 15% per l’elettrico e 25% per il gas, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica.
In allegato lo schema dei crediti d’imposta relativo a gasolio agricolo, energia e gas con le varie specifiche, elaborato dal Servizio Fiscale di Asti Agricoltura che è a a disposizione per la consulenza nella presentazione delle domande.

schema credito imposta aiuti, aiuti bis e ter_2