Il D.L. n. 115/2022, “Decreto Aiuti-bis”, ha previsto misure di sostegno a favore delle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che non beneficiavano della copertura da polizze assicurative per rischio siccità.
Queste imprese possono accedere agli interventi in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 102/2004, che prevede l’esclusione dalle agevolazioni delle produzioni e delle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per le quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.
Per finanziare i sostegni la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale è stata incrementata per il 2022 di 200 milioni di euro, con fino a 40 milioni di euro riservati alle anticipazioni delle Regioni a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva.
Tra gli interventi, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni, sono compresi:
– contributi in conto capitale fino all’80% (90% nelle zone svantaggiate) del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;
– prestiti ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell’anno nel quale si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, al 20% del tasso di riferimento per le aziende in zone svantaggiate e al 35% del tasso di riferimento per quelle in altre zone;
– proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali.

Inoltre, in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte, possono essere concessi contributi in conto capitale fino all’80% dei costi effettivi (90% nelle zone svantaggiate).

Con una circolare pubblicata nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori specificazioni in relazione agli adempimenti informativi a carico del datore di lavoro previsti dal d.lgs. n. 104/2022 (che ha modificato il d.lgs. n. 152/1997).
Sull’argomento era già intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che aveva concesso la possibilità di richiamare i contenuti della contrattazione collettiva per le informazioni di dettaglio, come avveniva nella previgente disposizione legislativa e, soprattutto, come previsto nella direttiva UE di riferimento.
La circolare del Ministero del Lavoro però, anche se ribadisce che l’informativa deve essere modulata in maniera proporzionata e sostenibile per i datori di lavoro, contrariamente all’INL formula una serie di precisazioni e puntualizzazioni sull’effettività e sulla concretezza dell’obbligo informativo, con riferimento ai congedi, alla retribuzione, all’orario di lavoro e alla previdenza e assistenza, che sembrano andare nella direzione di un appesantimento dell’onere informativo, anziché di un alleggerimento, specialmente per i datori di lavoro, quali quelli agricoli, che assumono frequentemente lavoratori stagionali.
Per facilitare l’adempimento degli obblighi da parte dei datori di lavoro, Confagricoltura ha predisposto un modello di informativa, a disposizione negli uffici delle Unioni Agricoltori, che deve essere completato con le indicazioni contenute nei contratti collettivi provinciali, soprattutto con riferimento all’orario di lavoro e ai congedi (anche se questi riguardano, di solito, prevalentemente i rapporti a tempo indeterminato).

Confagricoltura ha recentemente partecipato alla riunione convocata dal MIPAAF per valutare il numero delle istanze inserite nella banca dati nazionale per le sementi biologiche. Secondo i dati presentati nel corso dell’incontro, le richieste sono state più di 26.000, con un totale di circa 1.264.700 kg di semente, per le diverse varietà inserite in lista rossa, quella che elenca le specie o le categorie commerciali di una specie disponibili in quantità sufficienti sul mercato nazionale, per le quali non è concessa deroga.
Le quantità di semente richieste tuttavia appaiono essere di gran lunga superiori alle reali esigenze produttive e risultano esuberanti rispetto alle superfici coltivate in biologico. Questo fatto è molto probabilmente dovuto a inserimenti multipli di più varietà per la medesima specie da parte di alcuni produttori, non ancora decisi sulle scelte colturali per le semine 2023. Il Ministero ha quindi stabilito di approfondire ulteriormente l’analisi dei dati pervenuti e di avviare una serie di miglioramenti e di controlli non bloccanti sul SIB (Sistema integrato del biologico) per la gestione futura delle manifestazioni di interesse, in modo da ottenere un quadro reale delle necessità di semente dell’agricoltura biologica italiana, anche in vista di eventuali deroghe.

Il Ministero delle Politiche Agricole nei giorni scorsi ha pubblicato una versione aggiornata del Regolamento operativo e dell’elenco dei Codici ATECO per la misura del PNRR “Parco Agrisolare”. In contemporanea è state resa disponibile anche una serie di nuove Faq.
Le principali modifiche apportate sono le seguenti:
• Zone montane: anche le zone montane accedono alla maggiorazione del 20%;
• Fabbisogno energetico: la determinazione del fabbisogno energetico viene estesa ai consumi del beneficiario sul territorio nazionale (in precedenza era limitata all’unità locale). In particolare viene specificato che l’impianto è dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale;
• Fabbricati strumentali: viene consentita l’istallazione anche su fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, purché essi siano strumentali all’attività svolta dal beneficiario, così come desumibile dal codice ATECO prevalente. La strumentalità effettiva di questi edifici all’attività svolta dal beneficiario (codice ATECO prevalente) dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.
Le sedi delle Unioni Agricoltori sono a disposizione per fornire la documentazione aggiornata.
Rammentiamo che questa operazione ha una dotazione finanziaria di 1,5 miliardi di euro, tutti disponibili sin da questo primo bando, assegnati con una procedura a sportello fino a esaurimento del budget disponibile.
La Piattaforma informatica per la presentazione delle candidature apre oggi 27 settembre alle ore 12.00. A questo proposito, il GSE ha reso disponibili due video dimostrativi sulla corretta modalità di utilizzo della stessa.
https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/parco-agrisolare

Con la Legge di delegazione europea 2019/2020 il Parlamento ha affidato al Governo il compito di riorganizzare il sistema nazionale di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali recependo gli adeguamenti comunitari contenuti nel regolamento (UE) 2016/429.
Infatti, è stato recentemente pubblicato il Decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 che contiene alcune novità sul sistema I&R e su cui, in questi giorni, sono state emanate dal Ministero della salute le prime istruzioni operative.
Il d.lgs. 134 entrerà in vigore domani (27 settembre 2022) ma la nota del Ministero precisa che gli stabilimenti già registrati e riconosciuti sono considerati conformi e soggetti agli obblighi previsti dal regolamento.
In merito alle registrazioni, l’operatore genera in BDN il registro della sua attività tramite l’inserimento e il regolare aggiornamento di tutte le informazioni inerenti agli animali detenuti e agli eventi che li riguardano.
Con la piena applicazione del manuale operativo I&R, la cui emanazione è prevista entro 45 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs., il registro informatizzato in BDN sostituirà obbligatoriamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al d.lgs. I&R. Tuttavia, gli operatori che allevano bovini, bufalini, ovini, caprini o suini, possono optare sin da ora per la tenuta del registro informatizzato in BDN, mentre tale possibilità sarà progressivamente introdotta anche per le altre specie animali e le altre tipologie di stabilimenti. Le aziende che adottano questa opzione già da ora non necessitano di nessun altro registro cartaceo.
Per quanto riguarda invece il documento di accompagnamento, ovvero il modello 4 informatizzato, l’allevatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza in esso inserite ed è obbligato, entro sette giorni dall’evento, ad annullarlo se la relativa movimentazione non viene effettuata oppure a rettificare eventuali informazioni errate inerenti alla movimentazione già avvenuta.
Sono previste sanzioni specifiche per gli operatori che non adempiono agli obblighi di registrazione quale la compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento con la previsione che la registrazione in BDN della movimentazione deve essere effettuata entro tre giorni dall’evento. La BDN rende disponibili per la Asl competente i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.
Per le tipologie di stabilimenti, operatori e specie animali al momento non presenti nel sistema informativo BDN, le disposizioni previste dal d.lgs. I&R saranno obbligatorie solo dopo l’entrata in vigore del manuale operativo, con precisi tempi di adeguamento finalizzati a allineare l’attività della BDN e a conformare il comportamento degli operatori alle nuove disposizioni.
Il manuale operativo è in fase di stesura e quanto prima sarà inviato dal Ministero della salute all’approvazione della Conferenza Stato Regioni.