Le norme attualmente in vigore sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari ad uso professionale stabiliscono, fra l’altro, che i distributori hanno l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e l’identità dell’acquirente. Per agevolare tale accertamento la Regione Piemonte ha attivato un servizio on line di consultazione per verificare la validità e titolarità di un certificato di abilitazione per prodotti fitosanitari rilasciati dalla Regione Piemonte. Grazie a tale servizio, inserendo il codice fiscale dell’acquirente, che dovrà essere presentato unitamente al documento di identità per l’opportuna verifica dell’identità dello stesso, è possibile visualizzare a video il nome e cognome del titolare, la tipologia e il numero del certificato, le date di rilascio e di scadenza. Nel caso in cui l’acquirente non fosse in possesso di un certificato di abilitazione in corso di validità (perché scaduto o sospeso o revocato), a video non comparirà alcun risultato. Successivamente la procedura on line sarà l’unica modalità per verificare la titolarità e la validità di un certificato di abilitazione poiché a breve non saranno più rilasciati certificati di abilitazione in formato cartaceo. Il servizio di consultazione on line è raggiungibile all’indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/pateweb/public/ricercapatentini/index.shtml

Confagricoltura ha recentemente rivolto la propria attenzione verso la classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde, alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n.116/2020 alla Parte IV del D.lgs. 152/2006. Questo decreto esclude i residui agricoli dal campo di classificazione dei rifiuti urbani, ad eccezione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, che sono compresi tra i rifiuti urbani.
Una decisione che crea parecchia perplessità da parte degli agricoltori i quali, a fronte del loro importante lavoro di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, speravano di essere equiparati anche agli operatori della manutenzione del verde pubblico. Gli sfalci e le potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde pubblico, se realizzati dall’imprenditore agricolo nell’esercizio dell’attività agricola, sono infatti classificati come rifiuti speciali ai sensi della lett. a), comma 3, dell’art. 184. Questi residui possono essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Inoltre, è ancora permesso all’imprenditore agricolo che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, cederli anche a terzi per il riutilizzo in agricoltura o per la produzione di energia (sempre nel regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti).
Per tale motivo in questo momento di incertezza si ritiene che gli operatori del settore debbano valutare la possibilità di qualificare i loro residui della manutenzione come sottoprodotti rispettando le condizioni di cui all’articolo 184-bis e le regole del DM 264/2016.
Qualora vengano classificati rifiuti, è opportuno attenersi alle modalità operative già utilizzate in precedenza. Ci risulta, ad esempio, che alcuni territori abbiamo gestito i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato come rifiuti speciali, attribuendo loro il codice CER 20 02 01.

In relazione al quadro descritto, ed alle numerose incertezze applicative delle nuove norme, Confagricoltura :
• si è fatta promotrice di un emendamento all’interno del ddl C. 2845 di conversione del D.L. 83/2020 (milleproroghe 2021) diretto a prorogare l’entrata in vigore delle disposizioni connesse alla nuova definizione di rifiuto urbano;
• sta coinvolgendo le amministrazioni competenti per avere gli opportuni chiarimenti;
• sta procedendo ad approfondimenti ulteriori al fine di fornire:
1. nel caso di classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato come rifiuti, un quadro completo sui codici CER utilizzati e sulla tipologia di autorizzazione rilasciata dall’Albo nazionale gestori ambientali (fino ad ora è stato rilevato l’utilizzo del codice CER 20 02 01 ed il rilascio dell’autorizzazione in categoria 2 bis);
2. per la qualificazione come sottoprodotto dei residui della manutenzione del verde, indicazioni sulle procedure a cui attenersi, sui documenti da predisporre;
3. un quadro sulle opportunità/criticità di sviluppare a livello territoriale esperienze di compostaggio sul luogo di produzione e di comunità, anche in relazione al rafforzamento di questa attività in relazione al nuovo art. 182 ter sui rifiuti organici.

Sui tre approfondimenti eventuali contributi possono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: areambiente@confagricoltura.it.

Il settore agroalimentare può dare un solido contributo alla ricostruzione sociale ed economica che è al centro del programma presentato al Parlamento dal Presidente del Consiglio Mario Draghi”. E’ il commento del presidente di Asti Agricoltura Gabriele Baldi, alle linee programmatiche del nuovo Governo. Baldi e il direttore di Asti Agricoltura Mariagrazia Baravalle plaudono soddisfatti alla nascita di questo nuovo esecutivo, i cui temi di sviluppo sono molto orientati verso il comparto agricolo.
La ripresa economica e la creazione di nuovi posti di lavoro possono accelerare con il rilancio della produzione agricola e dell’attività di trasformazione e commercializzazione dei nostri prodotti. Servono investimenti, ma prima di tutto sono necessari un progetto e una visione strategica”.
Nel processo di transizione ecologica l’agricoltura interpreta sicuramente un ruolo fondamentale, ma in una dimensione globale. “Per Asti Agricoltura la tutela dell’ambiente rappresenta una priorità, ma al tempo stesso abbiamo a cuore il progresso e il benessere sociale”, dichiarano Baldi e Baravalle. A questo proposito infatti Confagricoltura, con le parole del presidente Massimiliano Giansanti, ha lanciato al nuovo Governo la proposta di un’iniziativa, da realizzare durante la presidenza italiana del G20, per discutere sul legame tra sostenibilità ambientale, protezione delle risorse naturali e ruolo delle innovazioni tecnologiche.
Un altro passaggio importante e fortemente innovativo del discorso di Draghi, ad avviso di Confagricoltura, è quello relativo alla protezione delle attività economiche che non possono essere tutte sostenute in modo indifferenziato.
Ci auguriamo – evidenziano il presidente e il direttore di Asti Agricolturache sia il primo passo verso una concentrazione degli incentivi e degli investimenti sulle imprese che hanno un futuro, perché producono per il mercato, danno lavoro e sono aperte alle innovazioni”.
Infine la formazione: “Abbiamo particolarmente apprezzato l’attenzione che il Premier intende riservare agli Istituti tecnici superiori nel quadro dei percorsi scolastici e formativi”, concludono i vertici di Asti Agricoltura. “Come già si verifica in altri Paesi Europei, gli Istituti possono essere un punto di riferimento per il crescente interesse dei giovani nei confronti del mondo agricolo”.

La Legge di Bilancio 2021 ha differito al 1° luglio 2021 l’onere di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso evoluti, ossia carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che lo permettono, garantendo l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (articolo 2, comma 5-bis del Dlgs n.127/2015).
Viene inoltre specificato che, il momento di ultimazione, ovvero di effettuazione dell’operazione, coincidente con la consegna del bene o con il pagamento, costituisce il termine entro cui i dati dei relativi corrispettivi devono essere memorizzati, utilizzando il registratore telematico (RT), il server RT o la procedura web messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate.
Con la stessa tempistica devono essere consegnati al cliente, e a richiesta di questo, i documenti che attestano l’operazione, e cioè in via alternativa il documento commerciale o la fattura.
A seguito dell’integrazione dell’art.6 del D.lgs.n.471/1997, viene disposta l’irrogazione di una sanzione in misura pari al 90% dell’imposta, (e non più al 100%), qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non vengano regolarmente memorizzati o trasmessi.
In particolare, a far data dal 1° gennaio 2021, la violazione si realizza in caso di:
– omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione;
– omessa, tardiva e/o infedele trasmissione.
Resta ferma l’applicazione di un’unica sanzione, pur a fronte di violazioni relative ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato come unitario.
E’ tuttavia prevista l’irrogazione di una sanzione in misura fissa di 100 euro, per ciascun invio, nei casi di sola omessa o tardiva ovvero infedele trasmissione, e a condizione che la stessa non abbia inciso sulla liquidazione del tributo. La sanzione si applica anche nel caso di omessa installazione degli strumenti (RT), server RT, salvo l’adozione delle procedure alternative (sito web Agenzia delle Entrate)

La Legge di Bilancio 2021 (comma 1103) stabilisce che, per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con il cosiddetto “esterometro”, bensì utilizzando il SdI (Sistema di interscambio) secondo il formato della fattura elettronica. In particolare la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, è effettuata entro il termine di dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (fatturazione attiva), mentre la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (fatturazione passiva).
Il successivo c.1104, modificando l’art.11, comma 2-quater del D.lgs.n.471/97 in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, dispone che, a far data dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. Se, tuttavia, la trasmissione al SdI è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200euro per ciascun mese.