Fatture transfrontaliere

La Legge di Bilancio 2021 (comma 1103) stabilisce che, per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con il cosiddetto “esterometro”, bensì utilizzando il SdI (Sistema di interscambio) secondo il formato della fattura elettronica. In particolare la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, è effettuata entro il termine di dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (fatturazione attiva), mentre la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (fatturazione passiva).
Il successivo c.1104, modificando l’art.11, comma 2-quater del D.lgs.n.471/97 in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, dispone che, a far data dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. Se, tuttavia, la trasmissione al SdI è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200euro per ciascun mese.