Le disposizioni previste dai commi dal 1051 al 1063 della Legge di Bilancio 2021 prevedono una disciplina innovativa del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, rispetto a quanto previsto per l’anno 2020 dall’art. 1, commi 184 e seguenti della Legg. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), con particolare riguardo alle aliquote potenziate e ulteriormente diversificate della misura del credito, nonché alle tempistiche accelerate e anticipate di fruizione dello stesso.
Non possono accedere all’agevolazione in parola le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interiettive ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.lgs. n. 231/2001. Il beneficio è, altresì, subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Dal punto di vista oggettivo, sono agevolabili, ex art. 1, comma 1053, gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, c.1, del TUIR (autovetture, ciclomotori, ecc.), dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, (recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali), stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. n. 208/2015 (es. condutture per usi civili, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, ecc.), nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda il periodo temporale di riferimento per l’effettuazione degli investimenti, è stabilito che gli stessi vanno effettuati dal 16.11.2020 al 31/12/2022 (con termine “lungo” al 30.6.2023 per i beni per i quali vi è stata la prenotazione (ordine d’acquisto) e il versamento dell’acconto di almeno pari al 20% del costo, mentre per la misura del credito d’imposta e per i tempi della sua utilizzazione si deve distinguere tra gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0” (cioè beni strumentali “ordinari”), che possono essere effettuati oltre che dalle imprese anche da gli esercenti arti e professioni, e gli investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0”, cioè in beni indicati negli appositi allegati A e B alla L. n. 232/2016.
Più in particolare, il credito è riconosciuto:
• nella misura del 10% del costo di acquisizione, elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (smart working) per gli investimenti effettuati, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro ovvero a 1 milione di euro, rispettivamente, per quelli in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nella predetto allegato A e per quelli in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B, nel periodo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
• nella misura del 6 per cento del costo di acquisizione per gli stessi investimenti effettuati, nei limiti dei costi ammissibili su indicati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per le imprese che, invece, effettuano investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto un credito d’imposta:
• nella misura del 50% del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
• nella misura del 40% del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro, per gli investimenti effettuati nel corso del 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Infine, per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato (16/11/2020 – 31/12/2022) ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,
• nella misura del 20% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
Per quanto attiene alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta:
• può essere usufruito esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
• spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che 4.0) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, a norma dell’art. 1, c. 1054, spetta in un’unica quota annuale.
Circa la decorrenza dell’utilizzo, il credito d’imposta è fruibile:
• a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni “ordinari”;
• a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0. Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” ai sensi dei commi 1054 e 1055.
È inoltre confermata, ai fini dei successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, l’obbligatorietà di riportare nella fattura di acquisto dei beni, il riferimento normativo dell’agevolazione (art.1, commi 1051-1058, della L. n. 178/2020)
Un’ulteriore novità rispetto alla disciplina previgente, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti della legge n. 160/2020 (Legge di Bilancio 2020), è l’obbligatorietà della perizia tecnica asseverata da parte dei tecnici qualificati (e non più semplice) per i beni 4.0 di costo unitario superiore ai 300.000 euro.
Restano ferme le altre disposizioni in ordine alla cumulabilità del credito d’imposta in commento con altre agevolazioni, nel limite del costo dell’investimento, del non concorso dello stesso credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini IRAP e che, al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono della misura agevolativa devono effettuare una comunicazione allo stesso dicastero in base ad un modello il cui contenuto, modalità e termini di comunicazione, in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile, saranno stabilite con apposito decreto direttoriale.
Essendo l’ambito applicativo temporale della disciplina estesa al biennio 2021/2022, comprendendo investimenti che danno diritto a diverse misure del credito d’imposta in funzione del periodo in cui gli stessi sono effettuati (dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 o dall’01.01.2023 al 30.06.2023 previa “prenotazione” entro il 31.12.2022), diventa estremamente importante stabilire il momento in cui l’investimento si considera effettuato. A tal fine, si segnala che va fatto riferimento alle regole generali della competenza previste dal TUIR (cfr. circolare AdE 4/E/2017) e in particolare:
• per i beni acquisiti in proprietà rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
• per i beni in locazione finanziaria rileva la consegna oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario (non rileva il riscatto);
• per i beni realizzati con contratto d’appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (Sal), la data in cui l’opera o la sua porzione risulta verificata ed accettata dal committente;
• per i beni costruiti in economia rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all’investimento, indipendentemente dal fatto che la data di ultimazione sia successiva al periodo agevolabile.

 

foto tratta da: oracon.it

Il comma 608 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all’art. 57 bis del DL. n.50/2017, convertito in Legge 96/2017) è riconosciuto ai beneficiari (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) nella misura unica del 50% calcolata sul valore degli investimenti effettuati sui giornali, quotidiani e periodici, anche in formato digitale, indipendentemente dall’incremento delle spese rispetto all’anno precedente.

La persona giusta per le prossime sfide dell’agricoltura”. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, commenta a caldo la nomina di Stefano Patuanelli a Ministro delle Politiche Agricole.
Il neo ministro porta al dicastero dell’Agricoltura un’importante eredità, quella della guida del Ministero dello Sviluppo Economico“, afferma Giansanti. “Con lui abbiamo lavorato a stretto contatto durante il precedente governo e fondamentale è stato il suo impegno per l’Agricoltura 4.0, fortemente voluta da Confagricoltura per la spinta propulsiva necessaria a dare nuova linfa al settore primario”.
Per le imprese agricole ci sono sfide importanti sul mercato interno, in Europa e nel mondo – continua Giansanti – che richiedono un accompagnamento politico in grado di valorizzare l’agricoltura italiana, ma al contempo di costruire quella del futuro, con il supporto della ricerca, dell’innovazione e con la giusta attenzione alla sostenibilità. Insieme dobbiamo programmare il piano di sviluppo del settore, che ha bisogno di slancio e programmazione, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica aggravata dalla pandemia. L’agricoltura è anche fattore chiave della transizione ecologica su cui si fonderà il PNRR”.
Con il neo ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, Confagricoltura ha creato un dialogo proattivo per la crescita e lo sviluppo del Paese, per il quale è fondamentale l’apporto del settore agroalimentare, prima voce del PIL nazionale.
L’auspicio di Palazzo della Valle è quindi di continuare in questa direzione. “Al Governo Draghi – conclude Giansanti – vanno i migliori auguri di buon lavoro”.

L’INPS ha disposto il differimento del pagamento della IV rata 2020 dovuta dai lavoratori autonomi agricoli (CD, IAP, CM) con scadenza originaria 16 gennaio 2021 – e prorogata al 16 febbraio 2021 dal cosiddetto decreto Milleproroghe (art. 10, c. 6, del decreto-legge n. 183/2020), in attesa della messa a disposizione della procedura per richiedere l’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020 ai sensi degli articoli 16 e 16 bis del cd. “decreto Ristori” (legge 18 dicembre 2020 n. 176). Il differimento è stato disposto dall’INPS “fino alla comunicazione degli importi contributivi da versare” a seguito della presentazione dell’istanza di sgravio da parte degli interessati (ancora non disponibile). La comunicazione degli importi sarà effettuata dall’INPS con apposita news individuale nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, nella quale saranno fornite le indicazioni per provvedere al versamento.
Le Unioni Agricoltori, non appena l’INPS renderà note le procedure, provvederanno a informare i soci circa le modalità e gli importi dei pagamenti.

L’aumento ormai incontrollato della popolazione di fauna selvatica e la diffusione dei lupi, in particolare nei territori montani e, più di recente, anche collinari e di pianura, crea problematiche significativi sia in termini di sicurezza delle persone, sia per quanto riguarda le attività agricole che ricoprono un ruolo essenziale per la tutela del territorio”.
Lo ha evidenziato ieri pomeriggio Confagricoltura all’audizione congiunta della terza e quinta commissione permanente del Consiglio regionale del Piemonte (ambiente e attività produttive), chiarendo che “gli allevatori chiedono la soluzione del problema del selvatici e in particolare del lupo perché vogliono vivere del loro lavoro e non vedere mandrie predate e aspettare rimborsi insufficienti ed erogati sistematicamente in ritardo”.
Negli ultimi anni sono diventati sempre più frequenti gli avvistamenti di lupi vicino ai centri abitati, situazione ancora più problematica per le cascine isolate. “Si tratta – ha detto il direttore regionale di Confagricoltura Ercole Zuccaro intervenendo in audizione – di un fenomeno ancora sottovalutato dalle istituzioni“.
Le misure di contenimento finora messe in atto si sono dimostrate inefficaci. Oggi, in considerazione dell’aumento abnorme della pressione della fauna selvatica, occorre intervenire con gli abbattimenti selettivi e l’attività venatoria. A causa della pandemia, infatti, gli abbattimenti di selvatici per troppo tempo sono stati in parte interdetti e in parte limitati: nella prossima primavera, con le semine e la ripresa vegetativa delle piante, ci troveremo di fronte a una nuova e pericolosa emergenza, con danni incalcolabili alle colture. Occorre perciò intervenire con provvedimenti urgenti, motivati dall’eccezionale momento che stiamo vivendo, semplificando le procedure per gli abbattimenti controllati”.
Per Confagricoltura è anche necessario prendere in esame la situazione complessiva per evitare danni ancora più pesanti al territorio e alle attività turistiche. “La diffusione sempre più ampia di cani da guardiania per contrastare la diffusione dei lupi, con l’impiego di animali addestrati a difendere le greggi, sta diventando un problema per i turisti della montagna – ha sottolineato Ercole Zuccaroche spesso non possono percorrere i sentieri in prossimità delle mandrie al pascolo per timore di essere attaccati da questi animali”.
Confagricoltura ha chiesto alla Regione di avviare un’attività di monitoraggio e censimento della presenza di lupi in Piemonte, per verificare in modo ufficiale le effettive presenze della specie sul territorio, oggi sottostimate.
Dobbiamo fare di tutto perché i malgari continuino la loro attività sulle nostre montagne, per presidiare l’ambiente e prevenire il dissesto idrogeologico – ha concluso il direttore di Confagricoltura Piemonte evitando che si disperda un patrimonio di straordinario valore: è una responsabilità enorme che dobbiamo assumerci tutti insieme, ciascuno per la propria parte”.