Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (Transizione 4.0)

Le disposizioni previste dai commi dal 1051 al 1063 della Legge di Bilancio 2021 prevedono una disciplina innovativa del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, rispetto a quanto previsto per l’anno 2020 dall’art. 1, commi 184 e seguenti della Legg. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), con particolare riguardo alle aliquote potenziate e ulteriormente diversificate della misura del credito, nonché alle tempistiche accelerate e anticipate di fruizione dello stesso.
Non possono accedere all’agevolazione in parola le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interiettive ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.lgs. n. 231/2001. Il beneficio è, altresì, subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Dal punto di vista oggettivo, sono agevolabili, ex art. 1, comma 1053, gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, c.1, del TUIR (autovetture, ciclomotori, ecc.), dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, (recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali), stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. n. 208/2015 (es. condutture per usi civili, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, ecc.), nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda il periodo temporale di riferimento per l’effettuazione degli investimenti, è stabilito che gli stessi vanno effettuati dal 16.11.2020 al 31/12/2022 (con termine “lungo” al 30.6.2023 per i beni per i quali vi è stata la prenotazione (ordine d’acquisto) e il versamento dell’acconto di almeno pari al 20% del costo, mentre per la misura del credito d’imposta e per i tempi della sua utilizzazione si deve distinguere tra gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0” (cioè beni strumentali “ordinari”), che possono essere effettuati oltre che dalle imprese anche da gli esercenti arti e professioni, e gli investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0”, cioè in beni indicati negli appositi allegati A e B alla L. n. 232/2016.
Più in particolare, il credito è riconosciuto:
• nella misura del 10% del costo di acquisizione, elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (smart working) per gli investimenti effettuati, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro ovvero a 1 milione di euro, rispettivamente, per quelli in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nella predetto allegato A e per quelli in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B, nel periodo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
• nella misura del 6 per cento del costo di acquisizione per gli stessi investimenti effettuati, nei limiti dei costi ammissibili su indicati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per le imprese che, invece, effettuano investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto un credito d’imposta:
• nella misura del 50% del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
• nella misura del 40% del costo di acquisizione per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro, per gli investimenti effettuati nel corso del 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Infine, per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato (16/11/2020 – 31/12/2022) ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,
• nella misura del 20% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
Per quanto attiene alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta:
• può essere usufruito esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
• spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che 4.0) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, a norma dell’art. 1, c. 1054, spetta in un’unica quota annuale.
Circa la decorrenza dell’utilizzo, il credito d’imposta è fruibile:
• a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni “ordinari”;
• a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0. Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” ai sensi dei commi 1054 e 1055.
È inoltre confermata, ai fini dei successivi controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, l’obbligatorietà di riportare nella fattura di acquisto dei beni, il riferimento normativo dell’agevolazione (art.1, commi 1051-1058, della L. n. 178/2020)
Un’ulteriore novità rispetto alla disciplina previgente, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti della legge n. 160/2020 (Legge di Bilancio 2020), è l’obbligatorietà della perizia tecnica asseverata da parte dei tecnici qualificati (e non più semplice) per i beni 4.0 di costo unitario superiore ai 300.000 euro.
Restano ferme le altre disposizioni in ordine alla cumulabilità del credito d’imposta in commento con altre agevolazioni, nel limite del costo dell’investimento, del non concorso dello stesso credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini IRAP e che, al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono della misura agevolativa devono effettuare una comunicazione allo stesso dicastero in base ad un modello il cui contenuto, modalità e termini di comunicazione, in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile, saranno stabilite con apposito decreto direttoriale.
Essendo l’ambito applicativo temporale della disciplina estesa al biennio 2021/2022, comprendendo investimenti che danno diritto a diverse misure del credito d’imposta in funzione del periodo in cui gli stessi sono effettuati (dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 o dall’01.01.2023 al 30.06.2023 previa “prenotazione” entro il 31.12.2022), diventa estremamente importante stabilire il momento in cui l’investimento si considera effettuato. A tal fine, si segnala che va fatto riferimento alle regole generali della competenza previste dal TUIR (cfr. circolare AdE 4/E/2017) e in particolare:
• per i beni acquisiti in proprietà rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
• per i beni in locazione finanziaria rileva la consegna oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario (non rileva il riscatto);
• per i beni realizzati con contratto d’appalto a terzi rileva la data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati avanzamento lavori (Sal), la data in cui l’opera o la sua porzione risulta verificata ed accettata dal committente;
• per i beni costruiti in economia rileva il periodo di sostenimento dei costi imputabili all’investimento, indipendentemente dal fatto che la data di ultimazione sia successiva al periodo agevolabile.

 

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