Convenzione ABI: sottoscritta la Convenzione in tema di anticipazione sociale nei confronti dei lavoratori in cassa integrazione

È stata sottoscritta alla presenza del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo la Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/20.
L’intesa definisce le procedure da seguire per consentire alle banche che aderiranno alla Convenzione di anticipare i trattamenti di integrazione salariale (previsti dal legislatore per l’emergenza Covid-19) ai lavoratori appartenenti alle imprese che abbiano chiesto il pagamento diretto delle prestazioni all’INPS.

Questa iniziativa era già stata anticipata ad Asti, su richiesta dei sindacati e coordinata dal sindaco Maurizio Rasero.

Di seguito i punti salienti:

BANCHE ADERENTI

La Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le banche che intendono sostenere attivamente l’iniziativa.

MISURA

L’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

DESTINATARI

L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici, anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca, destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

MODALITA’ OPERATIVE

Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che
ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.
Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità – in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus.
In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa. Le Parti riconoscono l’importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.

DURATA

La presente Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.