Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – I recentissimi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

In risposta ad appositi quesiti formulati dalle associazioni di categoria, tra cui Confagricoltura, l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 9 del 23 luglio scorso – ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli aspetti applicativi della normativa riguardante il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alla legge di bilancio 2021 e alla legge di bilancio 2020.

In particolare:

 

Trasferimento del credito d’imposta dalle società di persone ai propri soci

Questo chiarimento risulta particolarmente importante in quanto in molti casi le società agricole non hanno la possibilità di compensare il credito d’imposta con debiti tributari (che spesso si riducono alla semplice imposta sul valore aggiunto) o previdenziali (limitati molte volte ai soli contributi sui lavoratori dipendenti).

Consentendo la trasferibilità del credito della società ai soci, si apre per questi ultimi la possibilità di compensare il credito stesso con debiti tributari e previdenziali del socio (es. imposte proprie o contributi INPS CD/IAP).

 

Utilizzo del credito d’imposta negli anni successivi anche oltre il triennio canonico di riferimento

Nel caso dunque non fosse possibile esaurire il credito nel triennio sarà possibile utilizzarlo negli anni successivi. Anche questo chiarimento risulta particolarmente importante in quanto evita di fatto il rischio di perdere parte del credito maturato per il solo fatto di non riuscire ad utilizzare in compensazione l’intero importo spettante.

 

Possibilità di trasferire il credito d’imposta nel caso di conferimento d’azienda e di altre operazioni straordinarie e di successione dell’imprenditore mortis causa

Anche per la circostanza riguardante la cessione/donazione d’azienda o della trasformazione in diversa natura giuridica (es. da ditta individuale a società o viceversa) viene confermata la possibilità di trasferire il credito nell’ambito dell’operazione straordinaria.

La stessa possibilità viene consentita nel caso di trasferimento a seguito di decesso dell’imprenditore e passaggio dell’azienda ad un erede.

 

Modalità di fruizione del credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021

Come noto per gli acquisti effettuati nel periodo dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021., viene a verificarsi una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina (credito d’imposta del 50% con utilizzo triennale nel caso di beni 4.0 oppure del 10% con utilizzo in unico esercizio nel caso di beni non 4.0) con quella previgente (credito d’imposta del 40% con utilizzo quinquennale nel caso di beni 4.0 o del 6% con utilizzo quinquennale nel caso di beni no 4.0).

Secondo l’Agenzia Entrate il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni.

Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020 (credito d’imposta del 40% con utilizzo quinquennale nel caso di beni 4.0 o del 6% con utilizzo quinquennale nel caso di beni no 4.0); nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021 (credito d’imposta del 50% con utilizzo triennale nel caso di beni 4.0 oppure del 10% con utilizzo in unico esercizio nel caso di beni non 4.0).

 

Utilizzo credito nel caso di non coincidenza fra messa in funzione ed interconnessione del bene

Viene chiarito il meccanismo che consente di utilizzare il credito d’imposta in misura ridotta nel caso di non coincidenza fra la messa in funzione del bene e la sua interconnessione alla rete dati. Quindi, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena” da tale momento.

 

Viene inoltre confermata la possibilità di utilizzo del credito d’imposta nell’ambito delle reti d’impresa e la facoltà dell’utilizzazione del credito stesso per gli acquisti dei beni “ordinari” in un’unica soluzione.

 

L’area fiscale di Asti Agricoltura è a disposizione per fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito.