CREDITO IMPOSTA “TRANSIZIONE 4.0” E PSR – CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI

La Regione Piemonte ha diffuso una nota che tiene conto delle indicazioni pervenute dall’Unione europea a novembre dello scorso anno in risposta ad una precisa richiesta della Regione Sicilia sulla cumulabilità del credito di imposta “Transizione 4.0” con i contributi PSR.
In sostanza la Regione conferma che gli aiuti delle misure strutturali del PSR possono essere concessi in combinazione con il credito di imposta sulle stesse spese ammissibili a condizione che il loro cumulo non superi i limiti di contributo fissati dall’allegato II del Regolamento UE. n. 1305/2013.
Sulla base della posizione assunta dalla Commissione europea si può quindi prefigurare la seguente casistica:

– nel caso in cui il contributo PSR sia inferiore all’aliquota massima dell’allegato II oppure che il beneficiario rientri tra i soggetti per i quali è previsto un incremento della percentuale di sostegno (per esempio giovani agricoltori) è possibile usufruire anche del credito di imposta sulla differenza residua fino a concorrenza del limite massimo fissato dalla normativa europea.
– qualora l’aliquota di sostegno PSR sia già quella massima di cui all’allegato II non è possibile il cumulo tra le due agevolazioni;

Facciamo qualche esempio:

  • ipotizziamo un giovane imprenditore agricolo piemontese che effettui domanda di contributo per l’insediamento in azienda (misura 6.1.1) ed il miglioramento aziendale (misura 4.1.2) percependo un contributo pari al 50%.

In considerazione del fatto che l’allegato II del Regolamento UE. n. 1305/2013 prevede un contributo massimo nella misura del 60% per gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati da giovani agricoltori, potrà ricevere tramite il credito d’imposta un “bonus” massimo pari al 10% ossia pari alla differenza fra il contributo massimo erogabile (60%) e quello percepito attraverso il PSR (50%).

In questo caso dovrà rilasciare opportune dichiarazioni con l’indicazione dell’importo del credito usufruibile.

  • Nel caso di investimenti effettuati nell’ambito del miglioramento aziendale (mis. 4.1.1 del PSR) senza insediamento, il contributo erogato dalla regione Piemonte è pari a quello massimo previsto dall’allegato II del Regolamento UE. n. 1305/2013 (40%); in questo caso l’agricoltore non potrà usufruire del credito d’imposta transizione 4.0 avendo già ricevuto sul medesimo investimento la percentuale massima prevista dal regolamento UE.
    Il beneficiario dovrà rinunciare al contributo PSR o al credito di imposta, rilasciando apposite dichiarazioni.

 

E’ appena il caso di rammentare che le disposizioni emanate dalla Regione Piemonte restano valide fino a eventuali future modifiche in materia che dovessero intervenire a seguito di variazioni degli orientamenti della Comunità Europea.

In allegato gli importi e e le aliquote di sostegno

importi e aliquote di sostegno