Danni da selvatici: ulteriore precisazione della Regione per le perizie

La Regione, rispondendo a una richiesta di Confagricoltura in merito alla possibilità per gli agricoltori di autocertificare i danni subiti da animali selvatici, ha già precisato che è sempre indispensabile la denuncia di danno e che si suggerisce di predisporre materiale fotografico dei luoghi e dei danni subiti, stante le difficoltà degli ATC – Ambiti Territoriali di Caccia – a disporre in tempo utile le perizie.
La Regione ha chiarito di aver autorizzato i CAA alla segnalazione dei danni anche in assenza di sottoscrizione preliminare da parte del rappresentante legale dell’azienda interessata e successiva regolarizzazione. La Regione ha altresì precisato che è possibile che si verifichino le condizioni per cui il sopralluogo, almeno nella maggior parte dei casi, possa non essere svolto nel rispetto delle tempistiche ordinarie previste dalla normativa regionale in materia di indennizzi di danni da fauna. “In proposito – scrive la Regione – si ricorda che anche qualora nella segnalazione del danno sia stata indicata l’urgenza della perizia è possibile posticipare tale attività di accertamento oltre i tempi indicati, come già previsto al punto 7 dell’art. 4 dell’Allegato A della DGR n. 114-6741 del 3 agosto 2007 ove specificato “fatti salvi i casi di forza maggiore”.
La Regione indica inoltre che al fine di “conservare quante più evidenze del danno e della sua effettiva entità, è necessario richiedere alle stesse aziende agricole segnalanti, di fornire ulteriori riscontri del danno stesso, ed in particolare documentazione fotografica e/o, utilizzo di strumenti tecnologici oggi disponibili come le riprese video o le video chiamate dai luoghi stessi di danno. Allo scopo di cui sopra è quindi necessario che, in seguito al ricevimento della segnalazione, l’ATC/CA prenda immediato contatto telefonico con il segnalante per approfondire la situazione, valutati la documentazione già allegata alla domanda, concordi una sua eventuale integrazione e soprattutto stabilisca se esistano i requisiti per stabilire che lo svolgimento dell’attività professionale di sopralluogo, sia indifferibile ed urgente; ad avviso del settore scrivente sono da considerarsi indifferibili ed urgenti quei sopralluoghi per i quali l’azienda abbia necessità di ripristino entro un termine dato (ad esempio nei casi di risemina) o quelli per i quali l’azione resiliente della coltura in atto determini, a stima del perito, una non possibilità di valutazione successiva del danno”.
La nota della Regione prosegue chiarendo che “è quindi necessario che, l’azienda informi l’ATC/CA prontamente e preventivamente, della necessità di ripristino e della sua tempistica, lasciando evidenze documentali di tale comunicazione. Qualora quindi i soggetti interessati valutino che sussistano i requisiti di esclusione dei divieti/limitazioni allo spostamento e all’attività lavorativa/professionale, si precisa che il sopralluogo, in seguito a contatti telefonici ed informativi con il richiedente, sarà effettuato garantendo l’adozione di tutte le misure di cautela e protezione previste dalla normativa vigente in ogni momento dello stesso. Si sottolinea inoltre la necessità di accompagnare il sopralluogo con documentazione autorizzativa e giustificativa dello stesso tale da dimostrarne singolarmente il carattere urgente ed indifferibile con riferimento anche agli spostamenti ad esso funzionali”.
Per le denunce di danno gli agricoltori possono contattare l’Ufficio Tecnico di Confagricoltura Asti.

 

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