Dichiarazione dei redditi: le regole per l’esonero Irpef. IRAP, “abbuonato” il saldo 2019

Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 44 della Legge 232/2016, “per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”. La norma, dunque, ha introdotto l’esclusione, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, anche per l’anno 2019.
Secondo quanto precisato con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2017 non possono beneficiare dell’agevolazione in parola i soci delle società in nome collettivo (Snc) e delle società in accomandita semplice (Sas), che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale (ex art. 1, c. 1093, L. n. 296/2006), in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007. Resta fermo, comunque, che possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP, gli stessi redditi fondiari (dominicali ed agrari).
Il reddito dei terreni va indicato nel quadro RA del modello Redditi 2020, riportando i redditi dominicali ed agrari. I redditi dominicali, devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (per esempio l’usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola, sia esso una ditta individuale o una società. Non sono comprese nel reddito agrario, ai sensi del 2°co. dell’art. 32 del TUIR, le attività agrituristiche, gli allevamenti eccedenti, le attività enoturistiche, etc. nonché quelle cosiddette connesse, secondo il disposto dell’art. 56-bis del TUIR, di produzione di beni e prestazioni di servizi, i cui redditi andranno pertanto dichiarati negli appositi quadri.
Nel caso di società semplici, in nome collettivo o società di fatto, ovvero, nel caso di imprese familiari, il reddito dei terreni andrà dichiarato dalla società, mentre il socio o il partecipante all’impresa familiare dovrà dichiarare tali redditi nel quadro RH del proprio modello Redditi. Se i terreni sono di proprietà dei soci o dei singoli familiari dell’impresa, essi dovranno dichiarare nella propria dichiarazione il reddito dominicale (quadro RA), mentre il reddito agrario corrispondente alla loro quota, sarà desumibile dalla compilazione del quadro RH.
Per le società semplici, l’esclusione dall’IRPEF dei redditi attribuiti per trasparenza dalla società ai soci, spetta soltanto per i soci in possesso delle qualifiche di CD e IAP, indipendentemente dalla qualifica IAP in capo alla società (segnalata nel quadro RA, colonna 10, Mod. Redditi SP). Della mancanza del requisito professionale di IAP o CD in capo a uno o più soci, per cui oltre all’attribuzione dei redditi dominicali e/o agrari in base alle quote di partecipazione agli utili, va operata l’ulteriore rivalutazione del 30%, di cui all’art. 1, c. 512, della Legge 228/2012, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 91/2014 convertito in Legge 116/2014, deve esserne data evidenza attraverso la compilazione del quadro RO, Sez. II.

IRAP, “abbuonato” il saldo 2019

A partire dal periodo d’imposta 2016, con l’art. 1, c.70, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta l’esclusione generalizzata dall’IRAP per i soggetti che esercitano le attività agricole ex art. 32 del TUIR, nonché nei confronti delle cooperative e loro consorzi, di cui all’art. 10 del DPR n. 601/73 e di quelle che forniscono servizi nel settore selvicolturale, restando comunque soggette al tributo, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9%, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività rientranti nell’art. 56 bis del TUIR (produzione di vegetali su più piani produttivi, trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelle indicati nell’apposito decreto ministeriale e prestazioni di sevizi, di cui all’art. 2135, c. 3, c.c.) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti stabiliti dall’art. 1. c. 423, della L. n. 266/2005.
Ciò premesso, con l’articolo 24 del Decreto Rilancio, (D.L. n. 34/2020), la cui rubrica è “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP”, al fine di agevolare imprese e lavoratori autonomi durante il periodo emergenziale, è stata prevista la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019 e la prima rata dell’acconto IRAP 2020 in presenza di precise condizioni. In particolare, la norma prevede, a favore dei soggetti che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto medesimo, (2019), l’esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020.
Il predetto art. 24, è formulato in termini “neutrali” non facendo alcun riferimento né agli esercenti attività di impresa, né ai professionisti. Infatti il primo comma prevede l’esonero dal versamento dell’IRAP senza effettuare riferimenti specifici ad alcun soggetto. In particolare, la disposizione prevede che “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 …”. In mancanza di una limitazione di tipo soggettivo, si ritiene che l’esonero dal versamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020 IRAP, (seppur limitatamente alla prima rata), riguardi tutti i soggetti passivi ai fini IRAP, ivi compresi gli enti non commerciali. Ne consegue, pertanto, che, in mancanza di un’esclusione espressa per gli enti non commerciali, anche tali soggetti risultano ammessi al beneficio in esame.