Legittimo recintare i terreni agricoli, purchè non si determini una trasformazione del territorio

La Corte Costituzionale, con la sentenza 175/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale Umbria n. 7/2015 che prevede un divieto generalizzato delle recinzioni dei terreni agricoli. La normativa regionale che incide sui diritti riconosciuti dalla codificazione civilistica è costituzionalmente illegittima per violazione della riserva di legge statale, unica competente a limitare l’esercizio del diritto di proprietà rurale.
Il divieto generalizzato della legge regionale umbra colpisce, non soltanto la possibilità di esercitare lo ius edificandi e quindi di procedere a significative alterazioni ambientali, ma anche incide su quelle recinzioni, che non determinano alcuna trasformazione del territorio e sono espressione del diritto di proprietà. Nel codice civile sono tracciati i limiti del diritto di chiusura del fondo. La previsione della legge umbra non interviene su un aspetto specifico connesso al governo del territorio (per il quale la Costituzione riconosce la potestà regionale di dettare prescrizioni sugli interessi legati all’uso del territorio), ma ha una portata più generale, in quanto incide su un potere oggetto tradizionalmente della codificazione. In tal modo la legge regionale umbra viene a limitare la facoltà di provvedere alla messa in opera della recinzione, che il codice civile considera parte integrante del diritto di proprietà.