RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELLA QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI. AUMENTO DELL’ESONERO AL 2%. ISTRUZIONI INPS

La legge di bilancio per il 2022 ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero – pari allo 0,8 per cento – sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori subordinati. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile complessiva ai fini previdenziali del lavoratore, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La disciplina così prevista è stata, da ultimo, modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (c.d. decreto Aiuti-bis) , che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che la suddetta aliquota dello 0,8 per cento sia innalzata di 1,2 punti percentuali (2 per cento totale) in relazione ai periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga. Resta inalterato il requisito essenziale del limite di importo mensile per tredici mensilità, non eccedente i 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
A seguito della modifica normativa, l’INPS ha emanato un nuovo messaggio (in allegato) con cui, oltre a dare indicazioni operative per l’applicazione della nuova misura di esonero (2% nel periodo luglio-dicembre 2022), fornisce più in generale ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta applicazione della misura agevolativa (0,8 + 1,2%), ad integrazione della citata circolare n. 43/2022.
Il messaggio contiene infatti importanti chiarimenti sulla determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativamente alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, alla presenza di una pluralità di denunce mensili, al caso di cessazione del rapporto di lavoro, all’ipotesi di lavoratori distaccati all’estero.
Restano ferme le modalità operative per l’accesso al beneficio, stabilite nella circolare INPS n. 43 del 22 marzo 2022, sia con riferimento ai datori di lavoro che operano col sistema UniEmens e sia per quelli che operano con l’UniEmens-PosAgri.

Per quanto riguarda in particolare questi ultimi, l’INPS chiarisce che:

• per la fruizione dell’esonero nella misura del 2 per cento riferita alle competenze a partire dal mese di luglio 2022 l’Istituto utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi UniEmens-PosAgri trasmessi per fruire dell’esonero nella misura dello 0,8 per cento applicando la nuova misura del 2 per cento;

• i datori di lavoro che non hanno potuto riconoscere nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 l’esonero contributivo ai lavoratori nella misura del 2 per cento, devono restituire, nella prima retribuzione utile ai lavoratori aventi diritto all’esonero, la quota di contribuzione corrispondente all’incremento dell’1,2 per cento della misura della quota del lavoratore.

INPS_Messaggio_numero_3499_del_26-09-2022