Inps: indicazioni per la sospensione degli adempimenti e degli obblighi contributivi

L’INPS, con il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020 informa che le aziende agricole che assumono operai e che hanno aderito alla sospensione dei versamenti contributivi CAU in scadenza dall’8 al 31 marzo 2020 per poter concretamente fruire del beneficio hanno l’onere di presentare una specifica domanda, per il tramite dei servizi on-line dell’INPS. Precisiamo che la procedura informatica al momento non è ancora stata rilasciata dall’INPS.
Relativamente al personale agricolo impiegatizio (quadri, impiegati e dirigenti) e per i dipendenti operai a tempo indeterminato delle cooperative agricole di trasformazione ex L. n. 240/1984, per il quale le aziende previdenzialmente si avvalgono del sistema mensilizzato (modello Uniemens), l’INPS, con il messaggio 1789 del 28 aprile 2020 fornisce ulteriori informazioni ed indicazioni in merito ai flussi informatici Uniemens già inviati dalle aziende per il mese di febbraio 2020 (periodi tra l’8 e il 31 marzo 2020) privi dell’indicazione del codice di sospensione e il relativo importo; il messaggio prevede la possibilità per le aziende di ritrasmettere all’Istituto entro il termine del 20 maggio 2020 la sola sezione aziendale, modificando anche i dati dichiarativi.
Analoghe modalità e stessa tempistica è prevista per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi INPS previsti dall’art. 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020.
Le istruzioni inerenti la sospensione per il periodo aprile – maggio 2020 ( D.L. n. 23/2020) si applicano solo alle aziende che adottano il sistema Uniemens e non riguardano i datori di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze unicamente operai, non essendo previsti nei periodi indicati dalla norma termini di pagamento.