EXPORT IN CINA: REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE ALIMENTARE

A partire dal 1° gennaio 2022 tutte le società straniere produttrici di prodotti alimentari che esportano in Cina sono tenute ad effettuare un’apposita registrazione presso l’Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (v. Decreto 248 del GACC).

Il Ministero della Salute ha diramato per il tramite delle Regioni e Province Autonome ai servizi sanitari di tutte le aziende sanitarie locali alcune circolari esplicative che si possono consultare al seguente link: https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=&id=5761&area=sicurezzaAlimentare&menu=esportazione

Ambito di applicazione: produttori, trasformatori e impianti di stoccaggio esteri di prodotti alimentari finiti esportati nella Repubblica Popolare Cinese. Sono esclusi: Additivi alimentari e prodotti semplicemente connessi all’alimentazione (es. materiali da imballaggio); Intermediari commerciali o magazzini che effettuano esclusivamente attività di deposito in condizioni idrometriche (temperatura/umidità) non controllate; Siti produttivi intermedi di filiera (a meno che non esportino prodotto semilavorato nella RPC).

Validità registrazione: 5 anni

In base agli ultimi aggiornamenti del 23 dicembre 2021, per sapere che tipo di registrazione è necessario effettuare bisogna consultare l’elenco in base al codice di nomenclatura combinata che si può scaricare al seguente link: https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/allegato%202%20-%20HSCIFER_EN_0.xlsx

Nell’ultima colonna dell’elenco contenuto nel file xls è riportata l’indicazione “yes” / “no”:

· se è riportato “yes”, è necessario provvedere alla registrazione tramite Autorità competente italiana, che si interfaccerà direttamente con il GACC; l’ufficio competente è la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (mail: segreteriadgsan@sanita.it ) che raccoglie le richieste e la documentazione presentata dalle imprese produttrici alle autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

· se è riportato “no” è necessario provvedere all’auto-registrazione tramite il portale del GACC L’ESPORTAZIONE DI VINI SI TROVA IN QUESTA COLONNA. Caso (2)

La procedura di registrazione autonoma è semplificata e, basata essenzialmente su autocertificazioni e upload online di documenti comprovanti lo status dell’azienda che richiede la registrazione, tra cui: E’ NECESSARIO AVERE A DISPOSIZIONE COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE SANITARIA CON RELATIVO NUMERO

Ogni stabilimento (sito produttivo) dovrà munirsi di un account di registrazione che consentirà di ottenere un numero di registrazione per ciascuna categoria di prodotto esportata.

In aggiunta ai requisiti già previsti dagli standard obbligatori cinesi applicabili, il Decreto 249 GACC prevede che il produttore deve apporre il numero di registrazione su ciascun imballaggio interno ed esterno del prodotto alimentare. In particolare, il numero dovrà anche essere riportato sulla cd. unità minima di vendita.

A partire dal 1° gennaio 2022, non sarà possibile importare prodotti che non riportino il predetto numero di registrazione. Sarà possibile applicare etichette adesive sui prodotti che ne fossero sprovvisti, una volta ottenuto il numero di registrazione, al fine di consentire lo sdoganamento e commercializzazione.

In allegato la guida alla registrazione nel sistema cinese

Ministero_della_Salute_-_COME_REGISTRARSI_NEL_SISTEMA_CINESE_CIFER_-_SINGLEWINDOW