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È in fase di divulgazione, attraverso i canali ufficiali del CONAI, la Circolare del 14 dicembre u.s. (in allegato) che descrive la procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo ambientale Conai (CAC) sulla tipologia di imballaggi “vasi in plastica per fiori/piante”. Il Conai, oltre a ribadire l’esclusione del contributo per i vasi destinati all’export, per quelli destinati al circuito B2B e per quelli vuoti, ha indicato la dimensione dello spessore come parametro tecnico strutturale finalizzato ad individuare quale tipologia di vaso deve essere considerata imballaggio e quindi soggetta al contributo. L’indicazione è che sono considerati imballaggio i vasi di spessore inferiore a 0,8 mm.
In considerazione delle novità operative introdotte, il Conai ha programmato il 17 gennaio p.v. un incontro, nel cui ambito saranno fornite alcune indicazioni sull’etichettatura dei vasi e di altre tipologie di imballaggio generalmente usate nel settore dell’ortoflorovivaismo e verranno illustrate le principali novità della Guida Conai 2023.
In merito alle decisioni assunte dal CONAI sui “vasi in plastica per fiori/piante” si sottolinea che, nell’ambito dell’iter di approvazione della circolare, Confagricoltura ha sempre sostenuto e ribadito che: i vasi non rientrano nella definizione di imballaggio non essendo esclusivamente orientati al “trasporto” e alla “commercializzazione” dei prodotti (come prevede la definizione comunitaria di imballaggio) ma piuttosto rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante e come tali debbono essere considerati “mezzi di produzione” esentati dal CAC. Ciò nonostante, seppur con alcune esenzioni, il CONAI ha approvato le norme tecniche specifiche per vasi in plastica per fiori/piante.

Il Regolamento UE 2031 del 2016 ha istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop) gestito dal Servizio fitosanitario che lo aggiorna e lo alimenta.

Un recente decreto Mipaaf di fine luglio ha fornito le indicazioni operative per far funzionare il sistema, che sinteticamente illustriamo.

Chi deve richiedere l’iscrizione:

a) l’operatore professionale che introduce o sposta nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;

b) l’operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell’art. 89 del Reg. (UE) 2031/2016;

c) l’operatore professionale che chiede all’autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e pre-esportazione;

d) l’operatore professionale autorizzato ad applicare il marchio ISPM15 o l’operatore professionale autorizzato a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all’articolo 99 del Reg. (UE) 2031/2016, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate;

Sono esonerati dall’iscrizione al RUOP:

✓ gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;

✓ gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di semente, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell’UE;

✓ chi esercita un’attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;

✓ chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

I vivaisti e le ditte di giardinaggio che producono piante sono considerati Operatori Professionali e in quanto tali soggetti al Regolamento Europeo (UE) 2016/2031, che prevede l’obbligo, per gli Operatori Professionali iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), di effettuare la comunicazione annuale dei quantitativi di piante prodotte e/o commercializzati e/o esportati e/o importati entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell’anno precedente.
Le ditte che producono e commercializzano le piante di Actinidia spp., Prunus spp. e Corylus avellana, oltre alla compilazione della comunicazione annuale, dovranno inviare anche le comunicazioni specifiche entro il 31 maggio 2021.
Prima di procedere con la compilazione della comunicazione annuale occorre controllare ed eventualmente aggiornare i dati presenti nel fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola (in particolare verificare che siano aggiornate le sezioni: “Anagrafica”, “Elenco Associati”, “Soggetti collegati”, “Unità produttive”, “Terreni”, “Superfici e Colture”,….).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico di Asti Agricoltura.

Negli ultimi giorni sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro decreti legislativi relativi al riordino del servizio fitosanitario nazionale e ai controlli in materia di sanità delle piante. Si tratta di provvedimenti che recepiscono in Italia il nuovo regime fitosanitario europeo introdotto con il regolamento 2016/2031 e adeguano la normativa nazionale sui controlli ufficiali in materia di sanità delle piante al Regolamento (UE) 2017/625.
Il pacchetto legislativo punta, in particolare, a rilanciare il ruolo e l’efficienza del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) e dei Servizi fitosanitari regionali (SFR), con l’obiettivo di rendere più efficiente e veloce la capacità di risposta del sistema nei confronti delle minacce derivanti dall’introduzione di organismi nocivi.
Inoltre i provvedimenti disciplinano gli aspetti relativi alla produzione e alla commercializzazione dei materiali vegetativi e delle piante di fruttiferi e ortive, di materiali vegetativi della vite nonché delle sementi.

Queste le nuove disposizioni:

– Decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi: d.lgs.sistema-di-protezione-delle-piante

– Decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri: testo-unico-sementi

– Decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive: d.lgs.materiale-moltiplicazione-piante-da-frutto-e-ortive

– Decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite: d.lgs.materiale-vegetativo-vite

I decreti legislativi prevedono l’emanazione di provvedimenti di secondo livello che definiranno il funzionamento operativo del Servizio fitosanitario nazionale e delle strutture responsabili delle varie procedure. Proprio su questo aspetto il Mipaaf ha informato che a partire da fine marzo (le date sono in via di definizione), convocherà riunioni specifiche di confronto e di approfondimento con i diversi settori coinvolti.