TARIFFA FORFETTARIA PER I CONTROLLI DI SICUREZZA ALIMENTARE

In un recente incontro della Direzione generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e il coordinamento di Agrinsieme (Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza delle Cooperative) sono state affrontate le questioni relative all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 32/2021, che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.
Il nuovo provvedimento, difatti, ha modificato in modo sostanziale la precedente normativa di cui al D.Lvo 194/2008 che aveva escluso dall’ambito di applicazione gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, comprese le attività connesse.
In mancanza di specifici chiarimenti sull’ambito di applicazione (il d.lgs. 32/21, rispetto al d.lgs. 94/08, circoscrive l’esclusione alla produzione primaria ed alle operazioni associate, prevalentemente trasporto dei prodotti), si è creata una forte incertezza sulle imprese agricole obbligate all’invio, entro il 31 gennaio 2022, alla Azienda sanitaria locale dell’autodichiarazione e soprattutto su quelle assoggettate alla tariffa forfettaria prevista.
Su quest’ultimo aspetto in particolare sui criteri per individuare le imprese escluse dal pagamento della tariffa che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità inferiore al 50% della propria merce.
Al fine di una corretta applicazione delle nuove disposizioni il Ministero della Salute ha condiviso la necessità di fornire alcuni chiarimenti applicativi, in particolare:
• definendo in modo più preciso l’ambito di esclusione delle imprese agricole (su questo aspetto si è chiesto di riferirsi anche alle imprese agricole che trasformano i prodotti prevalentemente coltivati nella propria azienda agricola);
• specificando che l’autodichiarazione da inviare alle ASL non riguarda le imprese agricole non soggette;
• escludendo dalla definizione di commercio all’ingrosso, non solo la vendita diretta ma anche quella al dettaglio (quindi ad esempio anche la GDO ed il canale Ho.Re.Ca).