La Provincia di Asti, in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, ha deciso di avviare un’iniziativa finalizzata a regolamentare la vendemmia in ambito turistico e didattico nei comuni astigiani. Tale progetto già sviluppato in altre realtà, consente di offrire la possibilità ai numerosi turisti di vivere questa esperienza unica, mettendo al contempo le aziende interessate nelle condizioni di operare in sicurezza.
Il protocollo d’intesa che lo prevede è stato condiviso mercoledì mattina presso la sede della Provincia di Asti dall’Ispettorato del Lavoro, dallo Spresal e anche da Confagricoltura Asti, insieme alle altre organizzazioni di categoria. Su tale protocollo sono state inserite le regole fondamentali che devono governare le attività turistiche tra i filari.
Si tratta infatti di attività non retribuita, ristretta a poche ore e che non va oltre l’arco della giornata. Avrà prettamente carattere culturale, ricreativo e didattico ed è rivolta ad un pubblico attento di turisti enogastronomici, legati al soggiorno nelle strutture ricettive del territorio oppure in visita alle cantine. Un’attività che si configura come integrativa e connaturata allo sviluppo turistico locale, con la possibilità di dare impulso al settore, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria.
Nel caso di esperienza giornaliera senza soggiorno in loco da parte di enoturisti del Piemonte e delle regioni limitrofe, le aziende agricole dovranno comunicare l’inizio dell’attività entro le ore 23,59 del giorno antecedente, anche se festivo, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti tramite mail al seguenti indirizzo: itl.asti-alessandria@ispettorato.gov.it, indicando:

– luogo e orari di svolgimento della vendemmia

– generalità degli enoturisti

Qualora non sia possibile comunicare anticipatamente le generalità dei partecipanti, i dati degli enoturisti (nome e cognome) potranno essere comunicate tramite mail sempre all’indirizzo: itl.asti-alessandria@ispettorato.gov.it / pec: itl.asti-alessandria@pec.ispettorato.gov.it
Le attività di vendemmia dovranno svolgersi nel rispetto delle normative igenico sanitarie e di sicurezza. Le aziende agricole devono assicurare il rispetto delle disposizioni relative al contenimento del Covid-19 e i turisti vendemmiatori saranno tenuti ad osservare tali normative.

Senza un accordo commerciale tra Unione Europea e Regno Unito, dobbiamo prepararci a gestire una fase di instabilità sui mercati agricoli dell’Unione. Gli autotrasportatori britannici stanno già rifiutando il rinnovo per l’anno venturo dei contratti con gli esportatori degli Stati membri”. E’ l’allarme lanciato dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, per le crescenti difficoltà che stanno segnando il negoziato tra la Commissione UE e il governo di Londra sulle future relazioni commerciali a partire dal 1° gennaio 2021.
Alle difficoltà della trattativa sulle questioni relative alla libera concorrenza, si è aggiunto l’annuncio, a Londra, dell’imminente presentazione al Parlamento di un progetto di legge sul mercato interno che contiene anche la modifica unilaterale di alcuni aspetti dell’accordo di recesso dalla UE firmato lo scorso anno. “In particolare – sottolinea il presidente di Confagricoltural’obiettivo è quello di rivedere parzialmente il protocollo sulla Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord. In concreto, se il progetto diventerà legge, sarebbe lesa l’integrità del mercato unico europeo e verrebbe meno la possibilità di controllare il rispetto delle regole dell’Unione in materia di protezione dei consumatori e contrasto delle contraffazioni sui prodotti di passaggio sul territorio dell’Irlanda del Nord e destinati agli Stati membri”. “E’ una prospettiva inaccettabile e bene ha fatto la presidente della Commissione Europea a respingerla nel modo più assoluto”, rileva Giansanti. “Da un recente incontro che ho avuto con la presidente dell’organizzazione degli agricoltori britannici (NFU), è emersa la volontà di mantenere gli elevati standard produttivi e sostenibilità ambientale garantiti dalla normativa dell’Unione”.
Se non sarà sottoscritto un accordo commerciale, dall’inizio dell’anno venturo sull’interscambio tra Unione Europea e Regno Unito si applicheranno le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio con il ritorno dei dazi e dei controlli alle frontiere. Il Regno Unito importa dalle UE prodotti agroalimentari per oltre 40 miliardi di euro l’anno, il 72% delle importazioni totali. Il “Made in Italy” di settore concorre per 3,5 miliardi.
In questo quadro di crescenti incertezze – dichiara Giansanti – abbiamo rilanciato la richiesta al governo di costituire una “task force” per supportare le imprese nel caso di un mancato accordo con il Regno Unito. Inoltre, va stabilito che anche il settore agricolo potrà beneficiare della riserva finanziaria di 5 miliardi di euro decisa dal Consiglio europeo per gestire l’impatto determinato dal recesso del Regno Unito”.

Con la risposta all’interpello n. 305/2020 in tema di cessioni intracomunitarie e prova del trasferimento del bene, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione prevista in ambito europeo, di cui al Regolamento UE n. 282/2011, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale. La risposta all’interpello cliccando sul seguente allegato:

risposta_interpello_305_2020

La Conferenza Stato-Regioni ha esaminato lo schema di decreto del Ministro delle Politiche Agricole sull’istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”, che avrà una dotazione di 65 milioni di euro. Le sovvenzioni sono destinate alle filiere suinicola (30 milioni), ovicaprina (9 milioni), cunicola (4 milioni), del latte bufalino (2 milioni) e del vitello da carne (20 milioni). Le imprese di allevamento di suini potranno ottenere fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Per gli allevamenti di bovini da carne l’aiuto previsto è fino a 110 euro per ogni capo, di età inferiore agli 8 mesi, macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. Con il raggiungimento dell’intesa nella Conferenza Stato-Regioni si potrà dare avvio alle procedure per l’accettazione delle domande. Verranno comunicate, appena sarà possibile, tutte le indicazioni utili per la presentazione delle istanze.

Con una nuova disposizione dedicata del Decreto Agosto viene rinnovata la possibilità di far ricorso al trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La CISOA può infatti essere richiesta per una durata massima di 50 giorni nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Alla CISOA si applica la speciale disciplina di cui all’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020 per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, anziché l’ordinaria normativa contenuta nell’articolo 8 della legge n. 457/1972.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre 2020 (entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020). Anche per la CISOA viene specificato che gli eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della previgente (art.19, c. 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020) collocati, anche in parte, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal decreto-legge n. 104/2020 in commento. La norma precisa infine che i periodi di integrazione in oggetto sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972, al fine di non pregiudicare l’eventuale diritto alla CISOA ordinaria. Questa precisazione della legge conferma, a nostro avviso, che i datori di lavoro agricolo – una volta esauriti i periodi speciali di CISOA per Covid-19 introdotti dal decreto-legge n. 34/2020 e ora dal decreto-legge n.104/2020 – possono accedere alle 90 giornate di CISOA secondo le regole ordinarie.