A seguito di Audit della Commissione Europea è stata contestata all’Italia un’errata applicazione dell’attuale norma inerente la macellazione d’urgenza e richiesto l’adeguamento alla stessa onde evitare ulteriori richiami ed eventuali procedure di infrazione. Il Regolamento (CE) n. 853/2004 prevede allegato III, sez. I, cap. VI, il ricorso alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello solo nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non idoneo al trasporto. Non sono, quindi, ammissibili alla macellazione di urgenza i bovini con “disturbi del metabolismo”.
Il Ministero, infatti, precisa che a seguito di Audit comunitari avvenuti all’inizio del 2021, in merito alla valutazione dei sistemi di controllo della sicurezza alimentare applicati alla produzione e all’immissione in commercio delle carni bovine non era garantito il rispetto della normativa europea. Infatti, il Regolamento (CE) n. 853/2004 prevede – all’allegato III, sez. I, cap. VI -il ricorso alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello solo nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento di carattere traumatico tale
da renderlo non idoneo al trasporto. Non sono, quindi, ammissibili alla macellazione di urgenza i bovini con “disturbi del metabolismo”, contrariamente a quanto comunicato dallo stesso Ministero della Salute con circolare del 2006.

In allegato la circolare del Ministero della Salute

Circolare Ministero della Salute

L’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha emanato una circolare per disporre che è necessario procedere con un’azione sinergica che, in condizioni di biosicurezza e limitando al massimo il disturbo ai suini selvatici, permetta la cattura di un elevato numero di cinghiali rispetto alla popolazione presente.
Questo iniziale controllo delle popolazioni – si legge nella circolare – è attuabile anche tramite gabbie e recinti di cattura, disposti sul territorio in modo uniforme ed in numero sufficiente per incidere sulla densità dei cinghiali presenti nell’area a rischio di diffusione del contagio.
Nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione delle catture vanno utilizzati appositi dispositivi in grado di garantire la necessaria selettività. Nel caso del cinghiale, il sistema di cattura in grado di fornire i migliori risultati in termini di rapporto costi-benefici, è quello che prevede l’uso di recinti o trappole auto- scattanti, in cui gli animali vengono attirati con un’esca alimentare. L’efficienza di questo sistema di cattura dipende sostanzialmente dalla densità di strutture attive, dalle loro modalità di gestione, dalla densità di cinghiali e dall’offerta trofica, in termini di quantità e qualità, prodotta dall’ambiente. Poiché tale offerta non è costante durante il ciclo annuale, l’efficienza delle trappole varia considerevolmente a seconda delle stagioni, con picchi che tendenzialmente si collocano nella seconda metà dell’inverno nelle zone a clima continentale corrispondente al territorio appenninico e subalpino del Piemonte.
Si rende pertanto necessario che le Province e i rispettivi servizi di Polizia Provinciale e gli Enti di gestione delle aree protette si attivino per autorizzare i soggetti che ne faranno richiesta, previa istruzione sull’utilizzo delle gabbie e nel rispetto delle norme di biosicurezza previste.
Nello stesso tempo, le Province e gli Enti di gestione delle aree protette, in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL competenti, dovranno necessariamente predisporre e autorizzare per quanto di loro competenza:

– i soggetti che avranno incarico di abbattere gli animali catturati, anche su chiamata dei detentori delle gabbie e dei recinti di cattura;

– i soggetti con il compito di effettuare i prelievi necessari per le analisi sanitarie di tutti i cinghiali catturati e abbattuti;

– i locali di sosta per le carcasse degli animali abbattuti, in attesa della destinazione a seguito dei controlli sanitari, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

Nello spirito di massima collaborazione e nell’interesse del comparto agricolo e suinicolo, si invitano pertanto le associazioni agricole a sensibilizzare tutti i loro associati che possono avvalersi di tale opportunità e quindi a partecipare a tale attività di cattura e contenimento, che fatta eccezione per la fase di abbattimento, può essere espletata anche senza il possesso della licenza di caccia.

Al termine dell’incontro sulla peste suina al quale ha partecipato oggi a Roma con i ministri delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e della Sanità Roberto Speranza, l’assessore regionale alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha comunicato il contenuto della circolare della Direzione Sanità del Piemonte che chiarisce quali sono le attività permesse nella zona infetta e nell’area confinante.
La circolare, le cui indicazioni operative produrranno effetti fino al 7 febbraio, termine entro il quale saranno aggiornate in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, precisa che in questa fase, dove non è stata ancora definita l’effettiva area di circolazione virale, è necessario adottare ogni misura utile a limitare il disturbo della fauna, ma specifica nel dettaglio quali attività sono consentite.

ZONA INFETTA

1) Sono escluse dai divieti dell’Ordinanza dei Ministri del 13 gennaio e quindi sono permesse

a) le attività all’aperto:

– svolte sulle strade provinciali e comunali ed in generale su tutte le strade asfaltate;

– sulle strade private necessarie per raggiungere le abitazioni, i luoghi di lavoro ed i fondi agricoli di proprietà;

– svolte sulle strade necessarie a raggiungere le strutture recettive aperte al pubblico;

– svolte sulle aree verdi dei centri urbani ed i relativi parchi urbani;

– svolte sulle aree ricreative recintate di pertinenza dei centri abitati o comunque non in continuità con l’ambiente naturale;

 

Permane il divieto di lasciare in libertà i cani ed altri animali domestici.

b) le attività agro-zootecniche (quali ad esempio pastorizia, ricerca e raccolta del tartufo), purché svolte in aree separate e distinte dall’ambiente boschivo-forestale;

c) le attività di:

– manutenzione, monitoraggio e sorveglianza ambientale svolte dagli Enti pubblici e privati, connesse con la salute pubblica;

– manutenzione ordinaria e straordinaria su servizi pubblici essenziali;

– quelle indifferibili e urgenti di rilevante interesse pubblico svolte da Enti pubblici e privati.

2) Le attività selvicolturali che prevedono l’impiego di mezzi pesanti, che possono creare un forte disturbo alla fauna selvatica, devono essere evitate.

Sono in ogni caso ammessi i tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere per autoconsumo da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Per limitare il danno derivante dalla mancata attività e qualora ne ricorrano le condizioni, le epoche di taglio dei boschi cedui potranno essere prorogate oltre le ordinarie scadenze regolamentari con provvedimento delle Strutture regionali competenti, previa verifica delle condizioni tecniche previste e nel rispetto delle norme forestali ed ambientali vigenti;

3) L’attività dei CRAS (Centri di Recupero animali selvatici) di recupero della fauna selvatica proveniente dalla zona infetta può avvenire previa autorizzazione del Servizio Veterinario della Asl competente territorialmente;

4) E’ disposta la macellazione/abbattimento immediata dei suidi detenuti all’interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali ed ibridi e divieto di ripopolamento per 6 mesi;

5) Nella zona infetta e nella zona confinante è disposta la macellazione dei suini detenuti all’interno degli allevamenti familiari per autoconsumo previa visita clinica pre e post mortem da parte del servizio veterinario delle Asl e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del suddetto provvedimento.

6) E’ disposta la programmazione delle macellazioni dei suidi presenti negli allevamenti di tipo commerciale e conseguente divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi;

7) E’ disposta l’esecuzione del controllo virologico di tutti i suidi detenuti morti e dei casi sospetti.

ZONA CONFINANTE

Le indicazioni dovranno essere seguite anche nella zona individuata nei territori compresi nell’area di 10 Km confinante con la Zona infetta (Zona buffer di 10 Km).

In collaborazione con l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, la Provincia di Alessandria, gli Atc, la Protezione civile, i Carabinieri forestali e le Associazioni di volontariato – osserva l’assessore Icardi – continua il monitoraggio capillare del territorio per procedere alla individuazione e geo-referenziazione delle carcasse di cinghiali deceduti per la ricerca del virus della peste suina. L’obiettivo è poter ottenere in tempi brevi i dati epidemiologici necessari a definire con ragionevole probabilità l’effettiva area di circolazione virale, attività propedeutica alla redazione di un Piano di eradicazione della Peste Suina Africana“.

 

Fonte: Regione Piemonte

Confagricoltura segnala alcuni investimenti previsti dal PNRR gestiti dal Ministero della Cultura (MIC) e i relativi bandi in via di attuazione. Gli investimenti segnalati sono i seguenti:

o Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi;
o Investimento 2.2 – Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale;
o Investimento 2.3 – Programmi per valorizzare l’identità di luoghi: parchi e giardini storici.

I suddetti investimenti hanno l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle aree interne, e dei borghi in particolare, di salvaguardare il paesaggio e la gestione dei giardini storici, con ricadute positive anche per il settore agricolo, con la possibilità di partecipazione ai Bandi anche da parte delle imprese agricole.

– Il primo investimento ha già bandi aperti indirizzati verso le Regioni ed i Comuni; in una seconda fase riguarderà anche le piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati per gli interventi ammissibili a contributo pubblico.

– Il secondo investimento non è stato ancora attuato dal MIC.

– Il terzo investimento, invece, quello finalizzato a sostenere interventi di restauro e valorizzazione dei Parchi e giardini italiani di interesse culturale, dispone già ad oggi di un bando aperto a fine dicembre, ed individua tra i beneficiari, oltre ai Comuni anche i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di parchi e giardini di interesse culturale.

Gli interventi ammessi al finanziamento possono essere di diversa natura e dovranno garantire un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale.
La percentuale massima di finanziamento ottenibile, che può arrivare anche al 100% del costo dell’investimento, è funzione della disponibilità del proprietario a garantire l’accessibilità del giardino alla fruizione da parte dei visitatori.

Qui sotto nello specifico i tre investimenti

 

La Missione 1 componente 3 – Turismo E Cultura – del PNRR gestiti dal Ministero della Cultura prevede i seguenti investimenti:

 

Investimento miliardi euro Interventi previsti Stato di attuazione
2.1 Attrattività dei borghi 1,02 recupero del patrimonio storico;

riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l’arredo urbano);

creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici;

creazione e promozione di nuovi itinerari (es. itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate;

sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

Le Regioni hanno attivato la procedure per individuare il borgo in cui attivare il progetto di riferimento.

 

Pubblicato Avviso MIC 20.12.21 per investimento di 380 milioni da parte dei piccoli comuni

Scadenza presentazione progetti 15.3.22

 

In attesa dell’avviso per imprese

2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale 0,60 valorizzazione di edifici storici rurali (di privati o di enti del terzo settore) e di tutela del paesaggio. Non ancora pubblicato l’Avviso
2.3 Programmi per valorizzare l’identità di luoghi: parchi e giardini storici 0,30 Rigenerazione di parchi e giardini storici come hub di “bellezza pubblica” e luoghi identitari per le comunità urbane e come fattori chiave nei processi di rigenerazione urbana nella prospettiva di una loro corretta manutenzione, gestione e fruizione pubblica

formazione di personale locale che possa curarli/preservarli nel tempo.

Pubblicato Avviso 20.12.21

 

 

Di seguito una breve descrizione con un approfondimento sui Bandi aperti.

 

2.1 Attrattività dei borghi

 

L’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. In particolare, € 800 mln sono destinati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio storico e degli spazi pubblici e per la costruzione di piccole infrastrutture di servizio; € 200 mln sono destinati al sostegno alle imprese (in un numero stimato di 2.500).

L’intervento si svilupperà dall’1/6/2021 al 30/6/2026 ed interverrà su 250 borghi.

 

Gli interventi si attueranno attraverso il “Piano Nazionale Borghi”, un programma di sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri. In particolare, saranno attivati interventi volti al recupero del patrimonio storico e alla creazione di piccoli servizi culturali. Inoltre, sarà favorita la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate. Infine, sempre per quanto qui interessa, saranno introdotti sostegni finanziari per le attività culturali e creative.

 

La selezione dei borghi sarà effettuata sulla base di:

  1. a) criteri territoriali, economici e sociali;
  2. b) capacità del progetto di incidere sull’attrattiva turistica e di aumentare la partecipazione culturale.

 

Gli indicatori riguarderanno:

  • la coerenza del patrimonio culturale e ambientale;
  • la coerenza dell’uso turistico e culturale (flussi turistici, visitatori di musei, ecc.);
  • la coerenza dell’offerta turistica (alberghi e altri alberghi, B & B, camere e alloggi in affitto, ecc.);
  • l’andamento demografico del comune (in base all’Allegato alla decisione UE, deve trattarsi di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) il grado di partecipazione culturale della popolazione;
  • la coerenza tra le imprese culturali, creative e turistiche (profit e senza scopo di lucro) e i dipendenti collegati.

 

I comuni ammissibili, con riferimento al profilo demografico, sono stimati pari a 5.509.

 

Il MIC è responsabile del coordinamento e della gestione dell’intervento. Le risorse saranno assegnate ai comuni in cui si trovano i borghi selezionati. L’azione a sostegno delle imprese sarà gestita a livello centrale dal MIC con il sostegno di un organismo di gestione.

 

Gli investimenti non costituiscono aiuti di Stato. In altri casi, gli investimenti rientrano nel regolamento UE 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

 

Traguardi:

T2-2022: Entrata in vigore del decreto del MIC per l’assegnazione ai comuni delle risorse.

T2-2025: Almeno 1300 interventi conclusi per la valorizzazione di siti culturali o turistici e almeno 1800 imprese sostenute per progetti nei piccoli borghi storici (almeno il 37% riguarda borghi situati nelle regioni meno sviluppate).

 

Nel dettaglio l’Investimento è suddiviso in due linee d’intervento:

  • Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro;
  • Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale con una dotazione finanziaria complessiva di 580 milioni di euro.

 

Infine, l’investimento vede un importo pari a 20 milioni di euro destinati all’intervento “Turismo delle radici” il cui soggetto attuatore è il Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale.

 

La Linea A sosterrà progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, tramite la realizzazione di un numero limitato di interventi di carattere esemplare, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma per un totale di 21. Ciascun intervento sarà di importo pari a 20 milioni di euro e sarà finalizzato al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono. I progetti dovranno prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali (RSA) dove sviluppare anche programmi a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working e nomadi digitali.

 

Per questa linea di azione le Regioni dovranno presentare la propria proposta con il borgo individuato al MiC entro il 15 marzo 2022, così come definita d’intesa con il Comune interessato. Alla presentazione delle candidature seguirà una fase negoziale condotta da un Comitato tecnico istituito dal MiC al quale partecipano un rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante delle associazioni partecipanti al Comitato di coordinamento borghi. Il percorso negoziale, mirato alla verifica della coerenza delle proposte progettuali con i processi e le tempistiche attuative del PNRR, si concluderà entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento delle 21 proposte e l’assegnazione delle risorse al soggetto attuatore individuato da ogni singola proposta.

 

La Linea B mira alla realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi storici. In particolare:

  • 380 milioni andranno a sostenere le proposte presentate dai Comuni;
  • 200 milioni di euro verranno indirizzati quale regime di aiuto a micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati.

 

La prima componente della Linea B si attua tramite l’avviso pubblico emanato dal MiC il 20.12.21.

 

L’avviso pubblico, dedicato ai piccoli borghi storici, è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

 

Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico di questi luoghi attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme all’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio.

 

Destinatari dell’Avviso sono i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5000 abitanti nei quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile (o, nel caso di comuni dimensionalmente molto piccoli, si configurino essi stessi come un borgo storico). Le aggregazioni di comuni possono riguardare comuni limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi. Nel caso di aggregazioni di più comuni fino ad un massimo di tre, in ogni comune dovrà essere presente un borgo storico. Nel caso di Comuni in forma aggregata la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume il ruolo di proponente e capofila.

 

I progetti potranno prevedere interventi, iniziative o attività in ambito culturale e in quelli dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente o turismo. L’importo massimo del contributo sarà di circa 1,65 milioni di euro a borgo.

 

Per questa linea d’azione i Comuni dovranno presentare entro il 15 marzo 2022 le candidature per il finanziamento dei progetti di rigenerazione culturale, che verranno valutati da una Commissione del MiC composta da un rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante delle associazioni partecipanti al Comitato di coordinamento borghi.

 

L’istruttoria si concluderà entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento delle proposte e l’assegnazione delle risorse ai Comuni.

 

Le risorse saranno ripartite tra Regioni e Province secondo criteri condivisi che fanno riferimento ai criteri di riparto dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 riparametrati secondo il macro riparto del PNRR, 40% al Mezzogiorno e 60% a Centro Nord.

 

DOCUMENTI:

Avviso di modifica Borghi firmato in formato pdfAvviso Borghi firmato in formato pdf;

Allegato A/documenti in formato word.

Guida all’accesso dell’applicativo informatico

 

FAQ:

Richieste di chiarimento pervenute dal 5 gennaio al 7 gennaio 2022

Richieste di chiarimento pervenute dal 3 gennaio al 5 gennaio 2022

 

 

Con bando successivo, i 200 milioni di euro della seconda componente verranno assegnati alle imprese che svolgono attività culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali localizzati nei Comuni selezionati per la realizzazione dei progetti di rigenerazione culturale, fino a un totale complessivo tra le due componenti di circa 2,53 milioni di euro a borgo.

 

2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale

 

L’investimento, 600 milioni di euro, è diretto a dare impulso a un sistematico processo di valorizzazione di edifici storici rurali (di privati o di enti del terzo settore) e di tutela del paesaggio.

 

I soggetti destinatari (beneficiari) delle risorse sono soggetti privati che hanno la proprietà o l’uso dei beni alla data del 31 dicembre 2020. Indirettamente, ne beneficiano la popolazione residente, turisti, operatori nei campi del turismo, della cultura, dell’artigianato e dell’agricoltura.

 

L’intervento si svilupperà dall’1/6/2021 al 30/6/2026.

 

In particolare, si prevede di sostenere il recupero di circa 3.930 beni del paesaggio architettonico e rurale in tutto il paese attraverso:

  1. Riassetto conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, artefatti e edifici storici rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale;
  2. Completamento del censimento del patrimonio rurale edificato e attuazione di strumenti di informazione nazionali e regionali volti a raccogliere conoscenze su architettura e paesaggio rurali, metodi e tecniche di intervento, nonché sul trasferimento di buone pratiche e su una cultura del riutilizzo.

 

L’attuazione della componente 1. dell’intervento è coordinata dal MIC che assegna risorse agli enti locali sulla base di criteri da definire congiuntamente tra MIC e regioni/comuni. Gli enti locali, tramite un invito pubblico, selezionano le domande di sovvenzione e sono responsabili dell’erogazione delle risorse e del monitoraggio dell’attuazione. La componente 2. è coordinata dalla MIC, che individuerà i soggetti che effettueranno il censimento e l’attuazione dei sistemi di informazione.

 

Gli investimenti non costituiscono aiuti di Stato.

Traguardi:

T2-2022: Entrata in vigore del decreto del MIC per l’assegnazione delle risorse.

T4-2025: 3.000 interventi di tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale ultimati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori) e almeno 900 interventi avviati (con certificazione dell’inizio dei lavori).

 

2.3 Programmi per valorizzare l’identità di luoghi: parchi e giardini storici

 

L’investimento è volto a riqualificare parchi e giardini storici e a formare personale locale che possa curarli/preservarli nel tempo con un finanziamento di 300 milioni. L’intervento si svilupperà dall’1/6/2021 al 30/6/2026.

 

In particolare, l’intervento si concentra sulla riqualificazione di circa 110 parchi/giardini tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico, attraverso:

  • integrazione del censimento esistente, catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali di parchi e giardini storici;
  • restauro e valorizzazione dei beni, incluso il miglioramento del modo di utilizzo di tali spazi e garanzia di una maggiore accessibilità, anche per le persone con disabilità; formazione degli operatori, ai fini del riconoscimento della qualifica di “giardiniere d’arte”.

 

Un primo gruppo di parchi storici e giardini, di proprietà pubblica, è già stato individuato e gli interventi sono iniziati nel 2021. Un secondo gruppo viene selezionato mediante bando pubblico.

 

Un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di MIC, università, ANCI, associazioni settoriali, definirà i criteri di selezione dei siti.

 

Gli interventi saranno realizzati dai proprietari di parchi storici e giardini aperti al pubblico (MIC, comuni, università, istituzioni pubbliche e private, altri soggetti privati).

 

Le attività di censimento e catalogazione del patrimonio culturale dei parchi storici e dei giardini saranno gestite dal MIC che effettuerà la procedura di selezione del prestatore di servizi per le attività di formazione.

 

Il programma formativo per gli operatori del settore sarà definito di concerto tra MUR, regioni, Scuole.

 

Gli investimenti non costituiscono aiuti di Stato.

 

Traguardi:

T2-2022: Entrata in vigore del decreto del MIC per l’assegnazione delle risorse.

T4-2024: Almeno 40 parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori); almeno 1.260 operatori che hanno completato i corsi di formazione.

 

Come già specificato il Ministero della Cultura ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico relativo a Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici che prevede un finanziamento pari a 190 milioni di euro.

L’avviso, dedicato a parchi e giardini storici, è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.) e concorrendo, con le sue intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica nonché a far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.

Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999).

Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale.

Nel caso di beni di proprietà privata, il contributo concesso sarà determinato come segue:

 

apertura per almeno 30 giornate annue Sarà concesso un contributo pari al 50% della spessa ammissibile
apertura da 31 a 80 giornate annue Sarà concesso un contributo pari al 65% della spessa ammissibile
apertura da 81 a 120 giornate annue Sarà concesso un contributo pari all’80% della spessa ammissibile
apertura per oltre 120 giornate annue Sarà concesso un contributo pari al 100% della spessa ammissibile

 

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 30 dicembre 2021 entro massimo le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022

La dotazione finanziaria del presente Avviso sarà riservata per almeno il 20% a beni ubicati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni utili al corretto adempimento della comunicazione obbligatoria per l’avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, e finalizzato “a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”.
Si tratta di un obbligo che decorre dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della nuova disposizione), per il corretto adempimento del quale si attendevano specifiche istruzioni operative.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE: DEFINIZIONE DI SOGGETTO OBBLIGATO E DI PRESTATORE

L’ispettorato precisa che il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Ciò in quanto l’adempimento è previsto nell’ambito della nuova disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale. Ne consegue che l’obbligo in questione riguarda le imprese agricole che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali, ma non riguarda soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori come la Confederazione, le Federazioni regionali e le Unioni provinciali agricoltori. Nell’ambito di applicazione dell’obbligo rientrano, invece, le società di servizi.
Quanto alla categoria dei soggetti interessati dall’obbligo in questione, per “lavoratore autonomo occasionale” deve intendersi il lavoratore che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Secondo le indicazioni sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina i rapporti di natura subordinata, ma anche tutta una serie di rapporti per la maggior parte dei quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione preventiva, ovvero:
– le collaborazioni coordinate e continuative;
– le prestazioni occasionali svolte nell’ambito del “Libretto Famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale” (c.d. “voucher”)
– le professioni intellettuali esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (che tuttavia rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in commento qualora l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA);
– i rapporti con i lavoratori “intermediati da piattaforma digitale”2 (i c.d. “riders”).

2. TEMPISTICHE E MODALITÀ DI INVIO

Per un corretto adempimento dell’obbligo sarà necessario prestare attenzione prima di tutto alle tempistiche di invio. La nota stabilisce infatti che per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022 (giorno successivo alla pubblicazione della nota), la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La modalità di invio è stata uniformata dalla norma a quella prevista per i lavoratori a chiamata, tramite “comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

L’Ispettorato, sul punto, precisa che la competenza è quella dell’Ispettorato territoriale che ha sede nel luogo ove si svolge la prestazione.
In attesa dell’aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro degli applicativi in uso, possono essere usati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria messi a disposizione dall’Ispettorato.
Nel corpo dell’e-mail devono essere indicati i dati del committente e del prestatore, il luogo dove si svolge la prestazione, la descrizione dell’attività, la data di inizio e fine della prestazione, e infine l’ammontare del compenso riconosciuto al prestatore.
È consigliabile conservare copia della comunicazione inviata a mezzo e-mail, ai fini probatori, in caso di accertamenti ispettivi.

3. ASPETTI SANZIONATORI

I chiarimenti dell’Ispettorato si concludono confermando che le sanzioni già previste da 500 € fino a 2500,00 € per ogni omissione di comunicazione effettuata, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti.