Indicazioni operative in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello

A seguito di Audit della Commissione Europea è stata contestata all’Italia un’errata applicazione dell’attuale norma inerente la macellazione d’urgenza e richiesto l’adeguamento alla stessa onde evitare ulteriori richiami ed eventuali procedure di infrazione. Il Regolamento (CE) n. 853/2004 prevede allegato III, sez. I, cap. VI, il ricorso alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello solo nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non idoneo al trasporto. Non sono, quindi, ammissibili alla macellazione di urgenza i bovini con “disturbi del metabolismo”.
Il Ministero, infatti, precisa che a seguito di Audit comunitari avvenuti all’inizio del 2021, in merito alla valutazione dei sistemi di controllo della sicurezza alimentare applicati alla produzione e all’immissione in commercio delle carni bovine non era garantito il rispetto della normativa europea. Infatti, il Regolamento (CE) n. 853/2004 prevede – all’allegato III, sez. I, cap. VI -il ricorso alla macellazione d’urgenza al di fuori del macello solo nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento di carattere traumatico tale
da renderlo non idoneo al trasporto. Non sono, quindi, ammissibili alla macellazione di urgenza i bovini con “disturbi del metabolismo”, contrariamente a quanto comunicato dallo stesso Ministero della Salute con circolare del 2006.

In allegato la circolare del Ministero della Salute

Circolare Ministero della Salute