AVIARIA: DOMANDE DANNI INDIRETTI ENTRO IL 20 SETTEMBRE

Il decreto ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022 sono stati disposti gli interventi per compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole a seguito dell’insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Le risorse messe a disposizione con la legge di bilancio ammontano a 30 milioni di euro. Il 27 luglio Agea ha emanato la propria circolare per dare avvio alla presentazione delle domande e quindi per giungere alla liquidazione degli importi entro l’anno.
Le aziende avicole che possono beneficiare del sostegno sono quelle interessate dalle misure sanitarie ubicate nelle zone regolamentate dalle norme comunitarie e nazionali. Si tratta di aziende di allevamento e di aziende della trasformazione appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: pollo; faraona; anatra; oca; gallina ovaiola; pollastra; cappone; pulcino delle specie elencate; tacchino; uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris”; Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne). Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti (incubatoi, allevamenti da riproduzione, da ingrasso e per la produzione di uova da consumo, svezzatoi, centri imballaggio uova, mattatoi e trasformatori) che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie nel periodo stabilito dal citato decreto. Quest’ultimo prevede anche che le domande vadano presentate entro il 20 settembre 2022 e che il pagamento dell’aiuto avvenga entro il 31 dicembre 2022.
L’intervento più richiesto dagli allevamenti è il “prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento” per accedere al quale è necessario avere copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito. Altri interventi afferiscono a, distruzione uova, trasformazione uova da cova, trasformazione in uova da consumo, soppressione pulcini, soppressione pollastre, macellazione anticipata riproduttori, prolungato accasamento, perdita di valore per vendita animali fuori standard, perdita valore carne fresca, riduzione attività di macellazione.
Il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subìto dai beneficiari, fatta eccezione per le specie minori dove l’aiuto può arrivare fino al 100%.
Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per la consulenza e la presentazione delle domande.