DOMANDA UNICA 2021: MODIFICAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA

Agea ha appena emesso una circolare, in corso di pubblicazione sul proprio sito, che disciplina i nuovi termini di presentazione della domanda unica 2021 come di seguito riportati:

– domanda iniziale: 25 giugno 2021;

La presentazione tardiva della domanda unica iniziale nei limiti dei 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 25 giugno e, quindi, fino al 20 luglio 2021 è penalizzata con una decurtazione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l’attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l’importo corrispondente al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre il 20 luglio 2021 è irricevibile.

Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il 20 luglio 2021 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

 

– domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 12 luglio 2021;

Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 12 luglio 2021, comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 20 luglio 2021; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

La domanda di modifica pervenuta oltre il termine del 20 luglio 2021, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, è irricevibile.

 

– comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente;
– comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2022.

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

 

– comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): deve essere presentata non oltre il 9 giugno 2022.
– Trasferimento titoli 2021; 20 luglio 2021

Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili

 

Per quanto concerne le Domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del DM 10 maggio 2021 n. 215187, come modificato dal DM 8 giugno 2021 n. 264094, con la circolare allegata l’AGEA Coordinamento rammenta agli Organismi pagatori di fissare il termine per la scadenza delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 entro il 25 giugno 2021.