Credito d’imposta per la sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 191910 del 15 luglio scorso è stato stabilito il termine entro il quale, dal 4 ottobre al 4 novembre, è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa all’ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, ammissibili all’omonimo credito d’imposta introdotto dall’articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis). Si ricorda che la comunicazione è l’adempimento a cui è subordinata la fruizione del credito d’imposta, che sarà riconosciuto nel rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro.
Il credito spetta nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel limite di euro 60.000 per beneficiario e comunque nel limite di spesa complessiva di 200 mila euro per l’anno 2021.
Ciò vale a dire che se le richieste superano il plafond disponibile (200 mln di euro), l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, che provvederà a comunicare con apposito provvedimento entro il entro il 12.11.2021.
Il credito spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale “munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast”, requisito quest’ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.
Si evidenzia che tra i costi ammissibili ci sono le spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari.
Rientrano, inoltre, tra le spese ammissibili:
– le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– le spese di somministrazione di tamponi suddette;
– le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
– le spese di acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione
In base all’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021, il credito in esame può essere utilizzato esclusivamente con due modalità di utilizzo diretto:
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
– in compensazione nel modello F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

Resta ad oggi preclusa la cessione del credito sanificazione 2021 a terzi, nulla prevedendo la norma istituiva.
Il credito d’imposta sanificazione 2021, per espressa previsione normativa dell’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021, è fiscalmente irrilevante e la compensazione non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.
Si ricorda, infine, che la comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, quali gli uffici delle società di servizi di Confagricoltura.