Credito d’imposta canoni locazione immobili esteso al settore agricolo: vale anche per i terreni agricoli?

Il Decreto “Rilancio” ha previsto l’introduzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistico ricettiva e professionale.
La misura riguarda i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il credito è concesso nella misura ridotta del 30 per cento per i canoni relativi a contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo del canone versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale (compresi gli agriturismi) con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Con la Circolare n. 14 del 6 giugno 2020 l’agenzia entrate ha fornito chiarimenti in merito al tenore della norma. L’Area Fiscale di Confagricoltura Asti ha analizzato schematicamente i principali aspetti.

Ambito soggettivo

Tra i soggetti destinatari della misura, oltre alle imprese tipicamente produttive di reddito d’impresa, si annoverano anche le imprese agricole ed agrituristiche.

Ambito oggettivo

Come detto, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60 per cento per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e professionale.
In ordine all’individuazione della tipologia contrattuale a cui ancorare l’attribuzione del credito d’imposta, la circolare fa riferimento in modo puntuale alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.
In realtà la norma emanata attraverso il decreto “Rilancio” non effettuava tale distinzione lasciando di fatto aperta la possibilità di usufruire del credito d’imposta anche per l’affitto di terreni agricoli.
In attesa di un eventuale chiarimento in tal senso da parte dell’Agenzia Entrate, Confagricoltura si è attivata nelle sedi parlamentari competenti promuovendo la presentazione di appositi emendamenti per l’inclusione dei terreni agricoli nell’ambito di operatività della misura in esame.

Requisiti per ottenere il beneficio

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti destinatari della misura abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (2020) di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (2019).

Fruizione del credito d’imposta e modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è commisurato agli importi versati con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico-ricettive, con attività solo stagionale, con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno.
E’ quindi necessario che il canone sia stato effettivamente corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso, invece, in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento, è sufficiente conservare il bonifico o la matrice dell’assegno di pagamento con relativa quietanza emessa dal proprietario degli immobili.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

a) in compensazione per il pagamento di tributi o contributi utilizzando il codice tributo 6920;
b) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
c) mediante cessione al locatore o al concedente o ad altri soggetti, comprese le banche.
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nella dichiarazione redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta nel quale il credito è maturato.
L’eventuale eccedenza potrà essere riportata negli anni successivi; non è consentito il rimborso del credito.

Cessione del credito:

Come detto il credito può essere utilizzato direttamente dal contribuente o ceduto al locatore o ad altri soggetti comprese le banche.
A tal proposito si segnala che ai fini della concreta utilizzabilità della cessione dovrà essere pubblicato un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui saranno definite le modalità attuative.