Depositi di carburante e distributori a uso agricolo

A fine 2019 con il decreto legge fiscale (DL 124/2019 convertito nella legge 157/2019) sono stati introdotti nuovi obblighi per:
• gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi;
• gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi.
I nuovi adempimenti sono stati via via modificati, prorogati e semplificati con alcuni interventi legislativi, da ultimo dall’articolo 130 (Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 77/2020 (Decreto rilancio).
Gli adempimenti attualmente previsti sono i seguenti:
• per gli esercenti depositi aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché per gli esercenti apparecchi di distribuzione collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, vi è l’obbligo di dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio (in precedenza era prevista la denuncia); ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo;
• gli esercenti di cui sopra tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate, come disciplinato dalla Circolare prot. 240433/RU del 30 dicembre 2019;
• i nuovi adempimenti hanno efficacia per entrambe le fattispecie a partire dal 1°gennaio 2021.
L’attuazione di questi obblighi è stata portata nuovamente all’attenzione del Parlamento al fine di semplificare ulteriormente i nuovi adempimenti. La proposta di emendamento che è stata presentata nell’ambito della discussione parlamentare sul disegno di legge di Bilancio è che i depositi/apparecchi di distribuzione siano esonerati dalle nuove disposizioni, con particolare riferimento alla tenuta del registro di carico e scarico, che rappresenterebbe un onere burocratico aggiuntivo nel caso in cui i prodotti contenuti nel deposito/distributore siano già soggetti agli adempimenti di cui al DM 454/2001 per l’assegnazione dell’agevolazione sul carburante.