FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE “ECCELLENZE GASTRONOMICHE ED AGROALIMENTARI”: ESCLUSI GLI AGRITURISMI

Con il Decreto 4 luglio 2022, pubblicato il 30 agosto scorso, il MIPAAF ha istituito un fondo per sostenere le eccellenze gastronomiche e agroalimentari italiane che, nel complesso, stanzia 56 milioni di euro, di cui 25 milioni per il 2022 e 31 milioni per il 2023.
Le imprese che beneficeranno dei sostegni, erogati nella forma del de minimis ordinario, sono quelle della ristorazione, della pasticceria e della gelateria purché siano iscritte come attive al registro delle imprese da almeno 10 anni o in alternativa abbiano comprato, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione del decreto, prodotti DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e biologici per almeno il 25% del totale delle forniture alimentari acquistate.
I costi ammissibili riguardano l’acquisizione di beni strumentali e macchinari nuovi, funzionali all’attività svolta dall’impresa.
Il contributo concedibile non deve essere superiore al 70% delle spese e non può superare i 30 mila euro.
Tuttavia, il decreto ministeriale, nell’ambito della ristorazione, circoscrive gli incentivi ai soli ristoranti tradizionali ovvero alle imprese con codice ATECO 56.10.11, escludendo di fatto le aziende che somministrano cibi e bevande in connessione con l’attività agricola, comunemente conosciute come agriturismi.
Confagricoltura, rilevata questa incomprensibile limitazione, è intervenuta presso il MIPAAF affinché, nelle more della definizione delle procedure di accesso a queste provvidenze pubbliche, i benefici vengano estesi anche alle aziende agrituristiche con codice ATECO 56.10.12.