Gestione dei rifiuti alluvionali depositati su terreni agricoli: le precisazioni della Regione

L’Assessorato regionale all’Ambiente, insieme a quelli all’Agricoltura e alla Protezione civile, in seguito anche alla nostra lettera riguardo alle problematiche di gestione dei materiali apportati sui terreni dai recenti eventi alluvionali, ha prodotto due note di chiarimento – la prima indirizzata alle organizzazioni agricole e la seconda ai Comuni e Consorzi per la gestione dei rifiuti – in cui sintetizza le procedure da seguire per l’accumulo e lo smaltimento di questi rifiuti.
Molto importante è la puntualizzazione secondo cui l’attività di rimozione dei materiali dai terreni alluvionati non costituisce attività di gestione dei rifiuti qualora sia condotta secondo quanto previsto dall’art. 183 del D.lgs 152/2006. Vengono inoltre date indicazioni riguardo alla selezione dei materiali, che deve essere possibilmente accurata, e al loro accumulo temporaneo sui terreni aziendali o in aree che possono essere messe a disposizione dalle Cooperative o dai Consorzi ai quali l’azienda è associata.
Il recupero e la movimentazione di terra e altri inerti è da valutare ai sensi dell’art. 185 comma 1 lett. b) e c) (per materiali in sito) o 185 comma 4 (materiale fuori sito).
Qualora i detriti selezionati e accumulati si configurano come rifiuti, i costi di raccolta e smaltimento saranno a carico dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei rifiuti, ai quali è indirizzata una specifica lettera di sensibilizzazione. Questi enti potranno recuperare i costi a seguito del riconoscimento delle spese nell’ambito dello Stato di Emergenza.