PRELAZIONE AGRARIA: MODIFICA INTRODOTTA DAL DL CARO ENERGIA

Si segnala che l’art 19 bis del c.d. DL Caro Energia (DL n. 21/2022, convertito nella legge n. 51/2022) è intervenuto sulla materia della prelazione legale agraria, disponendo che: “Al primo comma dell’articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire
l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”
La norma va letta alla luce di un rinnovato favor legislativo nei confronti dei giovani imprenditori ed ha la finalità di promuoverne l’insediamento in agricoltura, semplificando ed efficientando le procedure di acquisto e vendita.
Nello specifico, l’intervento normativo esclude il diritto di prelazione quando – in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale – i terreni siano acquistati da giovani che intendano insediarsi in agricoltura mediante finanziamenti concessi da banche, intermediari bancari iscritti nell’elenco speciale del TUB, nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario, purché sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA.
Tale ipotesi va ad aggiungersi agli altri casi di esclusione del diritto di prelazione, menzionati dall’art. 14, L. n. 590/1965: acquisto dei terreni dagli Enti, ai sensi e per gli scopi di cui all’art. 12 ovvero acquisto o vendita dei terreni dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).