DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ANCHE PER LE AZIENDE AGRICOLE

Con il DL 41 del 22 marzo scorso (il cosiddetto “Decreto Sostegni”) viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a beneficio di tutte la aziende che hanno avuto un calo del fatturato medio dall’anno 2020 rispetto all’anno 2019, di almeno il 30%.

Vediamo schematicamente i punti più importanti del provvedimento.

 

Soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio

Sono ammesse tutte le tipologie di aziende comprese, quindi, quelle che svolgono attività agricola.

Sono esclusi dal diritto alla percezione del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23.03.2021);
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 salvo che l’apertura della partita IVA sia stata effettuata per proseguire l’attività svolta da un soggetto deceduto;
  • gli enti pubblici e gli intermediari finanziari

 

Requisiti

Per poter accedere al contributo, è necessario rispettare i seguenti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver registrato nel 2020 un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

 

Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili dell’anno 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili del 2020, una delle seguenti percentuali, commisurate all’ammontare dei ricavi/compensi riferiti all’anno d’imposta 2019:

  1. a) 60% se i ricavi e compensi dell’anno 2019 non sono superiori a 100.000 euro;
  2. b) 50% se i ricavi e compensi dell’anno 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non a 400.000 euro;
  3. c) 40% se i ricavi e compensi dell’anno 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non a 1 milione di euro;
  4. d) 30% se i ricavi e compensi dell’anno 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. e) 20% se i ricavi e compensi dell’anno 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 

Per ottenere i ricavi e compensi medi mensili è sufficiente dividere il fatturato complessivo dell’anno per 12.

Ai fini dell’individuazione dei ricavi/compensi, per le aziende agricole si fa riferimento al volume d’affari, (campo VE 50 del modello di dichiarazione IVA).

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo), nel presupposto che comunque vi sia stato un calo del fatturato medio mensile almeno pari al 30%.

Il requisito della riduzione di fatturato non è necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Facciamo un esempio per meglio chiarire le modalità di calcolo del contributo:

azienda agricola con fatturato annuo 2019 pari ad € 120.000,00 e fatturato annuo 2020 pari ad € 70.000,00.

Il fatturato medio mensile è 10.000,00 per l’anno 2019 (120.000,00 : 12) ed € 5.833,33 (70.000,00 : 12) per l’anno 2020, con una riduzione di 4.166,67 pari ad una percentuale del 41,66% (4.166,67/10.000,00).

La riduzione di fatturato è quindi superiore al 30% e, dunque, la richiesta di contributo è ammissibile.

Ora sulla differenza di fatturato medio mensile 10.000,00 – 5.833,33 = 4.166,67 si applica la percentuale di contributo del 50% prevista per i soggetti con volume d’affari annuo del 2019 superiore a 100.000,00 € (categoria sub lettera b).

Il contributo sarà dunque:

4.166,67 (differenza fra il fatturato medio mensile 2019 e quello 2020) X 50% = 2.083,33

 

Si precisa, che ai fini del calcolo del fatturato assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione dell’operazione compresa negli anni 2019 e 2020 includendo nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili nonché le fatture per i passaggi interni  (es. fra azienda agricola ed agriturismo)

 

Modalità di fruizione del contributo

La principale novità contenuta nel provvedimento in esame riguarda la possibilità per il richiedente, di indicare alternativamente se l’importo totale del contributo a fondo perduto spettante venga erogato tramite accredito su conto corrente o se intende optare per il riconoscimento dell’intero contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

 

Presentazione delle istanze

Il contributo può essere richiesto, entro e non oltre il 28 maggio 2021, attraverso la presentazione di un’istanza, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato (quali le società di servizio dell’organizzazione).

In caso di errori, è possibile presentare una nuova istanza, nel periodo sopra indicato, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. In tal caso, l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

 

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale sarà erogato il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

 

Attività di controllo

Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’AdE effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Successivamente all’erogazione del contributo, l’AdE procede ad un ulteriore più approfondito controllo.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’AdE procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione dal 100 al 200% dell’ammontare del contributo indebitamente percepito.

In caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

 

Modalità operative

Le aziende che tengono la contabilità presso l’associazione ed in possesso dei requisiti previsti per ottenere il contributo, verranno avvisate nei prossimi giorni tramite mail della possibilità di presentare la domanda e verrà loro richiesta l’autorizzazione per la presentazione telematica dell’istanza.

Le aziende associate che non tengono la contabilità presso l’associazione potranno presentare comunque la pratica tramite le società di servizio dell’organizzazione previa presentazione della dichiarazione IVA dell’anno d’imposta 2019 e dell’anno d’imposta 2020.