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PESTE SUINA AFRICANA (PSA): INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE

Nel panorama delle misure adottate per mitigare gli impatti della Peste Suina Africana (PSA) sulla filiera suinicola italiana, il Decreto Ministeriale n.0534026 del 29 settembre 2023, in continuità con altre precedenti misure interviene con un ristoro rivolto alle aziende che hanno subìto danni indiretti tra il 1° luglio 2022 e il 31 luglio 2023. Con un fondo di 19,6 milioni di euro a disposizione, questo decreto si pone l’obiettivo di sostenere il settore suinicolo attraverso una serie di interventi mirati. A questo proposito l’AGEA Coordinamento ha emanato l’allegata circolare concernente gli interventi a sostegno delle aziende stesse.

Precisiamo che il 60% delle risorse economiche sopra richiamate è destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria, mentre il restante 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione. In particolare, possono beneficiare del sostegno in questione le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

– allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all’elenco allegato 1 bis del 534026 del 29 settembre 2023 e secondo le ulteriori informazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;

– macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

1) ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal Regolamento (UE) 2023/1485, riportati nell’Allegato I bis al DM 534026 e secondo le ulteriori indicazioni comunicate con nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;

2) che a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell’Allegato 1 bis al DM 534026 e secondo le ulteriori indicazioni riportate nella nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf;

3) gli stabilimenti aventi l’autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano.

Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) Verri

b) Scrofe

c) Scrofette

d) Suini da ingrasso

e) Suinetti

f) Prosciutti

g) Prodotti di salumeria

h) Tagli di carne suina

Nella circolare AGEA allegata alla presente, sono riportati gli interventi ammessi e l’entità degli indennizzi. Per quanto riguarda invece la presentazione delle domande di aiuto, si precisa che le stesse dovranno essere presentate, presso l’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell’impresa, entro il 15 febbraio 2024, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.
Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvederanno ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto a partire dal 3 giugno 2023, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del Decreto Ministeriale citato in oggetto, che prevede che i sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.
A questo fine gli Organismi pagatori sono chiamati a fornire all’AGEA Coordinamento entro il 1° marzo 2023 le informazioni di seguito specificate, ai fini dell’attivazione delle procedure amministrative atte ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari:

– Assicurazioni: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. n. 534026 del 29 settembre 2023. Le domande presentate con l’indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

– Sanità: rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023. Le domande presentate con l’indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

– Aiuti di Stato: rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che richiede per lo stesso danno e periodo il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023. Le domande presentate con l’indicazione dei richiedenti. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

Si rammenta che per gli interventi finanziati in regime de minimis sarà cura di ciascun Organismo pagatore procedere alle verifiche presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato. Precisiamo, al riguardo, che gli indennizzi riservati alle attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).