Bonus del 110% sugli interventi di efficienza energetica e antisismica: chi può utilizzarlo ed in che modo

Con la circolare n. 24 dell’8 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova detrazione del 110%, il cosiddetto “Superbonus”, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove disposizioni sul Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici.

Chi può usufruire del “Superbonus del 110%”

I beneficiari della detrazione sono le persone fisiche che effettuano gli interventi agevolati, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni ed i condomìni oltre agli istituti case popolari.
Il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili a destinazione abitativa con esclusione quindi degli immobili strumentali quali, a titolo esemplificativo, cantine, stalle, immobili destinati ad attività agrituristica, magazzini, locali produttivi ecc..
Sulla base delle informazioni in nostro possesso dovrebbero rientrare nell’agevolazione i fabbricati rurali abitativi ossia destinati ad abitazione dell’imprenditore agricolo e della propria famiglia sulla base di un titolo idoneo (es. proprietà, usufrutto, affitto e comodato con contratto registrato in data precedente all’inizio dei lavori).
Nel caso di titolo idoneo posseduto da una società semplice agricola conduttrice del fondo agricolo, si ritiene che l’agevolazione possa essere concessa al socio o ai soci che occupano l’edificio sempre che siano loro a sostenere le relative spese.
In relazione alla natura di detrazione d’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti che aderiscono al regime forfettario o dei contribuenti minimi previsto per le attività artigianali, commerciali e di lavoro autonomo) e dai soggetti che non hanno debiti d’imposta derivanti dalla dichiarazione redditi in quanto verrebbe meno il presupposto principale dell’agevolazione ossia la detrazione del superbonus dalle imposte dovute e derivanti dal modello UNICO.
Tuttavia, gli stessi soggetti possono optare, per il contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi o per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito.
Il Superbonus, in ogni caso, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili (e, dunque, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione redditi) i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. E’ il caso per esempio delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.
Possono fruire della detrazione anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), nonché i conviventi di fatto sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Condomìni

Relativamente agli interventi effettuati dai condomìni, la circolare in commento precisa che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica.

Quali interventi possono essere ricompresi nel “Superbonus”

La circolare n. 24/E in commento precisa che Il Superbonus spetta, sotto il profilo oggettivo, a fronte del sostenimento di spese relative a specifici interventi di riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche, i cosiddetti “interventi trainanti”, nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, i cosiddetti “interventi trainati” effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Gli interventi per essere ammessi all’agevolazione devono riguardare edifici o unità immobiliari esistenti, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Infine, l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Tipi di interventi agevolati

Come detto sopra per poter usufruire del Superbonus occorre obbligatoriamente effettuare i cosiddetti “interventi trainanti“ cui possono essere affiancati i cosiddetti “interventi trainati”. Non è possibile richiedere l’agevolazione esclusivamente per interventi considerati “trainati” se gli stessi non sono innestati nell’ambito di una più complessa operazione che contempli anche interventi “trainanti”.

Interventi “trainanti” (obbligatori per l’accesso al superbonus)

Trattasi degli interventi per:
a) l’isolamento termico (cappotto) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, per una superficie superiore al 25 per cento del totale;
b) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sulle parti comuni degli edifici;
c) antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Per gli interventi di cui alla lettera a) il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a 50.000 euro.
Per gli interventi indicati alla suddetta lettera b) negli edifici in condominio la detrazione è calcolata, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Ai fini dell’accesso al Superbonus, i suddetti interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico all’installazione di impianti solari fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Se il miglioramento di due classi energetiche non fosse possibile in quanto l’unità immobiliare è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta (così qualora l’edificio si trova in classe energetica “A3” basterà salire alla classe successiva “A4” per veder riconosciuta la detrazione nella misura del 110 per cento).
Il miglioramento energetico deve essere dimostrato mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per gli interventi antisismici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari.

Interventi “trainati” (facoltativi)

Il Superbonus spetta, inoltre, per le spese sostenute per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che gli stessi interventi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti) e sempreché assicurino, nel loro complesso, come già detto, il miglioramento delle classi energetiche.
Il Superbonus spetta, inoltre, anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici fino ad un ammontare complessivo non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare ovvero per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, sempre che tali interventi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui sopra.

Diritto e misura della detrazione spettante

La detrazione “potenziata” del 110% (Superbonus) va ripartita in cinque quote annuali di pari importo e si applica alla spese per interventi sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Vige il principio di cassa ossia il momento di pagamento degli interventi.

Come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua. Pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata negli anni successivi né essere chiesta a rimborso.
Il predetto contribuente incapiente può, però, optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura.
Inoltre, la circolare n. 24/E opportunamente precisa che la detrazione va calcolata sul valore totale della fattura, cioè comprensivo anche dell’importo relativo all’IVA.
Infine, viene ricordato, che nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al Superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, l’agevolazione si trasmette, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene immobile.

Altre spese ammissibili al Superbonus

Rientrano tra le spese detraibili, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e per l’apposizione del visto di conformità nonché per la progettazione e le altre spese professionali connesse al tipo di lavori (es. effettuazione di perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione ecc.).
Sono inoltre agevolabili alcuni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi quali le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi ecc.

Cumulabilità delle agevolazioni

Per gli interventi che danno diritto alle agevolazioni in materia di riqualificazione energetica che non rientrano tra quelle ammesse al Superbonus (es. interventi di riqualificazione energetica non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus) è possibile usufruire delle preesistenti detrazioni del 65/50% previste per le opere finalizzate al risparmio energetico e per quelle di ristrutturazione edilizia.

Opzione per la cessione del credito o per lo sconto in luogo della detrazione fiscale

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese agevolabili attraverso il superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo dovuto alle aziende che hanno effettuato gli interventi agevolati (“sconto in fattura”). I fornitori, a loro volta recuperano il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito.
b) per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, però, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Si fa presente che i soggetti interessati (fornitore del servizio per lo sconto in fattura e istituti di credito ed altri soggetti nel caso di cessione del credito) non hanno alcun obbligo di effettuare le predette pratiche. In pratica il fornitore del servizio non è obbligato ad applicare lo sconto in fattura così come l’istituto bancario o gli altri soggetti sono assolutamente liberi di acquistare o meno il credito maturato.

Modalità e termini di esercizio delle opzioni

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’ 8 agosto u.s. è stato approvato il modello con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all’Agenzia delle entrate le opzioni scelte.
La comunicazione dell’esercizio dell’opzione per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

Adempimenti ai fini del Superbonus

Come per gli altri interventi agevolati, già vigenti in base all’attuale normativa, anche per il Superbonus vanno osservati alcuni adempimenti per la fruizione del beneficio.
Più in particolare:
a) il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
b) ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, nonché l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e della congruità delle spese sostenute.

Visto di conformità e asseverazioni

Come già detto, ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato da professionisti abilitati che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Documentazione da conservare

Il contribuente è tenuto a conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Se i lavori sono effettuati dall’affittuario dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, mentre per gli interventi effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale ultima documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
È necessario, altresì, conservare una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.

Controlli

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui si accerti la mancanza dei requisiti per l‘ottenimento del beneficio, effettua il recupero dell’importo della detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.