E-commerce: nuovi obblighi in materia di vendite transfrontaliere

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15/06/2021, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 83/2021, che recepisce nel nostro ordinamento gli artt. 2 e 3 della Direttiva 2017/2455/UE, nonché la Direttiva 2019/1995/UE. Le disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’IVA sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere.
In particolare il decreto, modificando alcuni articoli del DPR. n. 633/72, e del DL n. 331/93, contempla:
a) la riforma della disciplina delle vendite intracomunitarie a distanza;
b) l’estensione dello sportello unico (MOSS);
c) la soppressione della franchigia IVA per i beni di importazione di valore fino a 22 euro e la modifica delle disposizioni relative all’importazione di beni di provenienza extra-UE di valore fino a 150 euro.
Più precisamente il decreto, introducendo il nuovo articolo 38-bis nel testo del D.L. n. 331/93, fornisce la definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni, intendendo per tali “le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del DPR. n. 633/72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.”
Una delle novità più di rilievo introdotte dal decreto è relativa all’introduzione di una nuova soglia unica di 10.000 euro per le vendite intracomunitarie a distanza (definizione che comprende principalmente, ma non solo, il commercio via internet verso consumatori privati), con l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2021 (limite che si applicherà a tutti i Paesi dell’UE), in capo al cedente, di identificarsi ai fini IVA, e di versare l’imposta nel “Paese di destinazione”, nel caso di superamento della stessa soglia (da intendersi al netto dell’IVA). Nel calcolo della soglia, inoltre, si dovrà tener conto anche delle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-octies del DPR. n. 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione resi a privati consumatori di altri Paesi UE).
E’ fatta salva, tuttavia, la possibilità di optare per il nuovo regime dell’OSS, (One Stop Shop, ex MOSS), al fine di evitare gli obblighi su menzionati (identificazione e versamento dell’imposta nel Paese estero), e di regolarizzare, quindi, l’operazione di vendita, provvedendo al versamento dell’imposta nello Stato di appartenenza.
In parallelo, sempre dal 1° luglio 2021, sarà introdotto il regime IOSS per le vendite a consumatori finali, di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
In definitiva, il nuovo sportello unico, che prenderà il via a partire dal 1° luglio p.v., contempla tre diverse tipologie di regime e-commerce:
– il regime “OSS UE”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, (nonché per i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia, per i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE, e per le interfacce elettroniche, per talune vendite a distanza Intra), che effettuano vendite a distanza e prestazioni di servizi B2C con spedizione e o trasporto di beni a partire dall’Italia nei riguardi di privati consumatori residenti in altri Stati membri UE. In tale caso è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista operativo l’operatore commerciale interessato deve entrare nel sito www.agenziaentrate.gov.it ed effettuare l’accesso ai servizi Fisconline. Successivamente deve cliccare sulla sezione “Regime Iva mini One Stop Shop” nella quale potrà provvedere alla registrazione, presentare la dichiarazione IVA, effettuare i pagamenti, consultare i messaggi inviati per posta elettronica dall’Agenzia;
– il regime “OSS non-UE”, per i soggetti passivi extra-UE e privi di stabile organizzazione nel territorio UE, che prestano servizi verso privati consumatori e che devono compilare un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate;
– il regime “IOSS”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, per i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e per i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE, che effettuano vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro. In tale caso occorre compilare il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si ribadisce che l’adesione ai predetti servizi è facoltativo; in caso di opzione l’adesione ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo alla registrazione; i soggetti già iscritti al MOSS, “migreranno” automaticamente al nuovo regime OSS.
Si precisa, inoltre, che, secondo quanto disposto dal MEF, con Comunicato del 29/04/2021, l’adesione al regime dell’OSS comporta quanto segue:
– l’IVA dovrà essere dichiarata e versata nell’ambito di tale sistema “speciale”;
– l’obbligo dichiarativo è trimestrale;
– eventuali modifiche delle dichiarazioni presentate dovranno essere “corrette” con una dichiarazione successiva da presentare entro 3 anni a partire da quella originaria;
– l’adesione comporta l’esonero dagli obblighi di fatturazione, di tenuta dei registri IVA, e della compilazione della dichiarazione annuale IVA;
– per ciò che concerne la fatturazione e la certificazione delle vendite nulla cambia. Le vendite dovranno essere fatturate solo in presenza di esplicita richiesta da parte del cliente. Nel caso in cui il cliente non richieda nessuna fattura rimarrà l’obbligo di compilazione dei corrispettivi (ricorrendone i presupposti);
– l’obbligo della conservazione documentale è di 10 anni;
Si fa presente, in chiusura, che, la definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi in commento, è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane. In quell’occasione forniremo informazioni più dettagliate.