Nel territorio dell’Asl di Asti sono presenti 35 allevamenti avicoli di tipo industriale e un centinaio di allevamenti rurali, per un totale di circa un milione di capi, in gran parte polli da carne, galline ovaiole e riproduttori.
Numeri importanti – in maggioranza riconducibili a realtà medio-piccole e a produzioni di nicchia e alta qualità – che chiedono un impegno costante nell’applicazione delle misure di sicurezza da parte dell’autorità predisposta alle verifiche, il Servizio Veterinario dell’Asl di Asti, e delle stesse aziende che sono chiamate a misure di autocontrollo e di prevenzione. I comportamenti corretti servono a scongiurare i rischi di malattia negli animali, che possono creare danni seri alla salute dei capi e all’uomo, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso il consumo di alimenti non sicuri e non salubri. In particolare i pericoli maggiori sono legati all’influenza aviaria, che può diffondersi in ogni momento dell’anno ma soprattutto in autunno e inverno, e alla salmonellosi, oltre ad altre malattie respiratorie, gastrointestinali e parassitarie. Ed è in primo luogo rivolta alla protezione dall’influenza aviaria la campagna informativa della Regione Piemonte “Proteggi il tuo allevamento”, che il Servizio Veterinario dell’Asl di Asti sta diffondendo in queste settimane fra gli allevamenti del territorio.
Il materiale comprende un libretto con tutte le norme di biosicurezza per gli allevamenti avicoli, sia di tipo industriale che rurale, e una serie di locandine da appendere all’interno delle strutture per segnalare zone dedicate e opportunamente attrezzate. Sono riportati tutti gli accorgimenti più importanti da adottare da parte delle aziende: ad esempio, occuparsi costantemente della manutenzione e della pulizia di strutture e capannoni, lavarsi le mani e indossare obbligatoriamente calzature dedicate all’ingresso dei locali dove vivono gli animali (attraverso la cosiddetta “dogana danese”), effettuare la disinfezione degli autoveicoli in
arrivo, evitare la contaminazione di mangime e acqua, mantenere una corretta divisione degli spazi, istituire una “zona filtro” dove devono avvenire le entrate e le uscite dall’allevamento. La campagna è sostenuta dalle principali Associazioni di categoria e dal partner tecnico A.R.A.
Piemonte. È bene precisare che in questo momento non ci sono, nel territorio Astigiano e in Piemonte, focolai di influenza aviaria, che però sono presenti in diversi stati europei e in altre regioni italiane: dunque è fondamentale tenere alta l’attenzione e rispettare al massimo le precauzioni. Tutti gli allevamenti, in ogni caso, sono sottoposti a controlli da parte dei professionisti dell’azienda sanitaria che, in base alle norme vigenti, effettuano periodicamente controlli clinici, tamponi e prelievi, sia sugli animali presenti che su quelli introdotti da fuori regione.

 

POSTER A4 BUONE PRATICHE ALL COMMERCIALI

POSTER A4 ALL RURALI

POSTER A3 ALL COMMERCIALI

 

fonte: comunicato stampa Asl di Asti

Se oggi siamo qui a parlare di futuro lo dobbiamo a chi prima di noi ha trovato soluzioni e favorito le rivoluzioni agricole. Confagricoltura può essere orgogliosa di avere una visione sulla quarta rivoluzione: quella digitale”.
Introduce così il dibattito il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, all’assemblea pubblica con i ministri delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a cui è stato presentato il progetto di innovazione digitale HubFarm, insieme all’amministratore delegato di Microsoft Italia, Silvia Candiani, e al direttore generale di Reale Mutua, Luca Filippone.
Abbiamo bisogno di un’agricoltura sempre più proiettata sul mercato per rispondere alle richieste dei consumatori: miglior cibo a prezzi accessibili, senza dimenticare la sostenibilità ambientale, attraverso l’agricoltura circolare di cui ci occupiamo da sempre. Ma intanto dobbiamo cercare di contenere la spinta inflazionistica – ha aggiunto Giansanti – dobbiamo intervenire sul cuneo fiscale per le imprese e a vantaggio dei lavoratori. La ripresa dei costi e dell’inflazione sarà transitoria, come ha riconosciuto ieri la Federal Reserve: in quest’ottica dobbiamo cominciare a riflettere sulla possibilità di un nuovo scostamento di bilancio pubblico, perché è essenziale non rallentare i processi di ripresa post pandemica e non dare il via a una pericolosissima spirale di prezzi e salari”.
Intanto utilizziamo le risorse che il Governo mette a disposizione sulla meccanizzazione, che rispondono alle richieste di Confagricoltura su Agricoltura 4.0 e che si inseriscono perfettamente nel progetto che presentiamo oggi. Ma occorre di più: serve una logistica efficiente, che sappia fare sistema. Chiediamo alle istituzioni – ha aggiunto – uno sforzo verso una visione di mercato, di impresa, che punti sulla qualità”.
Abbiamo proposto l’istituzione di un fondo pubblico per gli investimenti delle imprese agricole nelle rinnovabili – ha evidenziato il presidente di Confagricolturaper agevolare la diffusione delle energie green, che hanno un ruolo di primo piano nel processo di decarbonizzazione”.
Anche la qualità della spesa pubblica sarà fondamentale – ha incalzato Giansanti – oggi noi stiamo mettendo in discussione i nostri modelli per migliorare. Se l’impresa cambia, dobbiamo saper dare una risposta, e dobbiamo farlo insieme. Il progetto HubFarm non genera valore all’Organizzazione in sé, ma alle imprese, ai lavoratori, e risponderà alle richieste dei consumatori che vogliono informazioni corrette”.

 

 

Un’immagine dell’Assemblea di Confagricoltura e il logo del progetto “HubFarm

 

All’incontro “Coltiviamo l’Italia del futuro”, organizzata all’Auditorium della Tecnica a Roma, in occasione dell’Assemblea nazionale di Confagricoltura, era anche presente Asti Agricoltura, rappresentata dal direttore Mariagrazia Baravalle

Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell’articolo 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari si disciplinano le relazioni fra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, indipendentemente dal loro fatturato.
Il decreto regolamenta le modalità con cui le relazioni commerciali si devono svolgere, adottando misure per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e prevede, tra l’altro, che i contratti di cessione debbano essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto, stipulato prima della consegna dei prodotti, indicando la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Il prezzo deve essere determinato o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto. Il contratto di cessione dei prodotti agricoli (ivi compresi fra quelli conclusi fra imprenditori agricoli) deve dunque essere obbligatoriamente perfezionato in forma scritta. La disposizione in questione costituisce norma imperativa, per cui è nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria. Al fine di considerare assolto l’obbligo della forma scritta, si prevede che le condizioni possano essere riportate anche nei documenti di trasporto o di consegna, nella fattura, nell’ordine di acquisto, purché gli elementi contrattuali obbligatori siano stati concordati fra acquirente e fornitore in un accordo quadro. Così gli ordini di acquisto e le comunicazioni antecedenti alla consegna dei prodotti, come le fatture ed i documenti di trasporto rappresentano modalità esecutive di un precedente accordo quadro, che costituisce il testo base sul quale si radica e trae giustificazione la successiva documentazione.
La durata del contratto non può essere inferiore ai 12 mesi. La deroga a detta durata può intervenire negli accordi contrattuali solo se motivata, anche in ragione della stagionalità del prodotto venduto. La motivazione deve risultare dall’accordo fra le parti, anche assistite dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, tramite le proprie articolazioni territoriali. La durata inferiore a quella minima prevista, non motivata o non concordata con le modalità di cui sopra, è ricondotta a quella minima.
Il prezzo non deve essere inferiore al costo di produzione (art. 5 lett. b). Il richiamo ai costi medi di produzione era già presente nell’art. 10 quater della L. 44/2019 (recante la disciplina dei rapporti commerciali nell’ambito delle filiere agroalimentari). Il regime di durata minima non si applica ai contratti cessione in cui l’acquirente esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi (art. 5 L. n. 287/1991).
La regolamentazione contrattuale sulla durata, sul prezzo, sulla consegna e sui termini di pagamento deve necessariamente essere prevista nell’accordo ed osservare le indicazioni contenute nella legge, pena in difetto l’inserimento nel contratto, in base all’art. 1339 c.c., di quanto prescritto dalla legge. La nuova normativa affida alle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL o in almeno cinque Camere di Commercio (tra le quali Confagricoltura), nella dinamica delle relazioni commerciali, un ruolo fondamentale, soprattutto nella fase genetica e comunque di formazione del contratto di cessione dei prodotti agricoli. Si tratta di riaffermare un modello di assistenza contrattuale già collaudato e sperimentato nella contrattazione agraria, come testimonia l’applicazione dell’art. 45 della L. 203/82, che ha consentito la buona tenuta del sistema delle relazioni contrattuali nella delicata fase della conclusione dei contratti costitutivi dell’impresa agricola (come l’affitto).
Possono essere conclusi in deroga alla disciplina sulle cessioni di prodotti agricoli, accordi con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole in materia di: a) durata del rapporto contrattuale (che non può essere inferiore a dodici mesi salvo deroga motivata per la stagionalità dei prodotti), attraverso la individuazione di un tempo di durata diverso da quello legale (art. 3 comma IV). b) Accordi e contratti di filiera, che si considerano (in via presuntiva) di per sé attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirente e fornitori (art. 6 I comma).
L’art. 13 del D.Lg.vo n. 102/2005 prevede, infine, l’applicazione della disciplina civilistica in materia di inadempimento, nell’ipotesi di violazione degli obblighi derivanti da un accordo quadro da parte dei soggetti aderenti alle organizzazioni di produttori firmatarie dell’accordo stesso.
L’art. 4 del decreto elenca una serie di comportamenti ed azioni ritenute pratiche commerciali sleali e per l’effetto vietati e sanzionati.
La norma di cui all’articolo 6 del decreto identifica, quale concreta attuazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori dei prodotti agricoli e alimentari, gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni negoziali definite nell’ambito degli accordi quadro, ovvero che siano conclusi con la assistenza della rispettiva organizzazioni professionali maggiormente rappresentative al livello nazionale. Al comma 2 si prevede che gli accordi e i contratti per essere considerati buone pratiche commerciali, debbono essere retti sia nella loro negoziazione, sia nella successiva esecuzione, dai criteri di coerenza tra il concordato e l’eseguito, dalla correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale, dalla giustificabilità delle richieste, nonché dall’assunzione ad opera di tutti i protagonisti della filiera dei propri rischi imprenditoriali. Il comma 3, invece, prevede che per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cessione dei beni, possono essere utilizzati messaggi pubblicitari del tipo “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”.
Di un certo interesse è anche la specifica previsione indicata all’articolo 7 del decreto legislativo che esula dai contenuti della direttiva comunitaria in materia di pratiche sleali ma che ha inteso integrare la disciplina nazionale relativa alla “vendita sottocosto” al dettaglio disciplinata dal decreto legislativo in materia di riforma del settore del commercio – D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114 e relativo DPR 6 aprile 2021, n. 218.
Si fa notare da subito che questa normativa regolamenta la vendita sottocosto e promozionale al dettaglio ed è quindi concettualmente strumento – già preesistente peraltro – distinto dalla misura introdotta con il decreto legislativo in commento che ha vietato in via generale (art. 5 c. 1 lett. b) – v. sopra), in quanto pratica sleale, l’imposizione al venditore di condizioni contrattuali che includano la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto i costi di produzione. Con l’articolo 7 invece si limita la possibilità di prevedere “vendite sottocosto” (come intese ai sensi della normativa citata) per i prodotti freschi e deperibili che sono consentite solo in due casi e cioè nel caso: – di prodotto invenduto a rischio deperibilità nonché – di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.
La nuova normativa, come appare evidente, è decisamente innovativa e richiede approfondimenti puntuali delle varie tematiche trattate e regolamentate, con particolare riferimento alle modalità di intervento delle organizzazioni professionali agricole, sia in sede di accordi individuali, sia nell’importante attività di formulazione degli accordi quadro. Torneremo pertanto sull’argomento con specifici chiarimenti.
Di seguito in allegato il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Prot 503_AllegatoD.LGS 198-2021

La Regione ha prorogato al 10 febbraio 2022 il termine per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale, stabilito al punto 6 “Come aderire” dell’Avviso approvato con la determinazione dirigenziale  n. 502 del 12/08/2021.
La disposizione è scaricabile cliccando sul seguente allegato

Regione Piemonte – piante da tartufo

Le imprese agricole sono alle prese con un’esplosione dei costi di produzione che, in assenza di interventi, rischia di avere un forte impatto sulle prospettive dei raccolti”. Così ha affermato il presidente Massimiliano Giansanti, nell’ambito dell’assemblea nazionale di Confagricoltura. “Molti agricoltori stanno valutando di rinviare le semine o di modificare i normali assetti produttivi, proprio per le difficoltà che stanno vivendo. Al riguardo abbiamo chiesto un intervento al governo nell’ambito delle discussioni in corso sulla manovra”.
Il problema di liquidità delle imprese è grave – sottolinea Confagricoltura – e rischia, come evidenziato al governo, di generare una nuova situazione di incertezza in una fase cruciale per la ripresa post pandemica. La semplice proroga delle scadenze non è sufficiente.
Agli associati il presidente Giansanti ha quindi illustrato le linee del Piano stategico nazionale annunciato dal Ministro Patuanelli alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato, evidenziando che si tratta di una sintesi equilibrata tra le diverse esigenze di cui tener conto, “fermo restando le nostre riserve sugli obiettivi di fondo e sugli strumenti della nuova politica agricola comune”.
In Europa sarà anche necessaria una difesa sempre più forte dagli attacchi alla dieta mediterranea, rappresentati non solo dal Nutriscore, ma anche dalle discussioni in corso, in seno al Parlamento europeo, sulle iniziative sulla lotta contro il cancro, che hanno messo ingiustamente sotto accusa anche il consumo moderato di vini e di carni rosse.
In vista del nuovo anno, Giansanti ha quindi annunciato gli obiettivi della Confagricoltura, a proposito di digitalizzazione, energie rinnovabili e Agricoltura 4.0.